avv.  Angelo Iannaccone                                                                                   avv. Giuseppe Ugo Sarno

Milano                                                                                                                  Avellino

 

DOMICILIO ELETTO C/O AVV. UGO SARNO, CORSO DI PORTA VITTORIA, 54 – 20122 MILANO

PEC: giuseppe.sarno@avvocatiavellinopec.it

 

Tribunale di MILANO

Ricorso ex art.702 bis c.p.c. avanti Giudice monocratico

L’Avv. Felice Carlo Besostri, residente in Milano, l’Avv. Biagio Di Maro residente in Monza, e l’Avv. Angelo Iannaccone residente in Milano, tutti del Foro di Milano che agiscono in proprio e stanno in giudizio personalmente ai sensi dell’art.86 cpc, nonché i signori:

  • Roberto Biscardini, nato a Legnano l’11 giugno 1947 e residente a Milano in Via Antonio Caccianino n. 22, C.F.: BSCRRT47H11E514Y;
  • Carlo Rutigliano, nato a Milano il 31 gennaio 1948, residente a Milano in via Terragni 30 CF: RTGCRL148A31F205D;
  • Stefano Carluccio, nato a Milano il 22 agosto 1954 ed ivi residente in Via Carlo Dolci 3, CF: CRLSFN54M22F205F;
  • Stefano Giuseppe Pizzi, nato a Pavia il 27 aprile 1954 e residente a Milano in Corso Garibaldi n. 75, C.F.: PZZSFN55D27G388X;
  • Mario Matarrese, nato a Minervino Murge il 10 gennaio 1954, residente a Milano in Viale Jenner n. 65, C.F.: MTRMRA54A10F220U;
  • Francesco Cesare Somaini, nato a Mendrisio il 9 settembre 1964, residente a Milano in Via Agnesi Gaetana n. 10, C.F.: SMNFNC64P09Z133T;
  • Daniele Farina, nato a Milano il 23 settembre 1964 ed ivi residente in Via Cicerone Marco Tullio n. 14, C.F.: FRNDNL64P23F2L5T;
  • Roberto Brambilla, nato in Concorezzo il 10 agosto 1955 ed ivi residente in Via Libertà n. 136/F, C.F.: BRMRRT55M10C952U;
  • Antonio Pierpaolo Giuseppina Autuori, nato a Catanzaro il 29 giugno 1948, residente a Milano in Via Boffalora n. 109/F, C.F.: TRANTN48H29C352S;
  • Giovanna Fierro, nata a sala Consilina il 20 luglio 1962, residente a Como in Via Santo Garovaglio n. 37, C.F.: FRRGNN62L60H683M;
  • Patrizia Virdis, nata a Milano il 24 agosto 1953 ed ivi residente in Viale Monte Ceneri n. 38, C.F.: VRDPRZ53M64F205Y;
  • Jasmine Rita Maria La Morgia, nata a Baruta (Venezuela) il 6 gennaio 1963, residente a Cernusco sul Naviglio in Via Roggia Renatella n. 3, C.F.: LMRJMN63A46Z614W;
  • Danilo Toninelli, nato a Soresina, residente a Castelleone (CR), in Via Villa Misericordia, n. 20/F, C.F.: TNNDNC74M02I849V;

generalizzati e identificati con la sottoscrizione autenticata del mandato ai difensori, tutti cittadini/e elettori/trici, iscritti/e nelle liste di comuni compresi nel distretto della Corte d’Appello di Milano, difesi e rappresentati dall’Avv. Giuseppe Sarno del foro di Avellino  CF: SRNGPP47H25A509Z, e dall’Avv. Felice Besostri, (CFBSSFCC44D23M172R)  del foro di Milano, dall’Avv. Emilio Zecca del Foro di Milano  (C.F. ZCCMLE34M25H501K), dall’Avv. Angelo Iannaccone  del foro di Milano (CF:NNCNGL54C04L304S) e dall’Avv. Biagio di Maro del Foro di Milano (CF:DMRBGI58E27F799W), tutti  elettivamente  domiciliati presso la persona e lo studio dell’Avv. Giuseppe Sarno  in Milano  al Corso di Porta Vittoria 54. Essi avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai sensi dell’art. 170 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

giuseppe.sarno@avvocatiavellinopec.it

per l’accertamento

del diritto di votare conformemente alla Costituzione, diritto leso, limitato e/o compromesso da specifiche norme della Legge Elettorale n.52 del 6 maggio 2015 come di seguito dedotte, norme che hanno sostituito e/o modificato il DPR n.361 del 30 marzo 1957, nonché dalle residue norme della legge elettorale n. 270/2005 di modifica del T.U. per l’elezione del Senato della Repubblica approvato con D.lgs. 20 dicembre 1993 n. 533

contro

il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore domiciliato per legge presso l’Avvocatura generale dello Stato dipendenza di Milano con sede in Milano alla via Freguglia 1 (Palazzo di Giustizia).

il Ministero degli Interni in persona del Ministro pro tempore domiciliato per legge presso l’Avvocatura generale dello Stato dipendenza di Milano con sede in Milano alla via Freguglia 1 (Palazzo di Giustizia).

 

per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Milano, Sezioni Civili, in composizione monocratica, contrariis rejectis, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso disporre:

  • Previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità di alcune norme – 1, comma 1 lettere a), b), c), e), f), g) e i); 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8,10 , 11, 17, 21, 25 capoversi “art.83” (commi 1 numeri 3, 5 e 8, 2 , 3 ,4, 5 e 6 della novella) e “83 bis” ( comma 1 numeri 1, 2, 3 e 4 della novella), 26, cpv.«Art. 84, , 29, 30, 31, 32, 33 35 e 36 ; 4,comma 1, della L. n.52/2015 (in Gazzetta Ufficiale n.105 dell’8 maggio 2015, recante il titolo Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), trasfuse nei novellati artt. 1, 2, 3, 4,11, 14bis, 18bis, 19 comma1, 31comma 2 e 2bis, 59bis 83, 83 bis, 84, Rubrica Titolo VI, 92, 93, 93 bis, 93 ter, 93 quater del DPR n.361/1957, nonché dell’art.14, c.3 DPR n.361/1957, degli artt. 1; 3 d.lgs.n.122/2015(in G:U. n.185 del 11 agosto 2015), delle Tabelle A, A-bis e A-ter allegate al DPR n. 361/1957 e limitatamente agli artt. 16 e 17 del D.lgs. 20 dicembre 1993 n. 533, come modificati dall’art. 4 settimo e ottavo comma della legge n. 270 del 21 dicembre 2005, che tutte vengono dedotte tramite il presente atto e di cui in prosieguo, nonché della stessa Legge n.52/2015 nella sua interezza per errore in procedendo e irragionevolezza – stante che il loro accoglimento non produrrebbe in ogni caso alcun vuoto normativo – ritenuta la loro rilevanza ai fini del giudizio, ritenuto che il giudizio stesso non potrà esser definito a prescindere dalle risoluzioni delle questioni medesime in quanto rilevanti e non manifestamente infondate.
  • Accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti, cittadini/e italiani/e ed elettori/trici iscritti/e nelle liste elettorali di Comuni compresi nel distretto della Corte d’Appello di Milano (doc. n.1), di esercitare il loro diritto di voto libero uguale personale e diretto, così come costituzionalmente garantito, dal combinato disposto di cui agli artt. 1, commi primo e secondo 2, 3, 48, secondo e quarto comma, 51 primo comma, 56 primo e terzo comma, 58 primo comma, 67, 72 quarto comma, 117 primo comma, 122, secondo comma e 138 della Costituzione Italiana vigente e dall’art. 3 del Protocollo n. 1 della C.E.D.U., accertando e dichiarando che l’applicazione qui oggetto di censura e di cui alle leggi n. 52/2015 e n.270/2005 produrrebbe gravi lesioni a tale diritto, così come la violazione, imputabile alle stesse norme, degli articoli 6, 10, 11, 49, 64,76, 77, 92 secondo comma e114 Cost., nonché dei trattati internazionali e convenzioni internazionali, che vincolano la Repubblica Italiana e che danno attuazione alle sue disposizioni costituzionali anche alla luce dei princìpi affermati con la sentenze n. 1/2014 della Corte Costituzionale e n.8878 /2014 della Sezione prima della Corte di Cassazione.
  • Con compensazione delle spese in quanto i ricorrenti agiscono per un interesse personale e non privato, come cittadini interessati alla regolarità del procedimento elettorale ed al rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti in materia nuova

IN FATTO e IN DIRITTO

  1. Parti ricorrenti sono cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali, rispettivamente, di Comuni ricompresi nel distretto della Corte d’Appello di Milano (doc. n.1) e, in tale loro veste, hanno il diritto di esercitare il voto nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli artt. 1 comma secondo, 2, 3, 48 secondo e quarto comma, 56 primo e terzo comma, 58 primo comma, 67, 72 quarto comma, 117 e 138 , della Costituzione italiana vigente e dell’art.3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La legge n.52/2015, anche per la procedura di approvazione, che in singole disposizioni viola altresì articoli 6, 10, 11, 49, 64, 76, 77, 92 secondo comma e 114 Cost., come sarà partitamente indicato nel corpo del ricorso.
  2. In data 6 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 52/2015 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati), che ha modificato la Legge n.270/2005 – dichiarata in alcune sue parti incostituzionale con Sentenza n.1/2014 della Corte Costituzionale – integrative e sostitutive l’una e l’altra di norme del DPR n.361 del 30 marzo 1957. La Legge medesima è stata approvata con 334 voti a favore, 61 contrari, 4 astenuti, 231 assenti volontari dato che nella circostanza FI, M5S, Lega Nord, SEL, FdI avevano abbandonato l’aula.
  3. I ricorrenti sottolineano che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in data 22 aprile 2013, giorno del giuramento per il suo secondo mandato, rivolse al parlamento il seguente messaggio, il cui contenuto i ricorrenti condividono in pieno: “ Imperdonabile resta la mancata riforma della legge elettorale del 2005. Ancora pochi giorni fa il Presidente Gallo ha dovuto ricordare come sia rimasta ignorata la raccomandazione della Corte Cost. a rivedere in particolare la norma relativa all’attribuzione di un premio di maggioranza senza che sia raggiunta una soglia minima di voti o di seggi. La mancata revisione di quella legge ha prodotto una gara accanita per la conquista sul filo del rasoio di quell’abnorme premio, il cui vincitore ha finito per non riuscire a governare una simile sovra-rappresentanza in Parlamento. Ed è un fatto, non certo imprevedibile, che quella legge ha provocato un risultato elettorale di difficile governabilità e suscitato nuovamente frustrazione tra i cittadini per non aver potuto scegliere gli eletti.” (può leggersi in Consulta on line, Cronache dalle Istituzioni, 2013 http://www.giurcost.org/cronache/Napolitanobis.pdf ).
  4. I ricorrenti hanno interesse all’accertamento in giudizio dell’effettività del proprio diritto di voto come costituzionalmente garantito, previa preliminare declaratoria d’incostituzionalità, di cui si è detto nelle rassegnate Conclusioni, della L. n.52/2015 nella sua interezza nonché di alcune sue norme, modificative del DPR 361/57 e del D.Lgs. 533/1993 in parte qua (artt. 16e17).
  5. I ricorrenti adiscono per tali ragioni codesto Tribunale allo scopo di veder tutelato in sede giurisdizionale il proprio diritto all’esercizio di un voto libero diretto e uguale in forme e con regole compatibili col dettato costituzionale.
  6. I ricorrenti ricordano che nel novembre 2009 venne promosso avanti il Tribunale di Milano un giudizio col quale si chiese, da parte degli attori, previa declaratoria di incostituzionalità di norme della L. n.270/2005, di accertare e dichiarare il loro diritto al voto nelle modalità conformi a Costituzione.
  7. La Corte di Cassazione, avanti alla quale il giudizio de quo approdò dopo le pronunce dei Giudici di merito, con Ordinanza 21 marzo 2013 ritenne rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità dedotte ed investì pertanto la Consulta. Quest’ultima, con la nota sentenza n.1/2014 statuì dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcune norme della detta L. n. 270/2005 e conseguentemente degli artt. 4, comma secondo, 59, 83 commi 1, n. 5, e commi 2 e 4 , del DPR n. 361/1957. Norme tutte, per le motivazioni che di seguito si diranno, che ledevano a vario titolo il diritto come costituzionalmente garantito all’esercizio del voto libero, uguale, diretto.
  8. La Corte Costituzionale, nell’ambito della medesima sentenza n.1/2014, precisò che la normativa risultante dalla dichiarata illegittimità costituzionale delle norme della L.270/2005 “… è complessivamente idonea a garantire il rinnovo in ogni momento dell’organo costituzionale elettivo”. Gli attuali ricorrenti ritengono che anche l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle norme di cui sopra del d.lgs. n. 533/1993 e della L. n.52/2015 ovvero anche della Legge n.52/2015 nella sua interezza, produrrebbero in ogni caso la medesima normativa di risulta già dichiarata idonea dalla Consulta – a seguito e nell’ambito della sentenza n.1/2014 – a garantire il rinnovo in ogni momento del Parlamento. Ciò in quanto, in particolare, l’applicabilità della L. n. 52/2015 è stata differita al 1 luglio 2016, con la conseguenza che una sua eventuale caducazione prima di quel giorno consentirebbe in ogni caso di indire nuove elezioni politiche sulla base della detta normativa di risulta. La data di prima applicazione della legge n.52/2015 non è preclusiva di una pronuncia di annullamento successiva in quanto alle decisioni della Consulta non si applicano i limiti dei referendum abrogativi (da ultimo sent. n. 13/2012 Corte Cost.)
  9. Successivamente alla sentenza n.1/2014 Corte Costituzionale, il giudizio di merito di cui ai paragrafi che precedono venne deciso dalla Prima Sezione civile della Corte Suprema con sentenza del 4 aprile 2014 n.8878 che, accogliendo la domanda degli attori, così decise: “la Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara che i ricorrenti non hanno potuto esercitare il diritto di voto nelle elezioni per la camera dei Deputati ed il Senato, svoltesi dopo l’entrata in vigore della L. n. 270/2005… secondo le modalità previste dalla Costituzione, del voto personale, uguale, libero e diretto; condanna le Amministrazioni intimate alle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti”
  10. L’esito del giudizio di incostituzionalità di cui alla sentenza n.1/2014 avrebbe dovuto indurre il Parlamento, insediatosi sulla base di norme giudicate illegittime, a prender atto della provvisorietà della sua esistenza, ex artt. 61, comma 2, e 77, comma 2 Costituzione, in vista dell’indizione di nuove elezioni finalizzate ad eleggere le nuove camere sulla base della normativa di risulta della sentenza 1/2014 della Consulta. Nulla di tutto questo è invece accaduto: non è possibile non individuare, nel successivo comportamento del Parlamento eletto con la L. n.270/2005 e del Governo al quale esso deliberò la fiducia, gli elementi di aperto dispregio, per non dire disprezzo, nei confronti delle decisioni, qui esaminate, della Corte Costituzionale.
  11. Si è di fronte ad un vero e proprio oscurantismo costituzionale e autoritarismo istituzionale: ciò stante che, non solo l’illegittimità dell’investitura di chi governa sulla base della fiducia ad esso accordata da una maggioranza parlamentare illegittima, non ha impedito all’Esecutivo di procedere come se nulla fosse accaduto (!!!), ma addirittura il medesimo Esecutivo e lo stesso Parlamento hanno deliberato una nuova legge elettorale che reitera, peggiorandoli, tutti i vizi di norme già dichiarate illegittime. Non solo si sta modificando la Costituzione in parti rilevanti, che incidono sulla stessa forma di Governo e di Stato [Trucco Lara, http://www.confronticostituzionali.eu/?p=1404 “Patto del Nazareno” e “metodo dei saggi”: è arrivata l’ora di scegliere], per cui, se per avventura si eleggesse una Camera dei deputati con la nuova legge elettorale di sospetta costituzionalità, proprio il precedente sulla base della sentenza n.1/2014, consentirebbe al Parlamento di modificare la Costituzione per impedire una pronuncia della Corte Costituzionale o per tenerla in non cale.
  12. A fronte di tale insostenibile situazione si chiede che il Tribunale adito ponga rimedio trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale per lo scrutinio di legittimità degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 533/1993 e della legge n. 52/2015, di alcune norme della stessa e di modifica delle conseguenti disposizioni del D.P.R. n. 361/1957( supra CONCLUSIONI 1), qui censurate.

