di Felice Besostri |

CONCORDO con il documento della presidenza per quello che c’è, ma vi è un’omissione importate. Dare per scontata la legittimità costituzionale del taglio del parlamento per come è stata fatta, in violazione dei principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 146/1988. Anche le norme di rango costituzionale sono soggette al controllo di costituzionale, altrimenti l’art. 139 Cost. non avrebbe senso. In case ad esso non solo non si può restaurare la monarchia, quale che sia la casa regnante, ma neppure la Repubblica Sociale Italiana. La revisione costituzionale viola l’art. 3 Cost. il principio di uguaglianza dei cittadini non solo in generale, ma anche in materia elettorale, sia come elettorato attivo ex art. 48 Cost., che passivo ex art. 51 Cost. anche sotto il riequilibrio di genere (6 seggi uninominali  tutti in Trentino-A.A.) nel Senato, pertanto un principio supremo immodificabile secondo la giurisprudenza costituzionale sopra citata. L’election day è stato stabilito dal governo ed è passato solo per un voto di fiducia sull’art. unico di conversione del decr. legge del 20  aprile 2020 n, 26 

convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59 (in G.U. 19/06/2020, n. 154) e pertanto 

per la prima volta nella storia repubblicana per i voti di fiducia su norma elettorale in violazione  

dell’art. 72 c.. 1 e 4 Cost. I 3 voti di fiducia alla Camera (Boldrini presidente) sulla legge elettorale 

n. 52/2015 e gli 8 sulla l.n. 165/2017, di cui 3 Camera, sempre Boldrini, e 5 Senato erano stati

dati su singoli articoli dalle Camere, mentre in caso di articolo unico di conversione con il voto di fiducia le Camere si sono escluse. l’esito referendario non ha modificato l’art. 1 c. 2 Cost, che per gli immemori è bene trascrivere:

“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Neppure una maggioranza del 99, 99% può violare la Costituzione!!!

L’Ufficio Centrale per il referendum non si è ancora pronunciato sul reclamo ex art. 23 della legge n. 2 352/1970, in pubblica pubblica adunanza, con l’intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, ex art. 22 legge n. 352/1970. Dalla tabella 9 allegata potere vedere che mentre alla Camera il quoziente per eleggere un deputato nelle 4 circoscrizioni lombarde non differisce molto da quello della circoscrizione Trentino A.A./Suedtirol 152mila v. 147mila, al Senato è intollerabile 313mila versus 168/175mila (media 171.500), peggio va a un calabrese che elegge 6 senatori come un trentin-sudtirolese, ma sono il 90% in più.

E’ presto per abbandonare la contestazione, se non resto solo vorrei andare avanti. Puntare sulla legg elettorale è poco: guardate la tabella 2 senza che se ne accorgesse nessuno al senato sono stati rubati 16 seggi al proporzionale per passarli al maggioritario.

Pax et Bonum vobis.

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Per un rilancio della nostra iniziativa

Malgrado condizioni pesanti contrarie il risultato del referendum costituzionale sul taglio del Parlamento ha visto non solo la vittoria del Si ma anche una importante affermazione del No, che con oltre il 30 % dei consensi ha reso evidente che il contrasto al populismo e alla demagogia è non solo doveroso ma possibile.

La campagna del No è stata un importante contributo alla vitalità della nostra democrazia, ha costretto il Si ad impegnarsi nella campagna elettorale, ha impedito che passasse sotto silenzio un appuntamento di grande rilievo costituzionale come il referendum, evitando un plebiscito, e ha mobilitato energie rilevanti in tutto il Paese a sostegno della Costituzione e dei suoi istituti fondamentali, come il parlamento.

Non sono bastati una campagna di informazione preventiva che puntava a dare per scontata la vittoria del Si e quindi l’inutilità del referendum, né lo squilibrio dell’informazione radiotelevisiva a sostegno del Si, né l’imposizione di una brevissima campagna elettorale condizionata dalla presenza di altri appuntamenti elettorali negli stessi giorni, né il disimpegno di altri a contrastare populismo e demagogia antiparlamentare.

Ha pesato negativamente l’inadeguatezza di questo Parlamento rispetto al ruolo centrale che la Costituzione gli assegna come rappresentante dei cittadini, per i deficit dei partiti spesso ridotti a comitati elettorali, grazie a leggi elettorali che dal “Porcellum” ad oggi hanno sottratto ai cittadini la scelta diretta di chi eleggere consegnando questo potere ai capi partito.