IN RITO IN VIA PRELIMINARE

1) Quanto alla sussistenza dell’interesse ad agire di parti ricorrenti – ai sensi dell’art.100 cpc e al fine di accertare se il loro diritto di voto sia esercitabile o meno, sulla base delle norme ex L. n. 52/2015 e residue del d.lgs. n.533/1993 – in modo conforme al dettato Costituzionale – nonché

quanto alla Giurisdizione spettante nel caso di specie a codesto Tribunale adito, vertendosi qui in tema di esercizio di un diritto fondamentale ,il diritto al voto libero diretto e uguale, che in alcun modo interferisce con la Giurisdizione riservata alla Camere, vale quanto affermato e deciso dal Tribunale di Milano, sezioni civili, con sentenza del 18 aprile 2011 e dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano, sezioni civili, del 24 aprile 2012, nell’ambito delle quali vennero respinte tutte le eccezioni di rito proposte dalle parti convenute – le medesime citate nell’ambito del presente procedimento – in relazioni ai profili sopra ricordati, riguardanti la giurisdizione del Giudice ordinario e la carenza o meno dell’interesse ad agire dei cittadini elettori proponenti l’atto di citazione avverso la legge elettorale n.270/2005.

2) Anche la Corte di Cassazione – con la propria Ordinanza del 21 marzo 2013, di trasmissione alla Corte Costituzionale degli atti relativi al processo civile intentato dall’Avv. Aldo Bozzi e altri/e contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell’Interno in tema di incostituzionalità di norme della L. n.270/2005 – ha già statuito su tutte le questioni di rito sopra richiamate, confermando i principi espressi dalle richiamate pronunce del Tribunale di Milano e della Corte d’Appello di Milano.  Ciò stante, si deve ribadire che ogni decisione relativa al diritto dei cittadini elettori, qui parti ricorrenti, di poter votare in futuro alle elezione per la Camera dei Deputati – tramite una procedura che rispetti l’eguaglianza e la libertà del voto, nel senso spiegato dalla Consulta nella citata Sentenza n.1/2014, senza sacrificare oltre ogni ragionevolezza il principio di rappresentatività del corpo elettorale e della sua volontà da parte della Camera stessa – non può che esser risolta previa decisione della Consulta sulle norme qui censurate.

3) La Corte Costituzional , con le sentenze n.348 e 349 del 2007 , ha da tempo statuito l’obbligo per i Giudici di merito di proporre anche d’ufficio il giudizio di costituzionalità incidentale, per violazione dell’art.117, primo comma, ogni volta in cui la violazione, dedotta in giudizio, di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla C.E.D.U., appare rilevante ai fini della decisione di merito e non manifestamente infondata. Può dirsi quindi che nel nostro ordinamento, grazie alla giurisprudenza, sussista “un diritto al ricorso effettivo” previsto tanto dal novellato art.111 Cost. che dall’art.13 della C.E.D.U., malgrado che il legislatore italiano non abbia adempiuto, individuando un giudice specifico in caso di lesione di diritti fondamentali con ampi poteri e con una procedura di accesso rapida, semplice e non onerosa: basta considerare nel caso di specie che il privilegio del foro erariale della Avvocatura Distrettuale dello Stato costringa ad adire il tribunale di XXPPYY anche elettori residenti in Comuni appartenenti nella giurisdizione di altri tribunali della Regione e nel cui territorio andrebbe esercitato il diritto di voto secondo Costituzione di cui si chiede l’accertamento.

4) Infine, con le proprie sentenze n. 15 e 16 del 2008, la stessa Corte Costituzionale, sollevando dubbi di costituzionalità delle allora vigenti leggi elettorali come modificate dalla Legge n.270/2005, ha statuito che su tale genere di questioni essa deve esser adita attraverso “le normali vie d’accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi”. Quindi davanti al Giudice ordinario.

5) Il presente preambolo introduttivo in rito intende illustrare preliminarmente, con la massima sintesi e chiarezza, le ragioni della ineludibile sussistenza GENERALE ex art. 50-ter c.p.c., SUSSIDIARIA e RESIDUALE, della competenza MONOCRATICA, sulla presente azione di MERO accertamento, CHE NON HA AD OGGETTO L’INCONTESTATO STATUS ELETTORALE DEGLI ELETTORI RICORRENTI ( documentato con la produzione dei certificati o tessere elettorali dei ricorrenti, doc. 1), quindi non è in discussione il diritto di voto, dato per certo e presupposto del diritto di agire in giudizio, ma il suo esercizio in conformità alla Costituzione, unico limite all’esercizio della sovranità del popolo ex art. 1, c. 2 Cost.. La domanda di accertamento risulta svolta SUI CONSEGUENTI DIRITTI ELETTORALI ATTIVI dei cittadini ricorrenti.

6) Si tratta di un interesse attuale anche se la legge n.52/2015 all’art.1, c. 1 lett.i) stabilisce che “la Camera dei Deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016”. La legge è stata promulgata e si tratta di legge in vigore e con la promulgazione del d.lgs. 7 agosto 2015 n. 122 la suddivisione dell’Italia in circoscrizioni e collegi si è perfezionata, anche se l’assegnazione dei seggi ai singoli collegi per l’art. 3 DPR n.361/1957, come modificato dall’art. 2, c. 3 legge n. 52/2015 sarà determinato “con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi”. Ci sono norme già applicabili quale ad esempio il c. 2 primo periodo dell’art. 18-bis DPR n. 361/1957, perché il c. 36 dell’art. 2 della legge n. 52/2015 fa riferimento alle “prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge”, applicabile quindi anche AD ELEZIONI, CHE SI SVOLGESSERO PRIMA DEL 1° AGOSTO 2016.

Inoltre con il 14° MOTIVO si eccepisce la legittimità costituzionale di una norma tuttora vigente della legge n. 270/2005, perché non travolta dalla sentenza n.1/2014 Corte Cost., norma che stabilisce irragionevoli soglie di accesso per il Senato doppie  di quelle della Camera, pur avendo la metà dei componenti elettivi, 315 vs 630.

E’ punto fermo della nostra giurisprudenza costituzionale che “Le leggi elettorali appartengono alla categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, la cui esistenza e vigenza è indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali della Repubblica. In coerenza a tale principio generale, questa Corte ha posto in rilievo le «caratteristiche proprie della materia elettorale, con riferimento in particolare all’esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa operante» (sentenza n. 13 del 1999).” (cfr. sentenze n 15 e 16 del 2008). Quindi se in ogni momento vi deve essere una legge elettorale operante vi è l’interesse che la legge elettorale sia costituzionale e il diritto di votare in conformità alla Costituzione va accertato prima dello svolgimento dei comizi elettorali, perché come si è constatato dopo la pubblicazione della  sentenza n.1/2014, l’annullamento di norme della legge elettorale successivamente alle elezioni, non incide sulla composizione del Parlamento e sui suoi poteri  compreso quello di stravolgere la stessa Costituzione come sta avvenendo in questa XVIIa legislatura, grazie ad una lettura riduttiva della soprarichiamata sentenza e al  mancato esercizio della funzione di custode della Costituzione del Presidente della Repubblica, che avrebbe comportato una permanenza delle Camere più limitata nel tempo e la celebrazione di elezioni  politiche generali con il cosiddetto Consultellum o con una nuova legge, che avesse tenuto in conto i principi, cui si era ispirata  la decisione della Corte Cost. del 14 gennaio 2014.

A causa della MANCATA ATTUAZIONE DELLA DELEGA EX ART, 44, c. 2 lett. d) L.69/2009 una volta indette le elezioni non c’è rimedio, attesa la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato sull’inimpugnabilità del Decreto di Convocazione dei Comizi elettorali ( Sez. IV del 11 marzo 2008 n. 1053/2008) e della competenza a quel punto ex art. 66 Cost. della Camera dei Deputati . L’esercizio dell’autodichia sui ricorsi  ex art. 87 DPR n. 361/1957 è affidato al puro arbitrio delle Giunte delle elezioni delle Camere, come è dimostrato dalle decisioni unanimi sulla legge n. 270/2005 della Giunta delle Elezioni Camera dei deputati- Resoconto di Mercoledì 17 giugno 2009,(doc. 6.) e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari- Senato Legislatura 16ª –  – Resoconto sommario n. 44 del 03/11/2009 (doc.7 )

 

IN DIRITTO: BREVI CONSIDERAZIONI GENERALI

SUI DIRITTI POLITICI/ELETTORALI e SULLA NORME CARDINE ex artt. 1,3,48, c.II,51c.I e 67 COST.

“Il voto è personale ed uguale, libero e segreto”

Va ricordato in avvio di questa riflessione che i diritti elettorali sono la parte più importante dei diritti politici e questi ultimi sono la principale garanzia di tutti gli altri diritti. I diritti elettorali individuali sono costituiti dalla libertà e uguaglianza di tutti i cittadini nella loro multipla qualità di elettori, di potenziali candidati e di rappresentanti eletti. La nostra Carta Costituzionale riconosce tali diritti negli artt. 1 (sovranità del popolo), 2, (garanzia diritti inviolabili dell’uomo),3 (uguaglianza) 48 (libertà e uguaglianza di voto), 49 (diritto di associarsi a partiti) 51 (uguaglianza nell’accesso a cariche pubbliche elettive), 56 e 58 (suffragio universale e diretto), 67 (libertà di mandato degli eletti).

Appare utile premettere alcune considerazioni in particolare sul principio sancito nell’art.48, secondo comma, Cost. e sull’evoluzione che la sua applicazione ed esegesi hanno conosciuto nell’ambito del diritto costituzionale. Sia la dottrina che la giurisprudenza costituzionale hanno individuato in tale principio la presenza di tre elementi: la capacità elettorale (degli elettori), il valore numerico del voto (una testa un voto), il c.d. valore di efficienza del voto stesso (tutti i voti determinano il corpo elettorale nella stessa misura). Sulla base di questi tre elementi si è convenuto: che la capacità elettorale si attua tramite il suffragio universale, che il valore numerico del voto (una testa un voto) è espressione del principio di uguaglianza formale, che l’efficienza del voto (trasformazione dei voti in seggi senza eccessive distorsioni) allude ad una concezione sostanzialistica del principio di uguaglianza. In relazione ai primi due elementi vi è pressoché unanime concordanza di vedute in dottrina e giurisprudenza, mentre riguardo all’efficienza del voto le opinioni sono, sono state sinora, non prive di contrasti. La posizione, minoritaria e già assai risalente, emersa quale commento alla legge n.148/1953 (c.d. Legge “Truffa”, che stabiliva che raggiunti da parte di una coalizione di liste il 50%+1 dei voti validamente espressi ad essa sarebbe stata attribuito il 64% dei seggi, cioè 380 sugli allora 586 deputati) ha sempre sostenuto che l’uguaglianza del voto dovrebbe intendersi in senso non solo formale: i voti cioè, in nome di un’uguaglianza sostanziale, dovrebbero tutti essere “uguali” sia al momento del deposito della scheda elettorale nell’urna che al momento del computo e della trasformazione dei voti in seggi (cfr. Ferrara, Democrazia e Stato del capitalismo maturo, in Democrazia e Diritto, 1979, pp. 515 e ss; Gli atti costituzionali, Torino, 2000, p.23 e ss; Rescigno Ugo, Democrazia e principio maggioritario, in Quaderni Cost. 1994, p.221). L’opinione, di certo maggioritaria sino ad anni recenti, ha criticato la tesi sopra richiamata con l’argomento secondo cui se il principio dell’eguaglianza del voto fosse interpretato in senso sostanzialistico si avrebbe come conseguenza inevitabile la costituzionalizzazione del sistema proporzionale. Circostanza quest’ultima, secondo tale prospettazione teorica, non voluta dal legislatore costituzionale che, sul punto, decise di astenersi (nonostante l’approvazione dell’odg Giolitti sulla Camera dei deputati e di quello di Nilde Iotti relativo a collegi uninominali nell’ambito dei quali procedere all’elezione dei senatori).

La posizione della Giurisprudenza cost. è stata negli anni del tutto analoga a quella della dottrina maggioritaria (secondo cui il principio di uguaglianza del voto andava interpretato in senso puramente formale, garantito cioè solo “in entrata”[1], al momento del voto): si vedano in proposito le sentenze della Corte Cost. nn. 43/1961 (punto 2 del Considerato in diritto), 39/1973 (punto 2 del Considerato in diritto), 173/2005. 429/1995,107/1996, 160/1996 e 356/1998. In queste ultime sentenze, tuttavia, il Giudice delle leggi, iniziò a delineare alcuni elementi di novità esegetica che mostreranno negli anni a venire la loro carica dirompente. La prima pietra di quello che, alla luce delle attuali vicende costituzionali in tema di legge elettorale, può certo definirsi l’avvio di una diversa stagione, può esser fatta risalire alla sentenza n.107/1996, dove si discuteva della legittimità cost. dell’art. 7 della legge 81/1993 sull’attribuzione del premio di maggioranza nei Comuni di oltre 15 mila abitanti a favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto al primo turno : nella sentenza emessa dalla Corte nell’occasione viene chiaramente affermato, seppur in via incidentale e ribadendo la nota tesi della piena libertà del legislatore ordinario nel decidere le formule di traduzione dei voti in seggi, che tale libertà non era da ritenersi assoluta dovendo essa invece sottostare al principio ed al controllo di “ragionevolezza” (cfr. Sentenza cit. punto n.2.1 in Considerazioni in diritto). E’ facile intuire , vista la sentenza n.1/2014 della Corte Cost., come verrà sviluppata nei due decenni successivi la linea interpretativa della stessa Corte : la Consulta nell’occasione affermò infatti che la governabilità del Comune non era un valore “assoluto” e che la ragionevolezza del sistema elettorale doveva valutarsi in maniera contestuale e globale e non per singole disposizioni; la stessa legge elettorale doveva garantire il bilanciamento in essa di differenti valori costituzionali, col solo limite, per il legislatore ordinario, del principio di ragionevolezza. Principio, quest’ultimo, da declinare in modo costituzionalmente rigoroso quando si tratti di decidere, come nelle leggi elettorali, il rapporto tra il voto “in entrata” e quello “in uscita” (voti espressi/seggi attribuiti). E così, passo dopo passo, questa esegesi si affermerà sempre più nel diritto vivente. Sia nell’Ordinanza n.260/2002 che nella sentenza n.242/2012 la Consulta espresse, oltre al proprio tradizionale convincimento di doversi astenere da valutazioni su leggi come quelle elettorali, caratterizzate da un alto tasso di politicità, anche e nuovamente l’idea che ove le leggi elettorali risultassero “manifestamente irragionevoli” la Corte medesima avrebbe avuto l’obbligo di sottoporre la legge stessa al sindacato di legittimità. Nelle sentenze n.15 e 16 del 2008 la Consulta – in un giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo della legge elettorale vigente allora per la Camera dei Deputati e per il Senato, riaffermò ancora una volta l’opinione per cui – pur vero che nessun sistema elettorale è immune da meccanismi di distorsione del rapporto voti espressi/seggi attribuiti, e che tale circostanza non è contraria all’uguaglianza del voto – problemi di legittimità costituzionale potrebbero porsi in merito al grado ammissibile di distorsione. Nelle dette sentenze la Consulta non mancò di segnalare al parlamento l’esigenza di evitare di attribuire premi di maggioranza in assenza di soglie minime di voti, perché ciò avrebbe determinato una sovra o sotto rappresentazione dell’organo elettivo in rapporto al corpo elettorale od al “popolo sovrano” (cfr. punto n.6.1 Considerazioni in diritto delle sent. n.15 e 16/2008).

In sintesi può dirsi che il Giudice delle Leggi aveva, negli anni che precedono, sempre più chiaramente evidenziato – coi propri obiter dicta – quel che sarebbe poi accaduto in presenza di un giudizio di legittimità costituzionale della legge elettorale. Ciò che è puntualmente avvenuto nell’ambito della sentenza n.1/2014, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di alcune norme della Legge n.270/2005 : con la quale sentenza si è altresì colmata una lacuna storica che a lungo andare sarebbe divenuta insostenibile, stante che prima di allora le leggi elettorali rappresentavano un territorio giuridico mai assoggettato al giudizio di legittimità.

In tale ambito, è bene sottolinearlo, la norma cardine utilizzata dalla Corte è stata quella contenuta nell’art.48 secondo comma Cost.: dopo aver preso atto della permanente e perdurante inerzia del legislatore nel riformare la legge elettorale allora vigente, anch’essa oggetto dei richiamati obiter dicta, viene affermato che il giudizio di legittimità cost. era da ritenersi prodromico alla pronuncia di accertamento, nel merito, da parte del Giudice ordinario (in questo caso Cassazione , sezioni civili, che – dopo la sent. n.1/2014, si è pronunciata sulla domanda delle parti attrici definendo il merito della causa ex art.384, comma 2, cpc, con la sentenza n.8878/2014). Come si vedrà più oltre la Consulta porterà a compimento, nella detta sentenza, il percorso argomentativo prima evidenziato, giungendo ad affermare il principio cardine secondo il quale vige la libertà del legislatore ordinario nel definire i criteri di traduzione dei voti in seggi ma con l’invalicabile limite della ragionevolezza e della proporzionalità nel bilanciamento di interessi e valori costituzionali. Precisamente tali limiti non possono mai – per la Consulta – sacrificare in modo irragionevole i principi di rappresentanza e di uguaglianza del voto, sia in entrata che in uscita, in modo tale da distorcere in modo inammissibile la formazione dell’organo parlamentare (punto n.3.1. delle Considerazioni in diritto, sent. n.1/2014 ). Ancor meglio: dice la Corte che la legge n. 270/2005 provocava una lesione non solo delle norme di cui agli artt. 3 e 48 II comma, ma pure di quelle ex artt. 1 e 67 Cost. La ratio delle norme censurate della L. n.270/2005 risiedeva infatti, secondo i Giudici, nell’esigenza di garantire “governabilità” dell’organo legislativo (a scapito tuttavia, in modo illegittimo in quanto irragionevole e sproporzionato, dell’uguaglianza del voto e del rapporto tra voti e seggi ed eletti). Ratio, quella del sostegno alla “governabilità” , identica a quella alla base della L. n. 52/2015 . In merito a quest’ultimo profilo entrambe le leggi in esame risultano censurabili.

In conclusione di questo breve excursus storico- teorico sui principi di libertà e di uguaglianza che sovraintendono l’esercizio del diritto di voto, vale ricordare che la Corte Costituzionale italiana è giunta all’approdo sopra richiamato grazie anche agli spunti offerti, in chiave comparatistica, dalla giurisprudenza del Giudice costituzionale tedesco. Quest’ultimo ha sempre mostrato l’attitudine ad utilizzare un criterio di uguaglianza sostanziale col quale scrutinare la legittimità della normativa elettorale: con le sentenze nn. 1/1952, 197/1979, 3/2012 la Corte tedesca proponeva un orientamento volto ad assicurare – nell’ambito di un sistema proporzionale – una corrispondenza stringente, seppure ovviamente non perfetta (non fosse altro per la presenza nel sistema elettorale tedesco di soglie di sbarramento al 5%), tra voti espressi e seggi attribuiti. Dovendo rispondere , la Corte italiana come quella tedesca, ad un cruciale interrogativo: come evitare , nel sindacato sulla ragionevolezza e proporzionalità delle scelte legislative in materia elettorale, di utilizzare criteri di giudizio eccessivamente indeterminati sul piano teorico e tendenzialmente incapaci di arginare i rischi di arbitrarietà. La risposta al detto interrogativo è giunta con la sentenza in esame, la n.1/2014, che ha tratto ispirazione anche dalla giurisprudenza tedesca, operazione legittima in quanto le espressioni sul sistema elettorale dell’art. 38, c.1 GG(Legge Fondamentale) sono assolutamente equivalenti a quelle dell’art. 48, c.2 Cost. e che ha elaborato un preciso criterio di giudizio: le norme censurate sono state giudicate illegittime perché l’efficienza dei processi decisionali e la “governabilità” sono stati assunti, dalla legge elettorale, in maniera tale da sacrificare irragionevolmente ed eccessivamente la rappresentatività del parlamento e il diritto al voto uguale libero diretto.

E’ bene sottolineare che la nozione di “irragionevolezza” è già da tempo criterio di giudizio nello scrutinio di costituzionalità delle leggi (si veda sul punto, Corte Costituzionale sentenza n.76/1991 ) in quanto essa viola la norma ex art. 3 Cost. .

Questi dunque i criteri e principi di diritto di carattere generale coi quali i ricorrenti si apprestano a “leggere” la illegittimità delle norme di cui alle Conclusioni qui rassegnate.

Sulla ratio della nuova normativa elettorale e sulle sue conseguenze

Secondo le intenzioni del legislatore la legge in esame raggiungerebbe un duplice scopo: a) permettere alle Camere di riappropriarsi della funzione legislativa (superando la supplenza della Consulta) e sanare i vizi di incostituzionalità della precedente L. n. 270/2005. Il secondo di questi obiettivi sarebbe stato raggiunto , per i sostenitori della bontà della nuova Legge, con a) la previsione di un quorum del 40% dei voti validi per accedere al premio di maggioranza , b) la divisione delle circoscrizioni elettorali in 100 collegi plurinominali con liste da 3 a 9 candidati, c) l’elezione con doppia preferenza di genere dei candidati della lista che si aggiudica il premio di maggioranza, tranne che per ciascuno dei cento capilista, d) l’applicazione della Legge dal 1 luglio 2016 così da coordinarne le conseguenze con l’entrata in vigore (forse) prima di quella data del Disegno di legge del Governo di riforma costituzionale del Senato. L’insieme di queste scelte dovrebbe favorire poi in modo sistemico la stabilità degli Esecutivi (c.d. “governabilità”).

La legge n. 52/2015 – d’ora in poi “Italicum” – già al momento della sua approvazione è stata accompagnata da radicali contrasti, sia nell’opinione pubblica, che in Dottrina: esempi di orientamento critico verso la nuova legge sono quelli di G.Pasquino, Quel premier debordante, in Il Sole 24 ore del 5 maggio 2015; V.Tondi Della Mura , Del Porcellum camuffato, , in Confronti Costituzionali, 12 maggio 2015, http://www.confronticostituzionali.eu/?p=1428; V.Palumbo, La legge elettorale tra rappresentanza e governabilità, 11 marzo 2015, http://www.confronticostituzionali.eu/?p=1412 ; M.Ainis, Le travi che accecano l’Italicum, in http://www.corriere.it/editoriali/15_aprile_13/travi-che-accecano-l-italicum-87711f6a-e19c-11e4-b4cd-295084952869.shtml e il giudice costituzionale emerito P.M. Napolitano, uno dei partecipanti alla decisione n. 1/2014 con una lettera al Corriere della Sera del 11/09/2015, http://archiviostorico.corriere.it/2015/settembre/11/premi_maggioranza_possibile_rischio_incostituzionalita_co_0_20150911_858adaac-5847-11e5-bc31-6245c4c1ee1d.shtml, adombrava l’incostituzionalità alla luce dei parametri enunciati nella sent. n. 1/2014.