Noi abbiamo difeso il ruolo del Parlamento previsto dalla Costituzione, in contrasto con l’uso smodato e improprio dei Decreti legge, dei voti di fiducia, dei maxi emendamenti, a cui il M5Stelle vorrebbe aggiungere il vincolo di mandato oggi escluso dall’articolo 67 della Costituzione, e lo abbiamo fatto malgrado l’evidente inadeguatezza della sua attuale qualità e della scarsa capacità di operare con autonomia, onore e responsabilità.

Non ci siamo chiesti se la vittoria del No era certa ma se era giusto impegnarsi per affermarne le ragioni. Il No ha avuto risultati importanti nei grandi centri urbani, in particolare nel nord e nelle aree dove era meno difficile far passare il nostro messaggio controcorrente, tra i giovani che sono stati una risorsa importante per il No – in maggioranza tra gli studenti – e in partiti che pur dichiarandosi per il Si hanno dovuto fare i conti con importanti posizioni interne per il No.

Il risultato è che il No è passato dal 10 % dei primi sondaggi ad oltre il 30%.

Non nascondiamo che a differenza del 2016 settori sociali fondamentali, colpiti dalla crisi causata dalla pandemia, non si sono impegnati nello stesso modo, come ad esempio parte del mondo del lavoro e i sindacati, mentre altre associazioni, a partire da Anpi e Arci, si sono impegnate per il No. Questo è anche il frutto di anni in cui si è sedimentato un pensiero utilitaristico, teso al risultato immediato e accompagnato da interessate campagne di destrutturazione dei valori civili e costituzionali.

Per questo il messaggio del taglio del Parlamento – emblematica la sceneggiata del taglio delle poltrone davanti alla Camera – per quanto inaccettabile era semplice ed immediato, mentre le argomentazioni del No non avevano la stessa immediatezza ed apparivano contraddette da una crisi di credibilità del parlamento attuale.

La vittoria del Si non ha affatto stabilizzato la situazione. I ritardi, le contraddizioni e i pericoli per il futuro della nostra democrazia sono tutti di fronte a noi e le contraddizioni nel sistema politico sono evidenti. La crescita del ruolo dei Presidenti delle Regioni che puntano all’autonomia differenziata, a scapito di partiti e parlamento favoriscono una tendenza verso soluzioni accentratrici e presidenzialiste che stravolgerebbero la nostra Costituzione. Anche le iniziative che ora chiedono una legge elettorale, in parte condivisibili, non affrontano il problema di fondo che è come ridare centralità al ruolo del Parlamento, per quanto ora indebolito nella capacità di rappresentare opinioni e territori a causa del taglio. Per di più vengono annunciate iniziative di ulteriori interventi sulla Costituzione che contraddicono le modifiche già in discussione.

Il Comitato per il No al taglio del parlamento è stato promosso dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale per il periodo elettorale, prevedendo l’esaurimento del suo compito a referendum concluso.

Quindi il nostro compito ora è ridare forza e capacità di iniziativa al Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, portando tutte le energie che si sono attivate nella campagna per il No a diventarne parte attiva nelle prossime battaglie e nell’impegno a diffondere la cultura del rispetto dell’architettura costituzionale disegnata dalle Madri e dai Padri costituenti, per contrastare l’attacco alla democrazia rappresentativa.

Nella storia del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale ci sono già due punti essenziali per le ragioni del nostro impegno:

1 – puntare ad una nuova legge elettorale che superi le liste bloccate, consenta ai cittadini di scegliere direttamente i loro rappresentanti, da eleggere su base proporzionale con correzione attraverso un collegio nazionale, del resto il Coordinamento ha promosso già prima del referendum una raccolta di firme in calce ad un documento per una legge elettorale proporzionale e un Progetto di legge,

2 – Bloccare l’autonomia regionale differenziata che metterebbe a rischio l’unità nazionale, dando forza all’argomento che debba ritrovarsi in una forma di governo presidenziale. Esattamente questo è il disegno di radicale stravolgimento della Costituzione che la destra vuole realizzare. Contrastare le attuali spinte centrifughe delle Regioni che con le loro divaricazioni stanno già creando disparità nell’esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini italiani, ad esempio quello alla salute – come si è visto nel corso dell’attuale pandemia – confermando le preoccupazioni sulla tenuta dell’unità nazionale.

E’ necessario avviare una riflessione su come sottrarre le modifiche della Costituzione alle convenienze politiche del momento, ridefinendo il processo di revisione che attualmente consegna le modifiche a una maggioranza che spesso coincide con quella del governo.