A favore della legge si era invece espresso A. Barbera, Traccia per l’audizione sulla legge elettorale, Camera dei Deputati 13 aprile 2015, in Forum di Quaderni Costituzionali, e S.Ceccanti Italicum: 16 risposte alle 16 domande del Sole 24 ore ,pubblicato sul suo blog, www. Stefano ceccanti/Italicum-risposte-sole. Secondo quest’ultimo autore, l’Italicum sarebbe invero una straordinaria occasione di modernizzazione del sistema politico italiano, privo di vizi di incostituzionalità.

E’ importante sottolineare che, nell’applicare l’Italicum, si possono verosimilmente e con ogni probabilità verificare due scenari:

nessuna lista raggiunge il 40% dei voti validi. Con ciò obbligando al turno di ballottaggio, nell’ambito del quale la lista vincente ottiene un numero di voti superiore che al primo turno ma inferiore ancora al 40% dello stesso primo turno. In concreto: nel 2013 la principale forza elettorale è stata votata dal 25% dei votanti, se si fosse votato ad un ipotetico secondo turno non è immaginabile che quella forza sarebbe stata votata da oltre il 30-35%. In questo caso il premio di maggioranza prescritto dall’Italicum in assenza di qualsiasi soglia minima di voti al secondo turno può avere effetti distorsivi del tutto simili e non meno rilevanti di quelli giudicati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 1/2014 Corte Cost.

nessuna lista raggiunge il 40% dei voti validi e nel ballottaggio la lista vincente ottiene meno voti di quelli ottenuti al primo turno. Questo scenario, il più realistico in assoluto date le attuali dinamiche elettorali e astensionistiche, evidenzia in modo clamoroso l’insostenibilità costituzionale dell’Italicum. Nell’ambito del sindacato di legittimità sull’Italicum solo un approccio puramente formale, come tale inaccettabile vertendosi in tema di diritti fondamentali, potrebbe permettere all’Italicum di superare il vaglio di costituzionalità (cfr. L. Trucco , Il sistema elettorale “Italicum bis” alla prova della sentenza costituzionale n.1 del 2014, in Consulta On Line, 2015/I, http://www.giurcost.org/studi/trucco12.pdf).

Anche la suddivisione in 20 circoscrizioni e in 100 collegi plurinominali, con liste di candidati/e più corte al fine della loro maggiore conoscibilità, pur sembrando rispondere al deciso dalla Consulta con sentenza n.1/2014, in realtà propone altre storture costituzionali.

In particolare, come ha osservato L. Spadacini “ il principio affermato dalla Corte Cost. non è soddisfatto dalla sola predisposizione di un sistema di liste corte” (richiedendosi invece che) “ l’elettore nell’esprimere il voto, sia posto nella condizione di conoscere gli effetti che il suo voto determinerà nella distribuzione dei seggi e nella individuazione dei candidati” (cfr. L. Spadacini , L’Italicum e alcune sue ulteriori criticità: la disciplina per Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, la distribuzione dei seggi tra i collegi e il differimento dell’applicazione della riforma, in Forum di Quaderni Costituzionali, Rassegna 4/2015, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/spadacini.pdf ). Il tema evidenziato dall’Autore è quello, anch’esso cruciale, della sostanziale virtualità del rapporto tra eletti ed elettori, in ultima analisi della impossibilità, col sistema dell’Italicum di conoscere nella maggior parte dei casi, da parte dell’elettore, l’effetto che il suo voto determinerà sugli eletti. Del tutto a sproposito è stato paragonato l’Italicum al sistema elettorale britannico (dove è possibile che un partito votato dal 37% degli elettori acquisisca la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera dei Comuni): la principale differenza risiede invece nel fatto che nelle elezioni britanniche l’elettore, votando il rappresentante del proprio collegio, conosce perfettamente l’esito del suo voto e l’identità dell’eletto/a. Circostanza negata all’elettore dall’Italicum. Inoltre non ha alcun senso paragonare la percentuale dei voti di un partito in un sistema elettorale maggioritario a collegio uninominale con attribuzione del seggio al candidato con il maggior numero di voti con sistemi proporzionali corretti da una soglia di accesso o deformati da un premio di maggioranza: nel cosiddetto maggioritario all’inglese la logica è quella di conquistare la maggioranza assoluta dei seggi, nella totale indifferenza della percentuale di voto ( non ci sono liste nazionali) e dei votanti.

Qualcuno ha opinato alle considerazioni che precedono che è in ogni caso stata introdotta dall’Italicum la facoltà per gli elettori di esprimere un voto di preferenza di genere. Con ciò, se ne deduce secondo tale opinione , aumentando la rappresentatività del Parlamento eletto con tale sistema.

Questo ragionamento non regge. L’Italicum prevede infatti due tipi di candidato: 1) il candidato capolista , che può presentarsi in 10 collegi, sottratto al voto di preferenza e ciononostante eletto automaticamente per primo a prescindere dal numero di preferenze acquisite dagli altri candidati (anche nel caso che in concreto i voti con preferenza siano in numero assoluto superiori a quelli espressi con il solo voto di lista o per il capolista, ex art.59-bis, c. 1 e 2 DPR n. 361/1957). Tale meccanismo comporta l’evidente conseguenza per cui il capolista della lista vincente viene eletto ex lege mentre per tutte (quasi) le altre liste si verificherà che tutti gli eletti saranno i capilista. 2) Ciascun candidato non capolista può candidarsi invece in un solo collegio, deve contare sull’ipotesi che la sua lista sia vincente di almeno due seggi nel collegio (perché se uno solo viene attribuito alla sua lista, esso andrà al capolista) oppure, nel caso di un solo seggio, sperare che il capolista opti per un altro collegio. Cosa determina in modo sistemico e non occasionale un simile meccanismo? Il fatto che al danno della quasi vana candidatura della grande maggioranza dei candidati non capolista, candidati nelle liste non vincenti, si aggiungerà la beffa di far credere all’elettore che egli è titolare di un diritto ad un voto di preferenza col quale potrà contribuire a scegliere il/la candidato/a del suo collegio) mentre tale diritto, nella sostanza, è del tutto fittizio. Un candidato non capolista per essere eletto deve ottenere un numero di preferenze superiore a quello di tutti gli altri candidati non capolista. Tuttavia questi voti individuali anche se espressi nella forma prevista dall’art. 59-bis, c. 3 DPR n. 361/1957 si trasformano in voti non solo per il partito ma anche per il candidato capolista: è escluso che i candidati non capolista concorrano a cariche elettive in condizioni di uguaglianza come richiesto dall’art. 51, c. 1 Cost., tanto più che in assenza di una LEGGE SUI PARTITI POLITICI EX ART. 49 Cost. la designazione del capolista non risponde ad alcun processo trasparente di selezione pubblica ma rimesso di diritto e di fatto alla decisione del soggetto unico titolato a presentare una lista di candidati ex art. 15, c. 1 DPR n. 361/1957 o suoi delegati ex art. 17 DPR n. 361/1957. Appare chiaro come tale realtà non possa in alcun modo venir ritenuta conforme ai principi di cui agli artt. 3, 48 ,51 e 67 Cost.

Infine un cenno d’analisi merita il fatto che l’Italicum sia stato approvato e previsto per l’elezione della sola Camera dei Deputati, nella prospettiva del superamento del bicameralismo c.d. perfetto, con differimento al 1° luglio 2016 della sua applicabilità. Come nel 2005 insieme con la la legge n. 270/2005 si approvò in ddl di revisione costituzionale, che ugualmente superava il bicameralismo perfetto pur non squilibrando, come l’attuale, i rapporti tra le due Camere sia come composizione che come competenze: ddl costituzionale che non ottenne la maggioranza dei voti nel referendum confermativo ex art. 138 Cost. del 25 e 26 giugno 2006

Questa clausola appare irrazionale dal punto di vista logico e incongrua dal punto di vista giuridico, presupponendo l’Italicum un sistema istituzionale/costituzionale difforme da quello ancora oggi vigente.

Una precisa giurisprudenza della Corte Cost. aiuta a comprendere che la clausola in esame non è compatibile con la ratio di fondo (garantire la stabilità degli esecutivi) dell’Italicum. Con la conseguenza che l’intera legge n.52/2015 non può reggere al vaglio di costituzionalità. La Consulta, con sentenza n.376/2002, stabilì infatti che le questioni poste nell’ambito dei giudizi instaurati dalle Regioni anteriormente alla riforma della Legge costituzionale n.3/2001, dovevano esser risolti sulla base del principio tempus regit actum, cioè sulla base delle norme costituzionali allora, al momento del deposito del ricorso, vigenti. Non è infatti razionale confidare nell’approvazione prima del 1° luglio 2016 di una riforma in itinere, come quella sul Senato non elettivo, che richiederà – in caso di approvazione – un passaggio referendario, l’esito del quale mai è prevedibile con certezza.

Questo premesso, cosa accadrebbe se si votasse con l’Italicum dopo il 1° luglio 2016 a Costituzione vigente? Risposta: dovrebbero applicarsi due sistemi elettorali differenti per Camera e Senato che darebbero origine, in modo assolutamente fisiologico e peggiorativo rispetto a quanto accadeva col sistema della L.n.270/2005, a maggioranze non omogenee. Quindi a maggioranze non in grado di garantire la stabilità degli esecutivi, con ciò colpendo mortalmente la ratio dell’intero sistema elettorale Italicum. Già la Corte Cost. con la sentenza n.1/2014, aveva avanzato nella parte motiva questo genere di osservazione, concludendo per l’irrazionalità di quelle norme della L. n.270/2005 che apertamente sconfessavano la ratio ( favorire la stabilità degli Esecutivi) della stessa legge.

Ci sono altri aspetti di compatibilità costituzionale, che non sono stati considerati e che mettono in discussione in radice un premio di maggioranza espresso in un numero fisso di seggi, anche nel caso che sia indicata una soglia minima in percentuale dei voti validi, per accedervi. Infatti in ogni caso il premio in seggi è tanto più consistente quanto minore è il consenso elettorale della lista beneficiaria: una lista con il 40% dei voti validi ottiene un premio pari al 14% dei seggi, mentre una lista con il 45% dei voti ha un aumento pari soltanto al 9% dei seggi: è del tutto irragionevole che in un caso meno voti in “entrata” abbiano un effetto superiore in “uscita”, da qui la violazione degli artt. 3 e 48 Cost..

Il premio di maggioranza, non è un premio alla maggioranza come nella legge n. 148/1953, ma un premio alla maggioranza relativa, che è una minoranza assoluta, anche se la più consistente delle minoranze e presuppone che siano eletti candidati non in ragione del consenso ottenuto nel collegio di candidatura e neppure nella circoscrizione, ma dal comportamento del corpo elettorale nazionale, sono contraddittoriamente esclusi, in caso di ballottaggio, gli elettori della circoscrizione Estero: viene meno ogni carattere di voto personale (art. 48, c2 Cost.) e diretto (art. 56, c.1 Cost., articolo non oggetto di alcuna modifica nel ddl cost. Boschi in discussione in Parlamento). Sul punto c’è una puntuale sentenza del Tribunale Costituzionale Federale tedesco (Bundesverfassungsgericht) sui cosiddetti mandati aggiuntivi “Überhangmandate”(Decisione del Secondo Senato del 3 luglio 2008, BVerfGE 121,266, cause 2BvC 1/07, 2BvC 7/07) per la quale nessun candidato può essere danneggiato o favorito dal comportamento elettorale di elettori di altre circoscrizioni, come invece si verifica nell’Italicum, che prevede circoscrizioni eccedentarie e/o deficitarie  (l.n. 52/2015: art. 2, c. 25 c.1, cpv « Art. 83, di sostituzione dell’art. 83 D.P.R. n.361/1957, cpv «83bis di inserimento dell’art. 83 bis D.P.R. n. 361/1957 e art. 2, c. 26 cpv.« Art.84; art. 83, c.1 n. 8) cpv. 1 ult. periodo e cpv.2 primo per.; art. 83 bis , c. 1 n.3) e art. 84, c. 2 e 3 D.P.R. n. 361/1957),perché i “seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti”( art. 1, c. 1 lett. d) legge n. 52/2015). Con il premio di maggioranza i seggi aggiuntivi sono attribuiti dapprima ad altri collegi della stessa circoscrizione, ma non è escluso che siano assegnati altra circoscrizione, quindi in violazione dell’art. 56,c.3 Cost, alla luce dei principi desumibili dalle sentenze Tar Lazio, sez. IIbis n. 12577/2014 e Cons. Stato, sez. V, n.3597/15 per le circoscrizioni della l. n. 18/1979 e s.m.i.: anche sotto questo profilo il voto non è personale e diretto, come richiesto dagli artt. 48 e 56 Cost.