L’Italia è di fronte ad un passaggio cruciale e deve usare le risorse europee e nazionali sia per intervenire sulle aree di disagio sociale che per ridare slancio ad un’economia reindirizzata alla tutela del territorio e dell’ambiente, alla ricerca e alla crescita scolastica, alla diffusione di tecnologie innovative, con al centro l’occupazione di qualità, in particolare per i giovani. Questa fase non può essere gestita in sedi accentrate ma solo ridando centralità al Parlamento e coinvolgendo le forze sociali fondamentali a partire dai sindacati. E’ necessaria un’azione di massa per spingere questo Parlamento, con tutti i suoi limiti, a riscattare un’immagine negativa, che ha non poco contribuito alla vittoria del Si, sfidandolo a recuperare il suo ruolo di rappresentanza delle ansie e delle istanze della società.

Questi obiettivi della nostra battaglia e il protagonismo dei Comitati territoriali per il No, che ha messo in moto importanti energie, richiedono una riflessione particolare per far sì che il Coordinamento per la Democrazia costituzionale possa valorizzare, rilanciare e meglio strutturare le forze che in questi anni sono stati con noi in difesa dei valori della Costituzione.

Dobbiamo rapidamente verificare con tutti coloro che abbiamo incrociato nei due ultimi referendum se il bisogno di stare in campo che abbiamo riscontrato in questi ultimi mesi e la voglia di resistere e continuare la nostra iniziativa, che sta emergendo nel dibattito dei Comitati dopo l’esito del 20/21 settembre, siano condivisi e supportati.

Un esito positivo di questa verifica è la condizione per quel rafforzamento e rilancio del CDC di cui si è avvertita la necessità e per stare efficacemente in campo in questa fase delicata.

In questa operazione di rilancio del CDC sarà utile aprire la nostra capacità di interlocuzione con le diverse aree sociali, politiche e culturali, a partire dalle rappresentanze dei giovani, che si sono impegnate insieme al Comitato per il No in questa campagna elettorale.

Un ulteriore elemento su cui dovremo decidere riguarda la scelta di promuovere una vera e propria campagna di tesseramento dei militanti del CDC, sia per rafforzarne la rappresentanza che per costruire più solide basi organizzative.

Si possono inviare alla Presidenza (organizzazione.com.referendum@gmail.com) le proposte e le osservazioni a questo documento entro una settimana. La Presidenza, raccogliendo le osservazioni, ne farà la base per una Assemblea nazionale dei Comitati.

La Presidenza nazionale

4/10/2020

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ECC.MO UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE – ROMA –

Referendum popolare costituzionale del 20 – 21 settembre 2020

RECLAMO ex art. 23 legge n. 352/1970

dei signori

on.avv. Felice Carlo BESOSTRI (c.f. BSSFCC 44D23 M172R), residente in via P. Rossi n. 96 in Milano, N. 1653038 d’iscrizione nelle liste elettorali e avv. Giuseppe LIBUTTI (C.F. LBTGPP 81A24 G942H), residente in Lungotevere Flaminio 30 in Roma, N.1620781 d’iscrizione  liste elettorali, che si rappresentano in proprio sottoscrivendo l’attp, con domicilio eletto presso il secondo in ROMA, via Sardegna 29, pec  giuseppelibutti@ordineavvocatiroma.org, Fax: 0686762867, cittadini elettori reclamanti e in tale loro qualità con il presente atto formulano

RECLAMO

avverso le operazioni elettorali di scrutinio delle schede elettorali con conteggio dei  voti SI’ e/o NO, nonché delle schede bianche e/o nulle depositate nei giorni 20 e 21 settembre 2020.

PREMESSO

1 –  che il referendum costituzionale ex art. 138 Cost., richiesto da un congruo numero di senatori ed ammesso con l’ordinanza del vostro Ufficio emessa  il  23 gennaio 2020, depositata e comunicata in pari data, era stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 con il D.P.R. 28/01/2020- Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari (G.U. n. 23 S.G. del 29 gennaio 2020) nel rispetto dei termini di cui all’art. 15 c.1 e 2 l.n. 352/1970;

2 – che i comizi elettorali del 29 marzo 2020 sono stati revocati con il D.P.R.