Il premio di maggioranza ex l.n. 27/2005 era attribuibile teoricamente a una lista ovvero ad una coalizione di liste;  di fatto in tutte le occasioni di applicazione della legge n. 270/2005, elezioni politiche 2006, 2008 e 2013 il premio è stato conseguito da una coalizione di liste. In nessun caso il premio di maggioranza ha assicurato la governabilità nel senso che la coalizione vincitrice non ha completato la legislatura (elezioni 2006 e 2008) e nella legislatura in corso forze politiche appartenenti alla coalizione vincitrice sono all’opposizione e sono state sostituite da parlamentari appartenenti alla coalizione sconfitta, cambi di gruppo parlamentare e/o creazione di nuovi gruppi parlamentari sono all’ordine del giorno, come dall’impressionante prospetto allegato (doc. 2 ).

La discrezionalità del legislatore non può essere assoluta e deve rispettare principi democratici tipici di ogni democrazia rappresentativa, come quelli di alterare il sorgere di nuovi soggetti politici e una leale competizione per conquistare seggi in Parlamento. Formalmente sarebbero soltanto “i partiti o i gruppi politici organizzati” (art.14, c. 1 DPR n. 361/1957) i soggetti che presentano liste di candidati, ma in realtà dietro alle liste non c’è necessariamente un partito politico o gruppo politico organizzato, ma una pluralità di partiti o gruppi, quando non di singoli individui, con alle spalle un gruppo parlamentare o addirittura un singolo parlamentare per essere esentati dalla raccolta delle firme di presentazione delle liste (art. 18 bis c.2 DPR n. 361/1957 e le norme transitorie di cui all’ art. 2 commi 35 e 36 legge n. 52/2015). Queste disposizioni hanno avuto effetti cumulativi, liste collegate a gruppi parlamentari o a singoli eletti nel Parlamento Europeo o in una delle Camere del Parlamento nazionale sono esentati dalla raccolta delle firme anche se non si erano presentate con lo stesso simbolo alle precedenti elezioni, quindi facilitati nell’elezione di parlamentari e con accesso al finanziamento delle campagne elettorali: il tutto in violazione dei principi di uno stato democratico quale è l’Italia ai sensi dell’art. 1 Cost., dei partiti, di tutti i partiti di “concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, senza distinzione tra partiti presenti in Parlamento o che aspirano ad entrarvi per la prima volta, che altrimenti vi sarebbe violazione degli artt. 3 e 51, c. 1 Cost.. Sul punto vi è una specifica sentenza di principio della Corte Europea di Giustizia del 23 aprile 1986 in causa 294/83 Les Verts/Parlamento, [Racc. pag. 1339]. Una disposizione lapidaria come quella dell’art.67 Cost., che vieta ogni mandato imperativo, pietra angolare della democrazia rappresentativa, vieta che con l’attribuzione di un premio di maggioranza i parlamentari che ne abbiano beneficiato per far parte di una lista presentata ai sensi dell’art. 14-bis del DPR n. 361/1957 debbano dare la fiducia al governo presieduto dalla “persona da loro indicata come capo della forza politica“ che fosse stato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 92 Cost.

Quello che sorprende nell’irrazionalità del legislatore è il sacrificio della rappresentanza e dell’uguaglianza e libertà di voto e di candidatura in nome della governabilità e la contestuale adozione di norme contraddittorie all’obiettivo proclamato. Per esempio vigenti le modifiche al DPR n. 361/21957 della legge n. 270/2005, prevedere delle soglie più basse per le liste che si presentassero in coalizione, 2% ed anche meno per la più forte delle liste sotto soglia, rispetto alle liste singole 4%, ma soprattutto non vincolare nei Regolamenti parlamentari la formazione dei gruppi alla formazione che si è presentata alle elezioni con uno stesso simbolo. Nessuna norma potrebbe impedire di lasciare un gruppo parlamentare ma rendere più difficile la formazione di nuovi gruppi, ovvero come nel Parlamento Europeo di prevedere un trattamento deteriore per i non iscritti. Invece si premiano con l’art. 2 c. 36 legge n. 52/2015 esentandoli dalla raccolta delle firme i partiti o gruppi politici “costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014 “. La situazione non migliorerà con l’attribuzione del premio di maggioranza AD UNA SOLA LISTA perché non è previsto che la lista corrisponda ad un solo partito politico, anzi esattamente il contrario (art. 18 bis, comma 2 secondo periodo. DPR n.. 361/1957). Il sacrificio della rappresentanza, che è massimo nel caso di attribuzione del premio a lista vincitrice di un ballottaggio, non corrisponde ad una stabilità del governo né in fatto, né in diritto finché vige il divieto di mandato imperativo. La previsione di un turno di ballottaggio tra le due liste più votate, per attribuire irragionevolmente lo stesso premio di maggioranza di 340 seggi è un espediente per eludere il principio enunciato nelle sentenze della Corte Costituzionale nn. 15 e 16 del 2008, 13 del 2012 e affermato nella sentenza n. 1/2014 dell’incostituzionalità di un premio di maggioranza in assenza della previsione ”di una soglia minima in voti o seggi”.

Nessuna soglia di accesso è prevista per il turno di ballottaggio, né per le singole liste, né per il complesso delle 2 liste ammesse e neppure un quorum minimo di partecipazione elettorale degli aventi diritto, escludendo in radice che ci sia una proposta di governo accettabile dagli elettori per giustificare il principio della rappresentanza e dell’uguaglianza di voto: dove un ballottaggio è previsto sia pure tra candidati (Francia), vi è sempre un riferimento tra percentuale di voto e sua corrispondenza ad un quota di cittadini iscritti nelle liste elettorali. Altra anomalia del turno di ballottaggio è che da esso sono esclusi gli elettori della Circoscrizione estero, ma invece sono ammessi gli elettori della Val d’Aosta e del Trentino Alto Adige/Südtirol, che hanno eletto i loro 12 deputati al primo turno, esattamente come la Circoscrizione Estero di ben maggiore consistenza numerica del corpo elettorale, pur non partecipando “alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale” (art. 83 c. 6, ult. periodo DPR n. 361/1957.

NEL MERITO

Con la domanda di merito proposta viene chiesto al Giudice adito di accertare e dichiarare il diritto di parti attrici ad esercitare il proprio diritto di voto nei termini ed alle condizioni di cui alle norme già richiamate nelle rassegnate Conclusioni , previa trasmissione alla Consulta degli atti del giudizio al fine di potere , da parte della medesima, accertare la eventuale illegittimità delle norme del vigente Testo Unico delle Leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati di cui al DPR 30 marzo 1957 n.361, come modificate e integrate dalla legge n.52/2015 e le altre norme indicate nelle conclusioni e di cui ai motivi di censura di seguito illustrati.

La Corte di Cassazione, con la già richiamata Ordinanza del 21 marzo 2013, giudicando sull’atto di citazione proposto dal Sig. Aldo Bozzi e altri/e nel novembre 2009 in qualità di cittadini elettori avverso la Legge elettorale n.270/2005, motivò la propria decisione – di rinviare gli atti alla Corte Costituzionale per la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale di alcune norme delle Leggi Elettorali come risultanti dalla entrata in vigore della Legge n.270/2005 – sostenendo argomenti e principi di diritto che meritano di essere richiamati per esteso: ” La legge n.270/2005 ha introdotto un premio di maggioranza assegnato alla lista o coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti. E’ sufficiente uno scarto anche minimo di voti per far attribuire alla lista vincente alla Camera un vantaggio in termini di seggi (340) rispetto a tutte le altre liste, che è ancor più evidente se si considera che il premio è attribuito a prescindere dal raggiungimento di un minimo di voti o di seggi. L’effetto è di trasformare una maggioranza relativa di voti (anche molto modesta) in una maggioranza assoluta di seggi, con un vantaggio rispetto alle altre liste o coalizioni che determina un’oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica (art.1, comma 2, e 67 Cost.)… La finalità avuta di mira dalla L.270/2005 è stata quella di assicurare la durata della legislatura e la governabilità… se è quindi vero che tale finalità può giustificare una limitata deroga al principio della rappresentanza e la sottrazione alla minoranza di un certo numero di seggi (…) tuttavia occorre pur sempre che il meccanismo che consente la traduzione dei voti in seggi non determini una sproporzione talmente grave da risultare irragionevole e quindi in violazione dell’art. 3 Cost. . Ciò è quanto realizzato dalla L. 270/2005…Si tratta di un meccanismo premiale che…dall’altro esso provoca una alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio è in grado di eleggere gli organi di garanzia ..Esso è quindi manifestamente irragionevole (art.3 Cost.) nonché lesivo dei principi di uguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.) e rappresentanza democratica (artt.1 comma 2, e 67 Cost. )… la distorsione provocata dall’attribuzione del suddetto premio costituisce non già un mero inconveniente di fatto ma il risultato di un meccanismo che è irrazionale perché normativamente programmato per tale esito. Ed è per questo che i ricorrenti correttamente invocano come norma parametro anche l’art.48 comma 2, Cost. , poiché ad esser compromessa è proprio la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espressione, nella quale l’uguaglianza del voto consiste ,cfr. Corte Cost. n.173/2005, n.107/1996….(cfr. Ordinanza cit. paragrafo 7.1)” … la questione posta dai ricorrenti non è manifestamente infondata per le ragioni che seguono. Gli artt. 56, comma 1 e 58 , comma 1, Cost. stabiliscono che il suffragio è diretto per l’elezione dei deputati e senatori; l’art.48 , comma 2 Cost. stabilisce che il voto è personale , libero oltre che uguale e segreto ; l’art.3 CEDU riconosce al popolo il diritto alla scelta del corpo legislativo, in linea con le costituzioni di altri paesi europei… La nostra Carta fondamentale, nel prevedere il voto esclude quindi implicitamente, ma chiaramente, il voto indiretto in qualsiasi forma esso possa venir congegnato dal legislatore. Il dubbio è se possa considerarsi diretto ovvero indiretto e quindi incompatibile con la Cost. un voto che non consente all’elettore di esprimere alcuna preferenza , ad esempio indicando il nominativo di un candidato sulla scheda ma solo di scegliere una lista di partito cui in definitiva è rimessa la designazione dei candidati… i partiti concorrono alla espressione del voto (art.4 Cost.) ma non possono sostituirsi al corpo elettorale. Vi è da chiedersi se sia rispettato l’art.67 Cost. che , prevedendo che ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, presuppone evidentemente l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori… In definitiva è dubbio che l’opzione seguita dal legislatore del 2005 costituisca il risultato di un bilanciamento ragionevole e costituzionalmente accettabile tra i diversi valori in gioco” (cfr. Ordinanza cit. paragrafo 9.2)

Le ragioni e i principi di diritto sopra citati risultano sostanzialmente condivisi e ripresi dalla Corte Costituzionale nella propria sentenza n.1/2014, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità di alcune norme del DPR 361/1957 – art.83, comma 1 n.5, e comma 2 – come risultanti dalle modifiche introdotte dalla L.270/2005, relative in modo specifico al premio di maggioranza che garantiva alla lista vincente 340 seggi a prescindere dal raggiungimento di alcun quorum di voti, ed alla impossibilità per l’elettore di esprimere la propria preferenza circa i candidati da eleggere.

I principi e le ragioni poste alla base della Sentenza n.1/2014 della Corte Cost. e dell’Ordinanza del 21 marzo 2013 della Corte di Cassazione appaiono direttamente applicabili anche alle norme qui censurate della L. n.52/2015. Ciò, pur dovendosi tener conto della specifica e peculiare disciplina introdotta in materia elettorale dalla L.n.52/2015.

MOTIVI DI INCOSTITUZIONALITA’ DELLA L. n.52/2015

PRIMO MOTIVO

error in procedendo

Violazione dell’art. 72 c. 1 e 4 Cost. e dei Regolamento parlamentare Camera per legge in materia elettorale e costituzionale. Illegittimità della procedura di approvazione

Il Governo per velocizzare il procedimento di approvazione e proteggerlo dai franchi tiratori in votazioni a scrutinio segreto, ha imposto la votazione con la “questione di fiducia”.. La Costituzione prevede, all’art. 94, c. 1., che il Governo deve avere la fiducia delle due Camere e che ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia, mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Accanto alla mozione di fiducia/sfiducia prevista dalla Costituzione i Regolamenti delle Camere hanno da tempo introdotto la “questione di fiducia” che il Governo può porre per far approvare senza intoppi una legge ritenuta di massima importanza o addirittura dirimente (come l’Italicum), il che avviene con la messa al voto palese di una o più “questioni” in modo che bastano una o più votazioni per approvare l’intera legge (per l’Italicum le questioni votate erano tre). Questo meccanismo si differenzia non poco dal normale procedimento legislativo: con la “questione di fiducia” infatti, la legge viene votata a blocchi di articoli, decadono tutti gli emendamenti presentati dai singoli parlamentari, i tempi della discussione vengono limitati e ai deputati o senatori non resta che esprimersi con un si o con un no (si tratta, in verità, di una prassi controversa cui hanno fatto ricorso sia i governi di centro-destra che quelli di centro sinistra, bollata da insigni costituzionalisti come Ainis, Rescigno, Labriola, e persino censurata dal Presidente della Repubblica Ciampi nel messaggio alle Camere del 16 dicembre 2004, ma che tuttora sopravvive). Nella seduta del 27 aprile 2015 della Camera dei Deputati la Presidente Boldrini, rispondendo alle critiche rivolte dal deputato Crippa (M5S) all’ammissione della questione di fiducia posta sulla legge elettorale n.52/2015, affermò che il Governo , per sua prerogativa costituzionale, può porre la fiducia in ogni fase del procedimento legislativo, a norma dell’art.116, comma 4, del Regolamento della Camera, il quale non comprende la materia elettorale tra quelle non comprese nella stessa prerogativa del Governo (doc. n.3).

La Presidente on. Boldrini, a giudizio dei ricorrenti, incorse in un evidente errore: ella non tenne in alcun conto della gerarchia delle fonti tra Costituzione e Regolamenti parlamentari. Infatti l’art. 116 Cost. non comprende la materia elettorale, né quella costituzionale, non a motivo che essa non rientra tra le materie escluse per le quali non è possibile porre la questione di fiducia ma , invece, perché non rientra tra le materie per cui la questione di fiducia può venir ammessa. Il procedimento legislativo per le leggi elettorali è regolato direttamente dalla Costituzione all’art.72, comma 4, ove si dice che “la procedura normale di esame e approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale….”. La legge n. 52/2015 è intitolata “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati” e incide sulla materia costituzionale “forma di governo”. Ognuno comprende che “procedura normale” , c.d. riserva di legge di assemblea, significa votare articolo per articolo emendamento per emendamento , con votazione finale (cfr art.72 primo comma, Cost.).

Ciò premesso, dato che il detto modo di procedere non è stato rispettato per la legge elettorale qui censurata, essendo stata chiesta la fiducia nella seduta n. 417 di martedì 28 aprile 2015 questione di fiducia su ben 3 dei 4 articoli del ddl, ottenuta nelle successive sedute (doc.4) , ne deriva l’illegittimità della medesima Legge per violazione dell’art. 72, primo e quarto comma, Cost. La lamentata violazione di tale norma costituzionale, che disciplina autonomamente le modalità di approvazione delle leggi speciali – tra le quali quella elettorale – ricade di certo sotto il controllo della Corte come da molto tempo ha statuito la giurisprudenza costituzionale (sentenze nn 9/1959 e 3/1957 Corte Costituzionale). Giurisprudenza risalente nel tempo ma mai sinora smentita o messa in dubbio.

I precedenti di voti di fiducia su leggi elettorali sono pochi ed inquietanti. Fu posto per la legge “Acerbo” del 18 novembre 1923, n. 2444, che prevedeva l’assegnazione dei 2/3 dei seggi alla lista più votata purché avesse superato almeno il 25% del totale dei voti validi espressi. Con tale legge, che peraltro prevedeva il voto di preferenza, a differenza di quella annullata parzialmente con la sentenza n. 1/2014, si votò 6 aprile 1924. Il secondo precedente con la legge elettorale del 31 marzo 1953 n. 148 , definita “ legge truffa” dalle opposizioni, che assegnava il 65% dei seggi al gruppo di liste collegate, che avesse ottenuto il 50%+1 dei voti validamente espressi: quindi un premio alla maggioranza assoluta. I premi delle leggi n. 270/2005 e n. 52/2015 trasformano invece in una maggioranza assoluta calcolata per difetto nel 54% dei seggi,340 su 630, una maggioranza relativa, che è sempre una minoranza assoluta. La ragione principale dell’opposizione era motivata dall’entità del premio che avvicinava la coalizione vincitrice al 66% dei seggi, il quorum che avrebbe consentito di escludere il referendum approvativo previsto dall’art. 138 Cost..

SECONDO MOTIVO

Per irrazionalità della norma relativa all’attribuzione di 340 seggi alla (unica) lista che ottiene almeno il 40% dei voti validi

Illegittimità della norma ex artt. 1, c. 1 lett. f) – per le parolesono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi…” – e 2 , comma 25 capoverso “art. 83” , della L. n. 52/2015, di modifica dell’art. 83 DPR n. 361/1977 con particolare riferimento ai commi 1 nn. 5) e 6), 2, 3 e 4 per la violazione degli artt.1, comma secondo, e 61 Cost.

La detta norma infatti nulla dispone nel caso in cui dovesse accadere che non una ma due liste raggiungessero “almeno il 40% dei voti validi” . Circostanza oggi improbabile ma che potrebbe in ogni caso verificarsi: come accadde alle elezioni politiche del 2006. Dato che nel caso in esame entrambe le liste avrebbero titolo all’attribuzione dei 340 seggi. Ciò non essendo possibile, non potendosi modificare il numero anelastico dei Deputati fissato in Costituzione, si sarebbe di fronte ad un vulnus in grado di rendere impossibile la stessa formazione dell’organo parlamentare.

Infatti, qualsiasi fosse l’interpretazione da darsi alla disposizione in esame, ne conseguirebbero conseguenze sempre scorrette e illegittime: 1) non attribuzione del premio di maggioranza ( soluzione palesemente assurda) , 2) attribuzione del premio alla lista giunta prima anche per un solo voto (ma la norma nulla dice in proposito) , 3) ricorso al ballottaggio tra le due liste entrambe col 40% dei voti validi (soluzione che contraddice la lettera della legge , dove si dice che al ballottaggio partecipano solo le due liste rimaste sotto la soglia del 40%). Come si vede, non essendo tali soluzioni possibili, si potrebbe verificare l’impossibilità, da parte dell’Ufficio Centrale Nazionale che sovraintende al processo elettorale e traduce i voti in seggi, di adempiere al proprio compito con la conseguenza di non essere in grado di formare l’organo parlamentare. In assenza del quale, com’è noto, la stessa continuità dello Stato e dell’Ordinamento verrebbero messi in pericolo.

Da quanto evidenziato deve dedursi l’irrazionalità palese e l’illegittimità costituzionale della norma in esame in relazione agli artt. 1, comma secondo, 3 e 61 Cost.

In caso infatti di impossibilità di procedere all’attribuzione del premio di maggioranza si dovrebbe ricorrere a nuove elezioni ovvero assistere ad un lungo periodo di incertezza con proroga dei poteri delle precedenti Camere per una durata non prevista in alcun modo dalla vigente Costituzione (la quale limita la detta durata normalmente a “non oltre il ventesimo giorno dopo le elezioni” , art.61 Cost.). Ciò a sua volta, ove si verificasse, violerebbe apertamente il medesimo art.61 Cost. con riferimento anche all’art.1 , comma secondo, Cost. (“La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”). Forme e limiti questi ultimi che non potrebbero certo risolversi in scelte auto-contraddittorie con il principio della stessa sovranità popolare (non surrogabile, va da sé, prorogando sine die i poteri delle precedenti Camere;

TERZO MOTIVO

Irragionevolezza –Contraddittorietà rispetto ai fini dichiarati

Illegittimità costituzionale degli artt. 1, c.1 lett. f); 2, c. 25 cpv. « Art.83 c. 1 nn. 5), 6), c.2 e5; cpv. « Art. 83-bis c.1, nn. 1), 2),3) e 4) Legge n.52/2015 ,

per violazione degli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56 e 67 Cost.

Se confrontata con la precedente normativa elettorale (L. n.270-2005), dichiarata parzialmente incostituzionale con la sentenza n. 1-2014 della Corte Costituzionale, il quadro complessivo che emerge dalle nuove norme per l’elezione della Camera dei Deputati (L. 52-2015), che su tanti punti ha novellato il sempiterno DPR 361-1957, si caratterizza per due contrapposte peculiarità tendenziali.

La prima, sostanzialmente finalizzata ad assicurare ad un solo partito la guida della prossima legislatura, è costituita dalla previsione contenuta nel nuovo testo dell’art. 1, comma 1, lettera f), della L. n. 52-2015, che, in combinato disposto col novellato art. 83, commi 2 e 5 del DPR n. 361-1957, garantisce alla prima lista (piuttosto che alla prima coalizione) di ottenere (almeno) 340 seggi, così favorendo in massimo grado l’accorpamento di tutte le forze politiche compatibili e disponibili in (almeno) due contrapposti listoni, che, per la loro consistenza, siano in grado di concorrere al superamento della soglia del 40% già al primo turno, o almeno di accedere al turno di ballottaggio per disputarsi il premio di maggioranza.

La seconda, realisticamente necessitata dall’esigenza di acquisire il consenso dei deboli alleati del PD nella coalizione di governo, è costituita dalla modesta soglia del 3% per accedere alla ripartizione dei seggi, introdotta dal nuovo testo dell’art. 83, comma 1, nn. 3) e 4) del DPR 361-1957, in sostituzione delle soglie più alte e differenziate previste dalla precedente normativa per le liste non coalizzate; il che, regalando a molti la flebile speranza di potere entrare, anche autonomamente, nella prossima Camera, rende assolutamente prevedibile la proliferazione di infinite liste minori a iniziativa di chi non riesca ad accorparsi in uno dei listoni potenzialmente maggioritari.

Volendo per un momento prescindere dai tanti profili d’incostituzionalità svolti con gli altri MOTIVI del presente ricorso, avviene che , spigolando qua e là in quel complicato ginepraio di commi, di pochi articoli, frutto di accorpamenti strumentali ai “ voti di fiducia”(cfr. Primo motivo) è possibile individuare una contraddizione, che merita di essere evidenziata, e che è segno della superficialità, dettata solo dalla fretta di approvare, comunque, entro i tempi annunciati dal Governo, una nuova legge elettorale, quale che sia.

Il novellato, dall’art. 2, c. 25 legge n. 52/2015, art. 83, c. 1, n. 3) e 4) del DPR n. 361/1957 regola il procedimento ordinario per la ripartizione dei seggi tra le liste che abbiano superato la soglia nazionale del 3% fatte salve le eccezioni previste dall’artt. 1 c. 1 lett.a) della legge n. 52/2015 per le circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol e per le liste rappresentative di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome tutelate da norma statutaria(art. 83, c. 1, n.3).

Una legge elettorale deve consentire l’elezione dei parlamentari nel numero previsto dalla Costituzione, nel caso di specie 630, compresi 12 della Circoscrizione estero, indipendentemente dal futuro comportamento in concreto degli elettori: ebbene la legge n. 52/2015 non regola il caso che la prima lista conquisti 340 (o più) seggi già al primo turno o, comunque, la maggioranza assoluta, cioè 316 dei seggi assegnati alla Camera dei Deputati.

E’ teoricamente possibile che, anche in ragione dei due prevedibili ed opposti fenomeni da cui abbiamo preso le mosse (per un verso, la frantumazione del voto tra tante liste minori, e per altro verso la concentrazione del voto verso le sole due liste potenzialmente maggioritarie), alla prima lista votata al primo turno, ancorché non abbia conseguito il 40 % dei voti validi, spettino già 340 (o anche più) seggi, ai sensi del novellato art. 83, comma 1 n. 4) o, comunque, almeno la maggioranza assoluta, cioè 316 dei seggi assegnati alla Camera dei Deputati. .

Facciamo l’ipotesi che il totale dei voti validi sia di 34.000.000 (pressoché corrispondente a quello delle ultime elezioni politiche), e che, in ragione del tendenziale fenomeno dell’accorpamento, alle prossime elezioni si presentino quattro liste potenzialmente maggioritarie (come le coalizioni delle ultime elezioni politiche), e che il voto si indirizzi in modo che la prima di queste liste sfiori, ma non superi, la soglia del 40%, magari fermandosi al 39,99%, conseguendo quindi 13.596.600 voti, e che il resto dei voti si distribuisca variamente tra le altre liste sopra soglia, in termini che qui è inutile esplicitare.

Ed ammettiamo anche che, in ragione dell’opposto fenomeno tendenziale della moltiplicazione delle liste minori, i voti non utilizzabili perché andati a liste sotto soglia del 3% crescano in maniera consistente, sino a raggiungere la consistenza di 9.350.000 voti, pari al 27,5 % del totale dei voti validi..

A questo punto, il novellato art. 83, comma 1, nn. 3) e 4), della nuova legge elettorale n. 52/2015 prevede che l’attribuzione dei seggi alle liste oltre la soglia del 3% avvenga sulla base del quoziente elettorale nazionale (in sigla, q. e. n.), che nell’esempio sarà di 39.951, ottenuto dividendo il numero complessivo dei voti validi delle liste oltre soglia per il numero dei seggi da distribuire (nell’esempio, 34.000.000 – 9.350.000 = 24.650.000 : 618 = 39.886,731), e trascurando la relativa quota frazionaria (cfr. art. 83, comma 1, n. 4, terzo periodo). In realtà il quoziente è superiore perché dai seggi da distribuire alla proporzionale vanno sottratti i seggi, in totale 12, attribuiti alle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, che sono eletti ai sensi del Titolo VI del DPR n.361/1957.