5 marzo 2020-Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  2020, concernente indizione  del  referendum  popolare  confermativo  della legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56,  57  e  59 della  Costituzione  in  materia  di   riduzione   del   numero   dei parlamentari». (20A01499) (GU n.57 del 6-3-2020), senza contestuale o parallela indicazione di un nuovo termine, creando un pericoloso precedente in relazione agli artt. 61 e 60 Cost., atteso che la giurisprudenza amministrativa, invocata dall’Avvocatura Generale dello Stato nel ricorso TAR Lazio-Sez. 2 bis R.G. n.4174/2020 (deciso con sentenza  breve n. 9188/2020 in corso d’impugnazione al Cons. Stato), considera inimpugnabili i D.P.R. di convocazione o revoca dei Comizi elettorali, non essendo atti amministrativi, come le sottostanti conformi deliberazioni del Consiglio dei Ministri impugnabili (Massima 2 della sentenza TAR LAZIO- ROMA – 20 ottobre 2016, n.10445) , ma esercizio di poteri di garanzia, al pari delle decisioni dell’UCR (Massima 2 della sentenza TAR LAZIO- ROMA – 20 ottobre 2016, n.10445), non impugnabili, ma soggette, eventualmente, a revocazione (Massime 3 e 6 della sentenza TAR LAZIO di ROMA – 20 ottobre 2016, n.10445 e sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 1986 n. 17);

3. che successivamente con l’art. 81 del decreto-legge n. 18/2020 (GU SG n.70 del 17.03.2020), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), si è modificato il primo comma dell’art. 15 della legge n.352/1970, senza innovare il secondo comma, allungando transitoriamente il termine per la convocazione dei comizi referendari da 60 gg. (2 mesi) a 240 giorni (8 mesi) sempre decorrenti dal 23 gennaio 2020. Il termine ultimo per l’emanazione del D.P.R.  sarebbe scaduto 19 settembre 2020 e quindi il primo giorno utile per i comizi referendari, in conformità alla normativa vigente alla data della pubblicazione in GU della legge di conversione, sarebbe caduto la domenica 8 novembre 2020 e l’ultimo la domenica 22 novembre 2020.  La nuova cadenza temporale, non più rigidamente ristretta in max. 130 (60 + 70) giorni dei termini e la ragione ufficialmente addotta per la revoca dei comizi referendari già programmati per il 29 marzo 2020, cioè la pandemia COVID 19, avrebbe imposto proprio alla luce dei principi enunciati dalla più volte richiamata sentenza n. 10445/2016, una più esaustiva istruttoria e motivazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, che ha proposto al Presidente della Repubblica la data del 20-21/09/2020, per la celebrazione dei comizi referendari conseguenti all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 103 del 20 aprile 2020), cioè la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante: «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020.». (GU Serie Generale n.154 del 19-06-2020), approvata con ricorso al voto di fiducia a richiesta del Governo sull’articolo unico di conversione del decreto-legge, quindi senza esame da parte dell’aula degli articoli aggiuntivi 1bis e 1ter, inseriti dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, in violazione, come vedremo in proseguo degli artt. 72 c.1 e 4 e 77 della Costituzione;

4. che i nuovi comizi referendari sono stati indetti con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2020 Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019. (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020) come da proposta della deliberazione CdM del14 luglio 2020, il cui termine di impugnazione non è, tuttavia, decorso.

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato i cittadini elettori intestatari del reclamo che sottoscrivono il presente atto, in occasione della partecipazione alle elezioni hanno fatto verbalizzare la seguente dichiarazione: “Lo scrutinio e il conteggio dei voti espressi il 21 settembre per il referendum costituzionale è illegittimo perché l’art. 15 c.2 Legge n. 352/1970 non è mai stato modificato o espressamente/ legittimamente derogato neppure dal decreto legge n. 18/2020 o dal decreto legge n. 26/2020 e relative leggi di conversione” e precisamente Felice Carlo BESOSTRI nella sezione elettorale 1220 del Comune di Milano e Giuseppe LIBUTTI nella sezione elettorale 2137 di Roma Capitale, al pari di altri cittadini/e elet/tori/trici di cui all’allegato elenco (all.1), redatto in seguito a diretta comunicazione degli interessati.

MOTIVI DEL RECLAMO:

A) Violazione degli artt. 72 c.1 e c.4 Cost.

La procedura referendaria è stata viziata dalla violazione degli artt. 72 c.1 e c.4 Cost. perché le norme sull’election day, comprensivo del referendum, non sono state votate una per una dalle Camere con una procedura normale pur trattandosi di materia costituzionale ed elettorale. I precedenti voti di fiducia, tre sulla legge elettorale n. 52/2015 alla Camera dei Deputati e otto (tre alla Camera dei Deputati e cinque al Senato della Repubblica) sulla legge elettorale n. 165/2017 hanno violato l’art. 72 c.4 Cost., ma non il primo comma dello stesso articolo perché con votazione sui singoli articoli oggetto di voto di fiducia, mentre tecnicamente in caso di conversione di decreto-legge il voto sull’articolo unico di conversione del decreto legge n. 26/2020 ha impedito, che, nell’approvazione finale, Senato della Repubblica, esaminasse e approvasse uno per uno gli art. 1 bis e 1 ter aggiunti dalla Commissione Affari della Camera dei Deputati.