A questo punto alla lista maggioritaria che ha ottenuto 13.596.000 voti, spetterebbero, già in sede di primo turno, 340 seggi (13.596.000 : 39.886 = 340,871), o forse anche 341 in ragione di un eventuale maggiore resto rispetto alle altre liste sopra soglia, alle quali toccherebbe dividersi gli altri 278 (o meno) seggi.

Se si vuole, se ne può anche dedurre la regola generale secondo cui, dati che siano 618 i seggi distribuibili, tutte le volte che la prima lista ottenga il 39,99 % dei voti validi e che i voti non utilizzabili ai fini del quoziente siano eguali o maggiori del 27,43312 %, ne conseguirà che alla prima lista, già al primo turno, spetterebbero 340 (o più seggi).

E ciò è nient’altro che la conseguenza del fatto che la soglia del 40% va calcolata sul totale dei “voti validi espressi” delle liste sopra e sotto soglia (cfr. art. 83, comma 1, n. 5), mentre il quoziente elettorale nazionale va calcolato soltanto sul totale dei voti delle liste “di cui al comma 1, n,. 3”, e cioè di quelle sopra soglia (cfr. art. 83, comma 1, n. 4).

E ciò a differenza di quanto accadeva nella vigenza dell’originario testo del DPR 361-1957, che partiva dal totale dei voti validi di tutte le liste per calcolare prima il quoziente elettorale circoscrizionale per la distribuzione dei seggi c. d. “pieni” (cfr. art. 77, comma 1, n. 1), e poi quello nazionale per la distribuzione dei seggi restanti in base ai migliori resti circoscrizionali (cfr. art. 83, comma 2), ed in tale sede solo con esclusione delle liste che avessero conseguito meno di 300.000 voti nazionali e neppure un seggio pieno.

A parte la singolarità di avere ora voluto qualificare come “espressi” i voti “validi”, quasi che potessero essere validi voti che non siano anche espressi, resta il fatto che in tale ipotesi, che può essere considerata come un caso limite, certo improbabile, ma sulla base di comportamenti elettorali passati e con soglie di accesso più elevate, 4%, per le singole liste ( e tuttavia non impossibile, non è destinata a operare la salvaguardia di cui all’art. 83, comma 1 n. 7), perché essa si riferisce espressamente alla sola ipotesi di cui ai precedenti n. ri 5) e 6), e cioè al caso in cui una lista abbia raggiunto il 40% dei voti validi e abbia di per sé conseguito 340 (o più) seggi, stabilendo che essa, solo in tale caso, possa mantenere i seggi eventualmente conseguiti in eccedenza rispetto alla soglia minima assicurata dal premio.

Il comma 1, n. 5) stabilisce infatti che l’Ufficio Centrale Nazionale, prima “verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi”, e poi, ai sensi del successivo n. 6), “verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi”; infine il comma 1 n. 7) stabilisce che “qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l’attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4)”.

Se invece la lista maggioritaria abbia di per sé conseguito al primo turno 340 (o più) seggi, ma senza avere anche conseguito almeno il 40% dei voti, non potrà mantenere i seggi conquistati al primo turno e si dovrà confrontare al ballottaggio con la seconda lista per numero di voti, e ciò ai sensi del nuovo testo dell’art. 83, comma 5, secondo cui “Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3)”; e la stessa norma prescrive che “Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l’Ufficio assegna 340 seggi”.

Ovviamente, nulla consente di escludere che la seconda lista, pure risultata minoritaria al primo turno, vinca il ballottaggio, e quindi consegua il diritto ai 340 seggi, che sarebbero stati invece di spettanza della lista risultata maggioritaria (ma al di sotto del 40%) al primo turno, e addirittura in numero maggiore, come nell’esempio che abbiamo fatto.

Ed è facile immaginare cosa potrebbe conseguirne sul piano della legittimazione politica della lista uscita vittoriosa dal ballottaggio, questo essendo comunque un rischio già connaturale alla nuova legge anche nel caso, assolutamente prevedibile, in cui una seconda lista, uscita fortemente minoritaria dal primo turno, riesca, in ragione della probabile “coincidentia oppositorum”, a vincere il ballottaggio.

Se la sovranità appartiene al popolo (art.1, c. 2 Cost.), che in una democrazia rappresentativa la esercita eleggendo il Parlamento, cioè i parlamentari, che rappresentano la Nazione (art. 67 Cost.), è del tutto irragionevole in violazione dell’art. 3 Cost., che avendo chiaramente espresso una maggioranza assoluta del Parlamento in forza di norma vigente e con voto uguale, personale e diretto alla lista e ai suoi candidati, quindi coniugando senza contraddizione alcuna rappresentanza e governabilità non possa fare salvi i risultati elettorali, quindi in violazione degli artt. 48 e 56 Cost. sul voto uguale e diretto, come interpretato alla luce dei principi affermati dalla sentenza n.1/2014 della Corte Costituzionale. Non solo, i candidati della lista che sarebbero stati proclamati eletti in applicazione di norma vigente, l’art. 83 c. 1 nn. 3) e 4) DPR n. 361/1957 sarebbero svantaggiati rispetto ai candidati di altre liste, che al primo turno non avessero conquistato la maggioranza assoluta dei seggi, con violazione dell’art. 51 Cost.. Infine i soggetti che presentano liste di candidati ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del DPR n. 361/1957 dovrebbero essere “i partiti o i gruppi politici organizzati”, ebbene un partito che avesse presentato una lista, che abbia diritto alla maggioranza assoluta dei seggi conquistata sul campo con metodo democratico, non avrebbe diritto a concorrere, nella misura che gli spetta alla determinazione della politica nazionale e pertanto con violazione dell’art. 49 Cost..

 QUARTO MOTIVO

error in procedendo

Illegittimità degli artt. 1 e 2 L. n. 52/2015, per violazione dell’art.138 Cost, sul procedimento di revisione costituzionale.

Viene in rilievo l’incompatibilità dell’Italicum con la forma di governo parlamentare vigente in Italia a norma di Costituzione. Contestualmente al Parlamento viene infatti “eletto” (sostanzialmente seppur non formalmente) il Presidente del Consiglio dei Ministri (indicato sulla scheda elettorale quale leader della lista vincente), svuotando di senso le prerogative del Presidente della Repubblica in materia. I ricorrenti ben ricordano che la Corte Cost.  (con la sentenza n. 23/2011), affermò che “ la disciplina elettorale in base a cui i cittadini indicano il “capo della forza politica” o “il capo della coalizione” non modifica l’attribuzione al P.d.R del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art.92 Cost.”. Oggi tuttavia, con l’Italicum la situazione appare del tutto diversa da quella esaminata dalla Corte nell’ambito della richiamata sentenza: mentre nell’ambito della L.n.270/2005 la designazione di un leader da parte di una coalizione di partiti costituiva un vulnus assai ridotto alle dette prerogative del P.d.R.. Si trattava infatti di una semplice anticipazione dell’indicazione che sarebbe stata avanzata dalle liste vincitrici al momento delle consultazioni col PdR – consultazioni governate da pratiche/usi e non da norme positive – avendo per tale ragione una sua giustificazione l’opinione della Corte secondo cui “restano ferme le prerogative del PdR ex art.92 Cost.”. Al contrario invece di quel che deriva, con un premio di maggioranza attribuito ad una sola lista vincente , con indicazione sulla scheda del Capo di quella stessa lista e a seguito di un ballottaggio, le dette prerogative del PdR risultano sostanzialmente annichilite. Si è di fronte,  nei fatti, ad una quasi elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, circostanza che necessariamente produce un mutamente della forma di governo, da parlamentare ad un premierato assoluto tendenzialmente presidenzialistico, ma senza i contrappesi della forma di governo presidenziale classica (USA). Non v’è chi possa non constatare l’illegittimità costituzionale di un simile mutamento, col quale si aggira del tutto la procedura di revisione ex art. 138 Cost.. Numerosi Autori (cfr. per tutti, Claudio De Flores, La riforma della legge elettorale, in Costituzionalismo.it, 18 maggio 2015) hanno già sottolineato in Dottrina la pericolosità oltre che l’illegittimità dell’Italicum da tale punto di vista. La forma di governo è materia costituzionale, quindi si riconferma la violazione denunciata della violazione dell’art. 72 Cost, avendo la Presidente Boldrini ammesso il voto di fiducia su materia costituzionale ed elettorale: si badi bene l’art. 72 Cost non parla di disegni di legge costituzionali ed elettorali, ma usa la più ampia espressione “in materia costituzionale ed elettorale”: il sistema politico partitico è strettamente connesso con il sistema elettorale e sono parti della Costituzione in senso materiale

QUINTO MOTIVO

Relativo al c.d. “premio di maggioranza” , con lesione del diritto al voto personale, uguale, libero e diretto

Illegittimità delle norme ex artt. 1,c. 1 lett f), 2 , commi 1 e 25 capoverso “art.83” , L. n. 52/2015 e quindi del novellato art. 83 comma 1, numero 5 e 6 e commi 2,3 e 4, del DPR 361/1957 , per la violazione degli artt. 1, 3, 48, comma 2, 51, 56, comma 1, 58,c.1 , 67 e 122,c.2, Cost.

Tale motivo di censura è relativo al meccanismo di attribuzione di 340 seggi alla lista che ottiene su base nazionale almeno il 40% dei voti validi : “ sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene , su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi …” (art.1 lett. f) Legge n. 52/2015).

In primo luogo osserviamo che la presenza contestuale, nella legge n.52/2015 , di soglie di accesso (3%) e premio di maggioranza aumenta gli effetti già di per sé distorsivi in modo abnorme sull’uguaglianza del voto e in tal senso lede il principio del voto uguale, libero e diretto.

Parti ricorrenti ritengono che le norme di cui agli artt.1, comma 2, e 67, (sulla rappresentanza democratica e sul divieto di mandato imperativo) , 3 (sulla irragionevolezza della scelta e delle modalità di attribuzione del premio), 48 secondo comma (sull’uguaglianza e libertà del voto), 51( sul diritto di candidarsi in condizione di uguaglianza) 56 (sul suffragio universale e diretto e sulla ripartizione dei seggi), Cost. , risultano violati dall’art. 1, c.1 lett. f) Legge n.52/2015, qui in esame. Disponendo infatti l’art. 48 Cost. che “ il voto è personale ed uguale, libero e segreto” , non si vede come esso possa effettivamente esercitarsi da parte dei ricorrenti (come da parte di ogni altro cittadino/a elettore) a fronte di una norma che dispone l’attribuzione automatica di un “premio per garantire alla lista vincente, rappresentativa della maggiore minoranza , il raggiungimento di 340 seggi “ (d’ora in poi “premio di maggioranza”) – premio che può essere di entità sproporzionata (fino ad oltre il 14% dei voti validi), con effetti distorsivi comunque irragionevoli sulla rappresentanza democratica e che non tiene conto del fatto che la lista premiata abbia conquistato seggi nella circoscrizione estero fino a 12 (art. 56, c. 1 Cost.).

Ciò dato che la Corte medesima , in relazione al meccanismo del premio di maggioranza , statuì in quella circostanza che ” Le norme censurate pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale qual’é quello della stabilità del Governo e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva detta disciplina non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea , nonché dell’uguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica , sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente “(Sentenza n.1/2014 , paragrafo n.3.1, Corte Cost.).

Nell’ambito della sentenza n.15/2008 la Corte Costituzionale , affermò chel’assenza di una soglia minima per l’assegnazione del premio di maggioranza è carenza riscontrabile già nella normativa vigente …”, e che ” L’abrogazione richiesta dal quesito referendario avrebbe, per esplicita ammissione dei sostenitori dell’inammissibilità , solo l’effetto di rendere più probabile l’attribuzione dei 340 seggi ad una lista con un numero di voti relativamente esiguo. Anche una coalizione di piccoli partiti potrebbe ad esempio , superare con minimo scarto liste singole corrispondenti a partiti più consistenti non coalizzati ed accedere in tal modo, con una bassa percentuale di voti, al premio di maggioranza” . In modo non dissimile anche la Sentenza n.16/2008 della stessa Corte ribadì le medesime motivazioni , seppur per profili non identici, in relazione all’elezione del Senato della Repubblica.