B) Violazione dell’art. 77 Cost.

La violazione dell’art. cost. in epigrafe sub B), è in parte qua per la parte relativa al referendum costituzionale ex art. 138 Cost., in quanto estranea alla materia elettorale oggetto della valutazione dei presupposti di necessità ed urgenza che devono sussiste al momento dell’emanazione e positivamente valutati dal Capo dello Stato e non sopravvenire nell’interpretazione data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.32/2014 (estensore Cartabia). L’accenno svolto in sede di pregiudiziale non costituisce esame nel merito degli articoli aggiuntivi.

Senza i SÌ delle regioni chiamate al voto l’effetto confermativo non ci sarebbe stato, come pure dei voti espressi nel giorno 21 settembre in violazione dell’art. 15 c. 2 legge n. 352/1970, che prevede il voto nella sola domenica come eccepito da alcuni elettori, compresi i reclamanti, nei verbali delle sezioni elettorali di cui all’allegato 1. Si noti che l’unico giorno di votazione di domenica, non è stato derogato dall’art. 1-bis c. 1 del d.l. n. 26/2020, poiché la normativa derogata si occupa d’altro, come evidenziato in nota[1] . Il referendum ex art. 138 Cost. è “materia costituzionale ed elettorale”, quindi regolabile solo con procedura normal, quindi non va confuso con il referendum abrogativo che si è svolto fin dall’inizio su 2 giorni, 12 e 13 maggio 1974 (divorzio), fino al referendum del 18 e 19 aprile 1993. Dal referendum abrogativo del 11 giugno 1995 fino a quello del 15 giugno 2003 si è svolto in una domenica. Dal 12 e 13 giugno 2005 fino a 12 e 13 giugno 2011 di nuovo si sono svolti su 2 giorni.

C) Violazione dell’art. 1 c.2 Cost.

Il popolo si è espresso con chiarezza, ma questo non basta perché l’art. 1 c. 2 è perentorio “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”!, e quindi è soggetto alla Costituzione e alle leggi e nel caso di specie vengono anche in gioco i limiti di violazione di principi costituzionali supremi, intangibili, come il principio di eguaglianza, anche da norme di rango costituzionale ( sent. n. 1146/1988 Corte Cost.).

Il reclamo non è la sede per eccepire la costituzionalità della revisione costituzionale, non affrontata nel merito dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 198/2020 di inammissibilità, con la quale ha dichiarato inammissibile sotto il profilo del conflitto di attribuzione tra poteri dello stato il ricorso proposto dalla Regione Basilicata con gli avvocati prof. Tedeschini e onn. Gargani e Besostri. Un’ordinanza, per altro verso, altamente apprezzabile per aver previsto un ricorso da parte di una regione contro una norma costituzionale non ancora in vigore.

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I principi dello Stato di diritto e della supremazia della Costituzione e delle leggi conformi alla Costituzione, rispetto alle esigenze della maggioranza di Governo anche in tempo di pandemia va riaffermato, usando i poteri di rimessione alla Corte Costituzionale, previa acquisizione in via istruttoria ex art, 22 c.4 l.n. 352/2017 dei verbali delle sezioni elettorali menzionati nell’allegato n. 1. Il popolo come legislatore costituzionale doveva poter votare in una procedura distinta da altre incombenze fuorvianti in territori rappresentativi del 35% della popolazione e come avrebbe consentito l’art. 81 d.l. n. 18/2020 in periodo non emergenziale, attesa la proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza per la pandemia.

L’informazione istituzionale è stata fuorviante ripetendo più volte al giorno ossessivamente sui canali RAI che si trattava di referendum “confermativo”, aggettivo estraneo al testo dell’art.138 Cost. e dell’art. 15 legge n. 352/1970, che lancia il messaggio subliminale, che è interessato a votare chi è d’accordo.

Si deposita l’elenco delle verbalizzazioni e degli elettori che ne hanno fatto richiesta (allegato 1).

ROMA 24 SETTEMBRE 2020

Felice C. Besostri


[1] Si limita, infatti a derogare all’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che in nessuna parte menziona la legge n.352/1970, ma il T.U. Elezioni Camera, il T.U. elezioni Senato e la legge 14 maggio 1976, n. 240. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

TABELLA 2

SENATO E CAMERA A CONFRONTO