Ne deriva, da quanto sopra illustrato , che sia le motivazioni ricordate della sentenza 15/2008 della Consulta – pur doverosamente limitate all’ambito della fase procedimentale riguardante la verifica della legittimità / regolarità delle proposte referendarie – che , ancor più, quelle citate di cui alla Sentenza n.1/2014 della Consulta medesima , consentono di ritenere che la normativa in esame – art.1 c. 1 lett. f) – per le parole “ sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene su base nazionale almeno il 40% dei voti validi…” – della Legge n.52/2015, come trasfusa nel novellato art.83 DPR n. 361/1957 – sia viziata da illegittimità costituzionale . Favorendo la stessa normativa oltre ogni ragionevolezza un risultato elettorale a seguito del quale (a causa dell’attribuzione alla lista vincente di un premio in ogni caso troppo elevato , pari fino al 14% dell’intero totale dei voti validi ) le maggioranze parlamentari quasi mai potranno essere ragionevole espressione della volontà del corpo elettorale  (ciò che lede sia il principio di rappresentanza tra eletti ed elettori che quello di uguaglianza del voto ) . Quanto tutto questo possa essere, e per ciò stesso sia, distorsivo in modo costituzionalmente illegittimo della reale rappresentanza politica, della stessa volontà del corpo elettorale e dell’assetto della Camera dei Deputati, appare del tutto palese Nella Germania Federale con una Costituzione che in materia di voto ha nell’art.. 38 (GG-Legge Fondamentale) ha un espressione assolutamente equivalente al nostro art. 48, c. 2 Cost., cioè “elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete”, preclaro esempio di stabilità e governabilità con appena 8 Cancellieri a mandato pieno prevede un premio di maggioranza nel Bundestag, cioè il partito che consegua la maggioranza assoluta dei voti, ma non dei seggi, ha diritto a tanti seggi aggiuntivi in misura tale di avere il 50% + 1 dei seggi della Camera: un premio alla maggioranza per rispettare la volontà degli elettori. Con la legge n.52/2015,invece, il premio di maggioranza è dato in misura fissa, indipendentemente dal consenso elettorale ed è lo stesso sia che sia attribuito al primo turno che in seguito a ballottaggio: la violazione dell’art. 3 Cost. quando si trattano allo stesso modo situazioni differenti. Assolutamente ingiustificata e irragionevole è la previsione di un premio di maggioranza di 340 seggi, cioè di 24 in più della maggioranza assoluta della Camera in presenza di un premio di maggioranza assegnato ad una lista espressione di un solo partito o gruppo politico organizzato e non a una coalizione di liste come in vigenza della legge n . 270/2005.. Il pericolo che una delle forze minori coalizzate si sfili dalla maggioranza dopo le elezioni non dovrebbe sussistere: un comportamento peraltro legittimo stante il divieto di mandato imperativo. L’entità del premio di maggioranza è irragionevolmente rimessa alla discrezionalità del legislatore. La percentuale storicamente più alta vigente in questa nostra Costituzione è stata fissata nel 65% dei seggi nella legge n. 148/1953, ma limiti vanno posti per non trovarsi con una percentuale del 66%, pari ai 2/3 dei seggi, il quorum previsto dall’art. 138, c.4 Cost. per sottrarsi a referendum confermativo. Inoltre è del tutto irragionevole che nel calcolare i seggi da attribuire con il premio di maggioranza non si scomputino/scorporino i seggi conquistati dalla lista con lo stesso contrassegno nella Circoscrizione estero. La lista premiata potrebbe così trovarsi A GODERE DA 1 A 12 SEGGI IN AGGIUNTA AI 340 DEL PREMIO DI MAGGIORANZA. Nel caso di conquista di 6 seggi la percentuale di seggi ascenderebbe al 55%, nell’ipotesi più favorevole. con 352 seggi la sua percentuale sarebbe del 56%. Con rispettivamente 30 e 36 seggi in più della maggioranza assoluta.

SESTO MOTIVO

Relativo alla norma disciplinante il turno di ballottaggio. Lesione del diritto al voto uguale, libero, diretto e personale

Illegittimità della norma ex artt.1, c.1 lett. f), 2, commi 1, 25 capoverso “art.83”, L. n. 52/2015, e 83, comma 2 numero 5, DPR n.361/1957 , relativamente al turno di ballottaggio, con violazione degli artt. 1,3,48 secondo comma, 49, 51, 56 , commi primo e quarto 67 Cost.

La norma in esame recita che ““ sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene , su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione” …” (lett. f) dell’art.1 Legge n. 52/2015), norma di principio che si è poi tradotta nell’art 83,.c. 5 DPR n. 361/1957 novellati dall’art. 2,c. 25 legge n. 52/2015.

E’ indispensabile premettere una considerazione fondamentale in tema di ballottaggio: in nessun ordinamento democratico conosciuto esiste un turno di ballottaggio per determinare la composizione di un organo legislativo, essendo i meccanismi sinora utilizzati finalizzati all’elezione di organi monocratici (sindaci, presidenti di regione, ecc.). Già questo profilo costituisce un autonomo vizio di costituzionalità della norma in esame. Derivando da tale scelta, combinata con soglie di accesso, assenza di quorum minimo di voti validi e un “premio “abnorme di seggi alla migliore minoranza, un effetto distorsivo senza limiti della rappresentanza reale del corpo elettorale. Tale effetto risulta infatti ancor più sacrificare, all’obiettivo della “governabilità”, il principio di rappresentanza democratica come indicato dalla Corte Cost. e, di conseguenza, il diritto al voto uguale, personale diretto. In caso di ballottaggio alla lista vincente verrà attribuito un “premio” di entità abnorme ed inversamente proporzionale all’entità del consenso ricevuto . Attribuzione che avviene, va sottolineato ancora una volta, a prescindere da un qualsiasi quorum minimo di voti validi. In relazione agli aventi diritto in pratica, in caso di raggiungimento da parte di una lista della soglia del 40% al primo turno elettorale, la stessa lista espressione della più forte minoranza , si vedrebbe attribuire un premio che può raggiungere fino il 14% del totale dei seggi in palio, traducibili in 94 seggi su 618 (ai quali vanno aggiunti i 12 seggi della Circoscrizione Estero). Nel caso invece in cui , com’è altamente probabile date le attuali tendenze elettorali e l’assetto attualmente tripolare del corpo elettorale , che nessuna minoranza raggiungesse al primo turno la soglia del 40% dei voti validi, può accadere che la lista della maggiore minoranza, destinataria al ballottaggio di una percentuale anche minima di voti validi, poniamo il 20%, – traducibili in 123 seggi – si vedrà attribuire invece 340 seggi (217 in più di quelli spettanti proporzionalmente !!!) pari ad oltre il 55% di quelli disponibili.

Tale conseguenza determina una lesione del tutto abnorme alla rappresentanza e un vulnus costituzionalmente irrazionale e irragionevole alla libertà ed uguaglianza di voto tra i cittadini, trasformando lo stesso impianto della legge elettorale italiana da proporzionale, come essa è, a maggioritaria.

Non solo. Le norme sopra censurate della Legge n. 52/2015 , appaiono violare la Costituzione sotto un ulteriore ed ancor più radicale profilo . Precisamente: l’introduzione di un premio di maggioranza attribuibile al secondo turno di ballottaggio a prescindere dal raggiungimento di un qualsiasi quorum di voti validi determina di per sé la trasformazione dell’impianto della legge elettorale da proporzionale a maggioritario. E tale risultato viola di nuovo il dettato costituzionale in materia, come interpretato dalla Consulta nell’ambito della sentenza n.1/2014.

L’eventuale turno di ballottaggio può altresì produrre : 1) la violazione in maniera patente della volontà del corpo elettorale, come espressa al primo turno (di non dare a nessuna lista il numero di voti necessari all’attribuzione del premio di maggioranza) e 2) la violazione della prescrizione costituzionale di uguaglianza e libertà del voto degli elettori .

Infatti verrebbe distorta sia la volontà con la quale una maggioranza degli elettori/elettrici avesse deciso, al primo turno, di non assegnare il premio “di maggioranza” a nessuna lista, che il principio di uguaglianza del voto. Ciò dato che il voto dei cittadini che avessero scelto la lista di minoranza più forte (alla quale verrebbe attribuito il premio di maggioranza) varrebbe fino a 2-3 volte di più – nel determinare la composizione dell’organo parlamentare – del voto dei cittadini che avessero votato ognuna delle altre liste. In altre parole: se una lista giungesse al ballottaggio avendo ottenuto al primo turno, poniamo, il 25% dei voti validi, e quella stessa lista vincesse al secondo turno con la stessa percentuale ovvero con una inferiore di voti validi, accadrebbe che quella lista riceverebbe di fatto un premio pari almeno al 30% dei seggi – quindi 186 seggi di premio – allo scopo di garantirle una maggioranza artificiosa del 54% dei deputati ! Viceversa tutte le liste rimanenti, rappresentative del 75% dei voti validi, si vedrebbero attribuire nel totale 278 seggi !

Da tanto si deduce che la sentenza n.1/2014 della Consulta , dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di alcune norme della Legge n.270/2005, è basata su principi e ragioni che risultano applicabili , data l’identica ratio, anche alle norme qui censurate, relative al “premio di maggioranza” : “ Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate , inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n.270/2005, in quanto combinato con l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio è pertanto tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di uguaglianza (art.48, comma secondo, Cost.) . Esso infatti pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n.43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto. In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure è contemplato detto principio e non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che , qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale , anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita” , ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare (BVerGE, sentenza 3/2011 del 25 luglio 2012 ma vedi già la sentenza n.197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n.1 del 5 aprile 1952). Le norme censurate pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del Governo del paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare , dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt.1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva detta disciplina non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea , nonché dell’uguale diritto di voto , eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente. Deve quindi essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.83, comma 1 n.5 e comma 2, del DPR n.361 del 1957” (Corte Cost. , sentenza n.1/2014, parte motiva, capitolo n.3.1.) .

Tale ragionamento – che pare formulato a carico della legge n.52/2015 e non (solo) a carico della L.n.270/2005! – può applicarsi alla lettera anche alle norme qui censurate. Siamo infatti anche in questo caso di fronte : 1) all’assenza, nel turno di ballottaggio, di una qualsiasi soglia minima di voti al raggiungimento della quale solamente dovrebbe scattare il “premio di maggioranza” per evitare effetti distorsivi della volontà del corpo elettorale, incompatibili col rispetto delle norme cost. richiamate ,2) alla violazione del principio per cui una legge ad impianto proporzionale può certo essere corretta in senso maggioritario ma entro limiti di ragionevolezza strettamente finalizzati a favorire la “governabilità” senza sacrificare i valori costituzionali di libertà e uguaglianza , sia in entrata che in uscita, del voto degli elettori.

Tali limiti di ragionevolezza risultano , nel caso della Legge n.52/2015 , del tutto travolti.

Il ballottaggio di lista , contestuale al divieto di coalizione o accordi di desistenza ed alla presenza al primo turno delle soglie di accesso, aggrava ulteriormente e in modo intollerabile l’effetto distorsivo del meccanismo di trasformazione dei voti in seggi. Con una compressione della rappresentanza democratica ingiustificabile stante che la Corte Cost. nella sentenza 1/2014 rilevò altresì come un sistema proporzionale come quello implicitamente vigente – pur se non costituzionalizzato – nel nostro Ordinamento, “genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto in uscita, ai fini dell’attribuzione dei seggi, laddove tale squilibrio non sia necessario ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo legislativo”

Anche sotto tale ultimo profilo la norma qui censurata , di cui all’art. 1, lett. f) Legge n. 52/2015, appare costituzionalmente illegittima. L’illegittimità costituzionale vi è ragionando sulla percentuale dei voti validi, ma si potrebbe obiettare che nel caso di ballottaggio vi è una percentuale pari al 50%+1 dei voti validi espressi nel turno di ballottaggio, che legittimerebbe l‘attribuzione del premio. Un falso ragionamento che ignora il principio di rappresentanza e della sovranità del popolo. I seggi sono attribuiti alle circoscrizioni ed ai collegi in relazione alla popolazione ivi residente(art.56, c. 3 Cost.)., numero di seggi, che sarà conosciuto con il DPR previsto dall’art. 3 , c. 1-3 del DPR n. 361/1957 , come novellato dall’art. 2, c. 3 legge n. 52/2015. Con il premio di maggioranza nell’ambito di una circoscrizione i seggi saranno attribuiti ai collegi prescindendo dalla loro popolazione residente e non è escluso che possano essere allocati in altra circoscrizione ( art 83 c. 1 n.8 DPR n. 361/1957, novellato dall’art. . 2, c.. 25, cpv « Art. 83 ). Il turno di ballottaggio ammette le due prime liste senza previsione di una percentuale minima per essere ammesse e senza alcun riferimento alla percentuale dei votanti rispetto agli aventi diritto, come nel paese, la Francia, che pratica il ballottaggio sia pure in collegi uninominali. Al primo turno è richiesto un doppio quorum, la maggioranza assoluta dei voti validi, che corrisponda almeno al 25% degli elettori iscritti. Il secondo turno è riservato a tutte le liste che abbiano ottenuto voti pari almeno al 12,50 degli elettori iscritti. Nel sistema della legge n. 52/2015 è assente ogni criterio di rappresentatività del corpo elettorale e ciò  è contraddittorio con lo scopo di assegnare un premio per la governabilità: se infatti partecipasse alle elezioni meno della metà del corpo elettorale SIGNIFICHEREBBE CHE LE PROPOSTE DI GOVERNO,  AI SENSI DELL’ART. 14-BIS DPR N. 361/1957 CON LA RELATIVA PANOPLIA DI CAPI POLITICI E CAPOLISTA, TUTTE SENZA ECCEZIONI, SONO rifiutate dal corpo elettorale e quindi la sovranità del popolo va rispettata.

SETTIMO MOTIVO

relativo ai capilista “bloccati” e al sistema delle preferenze, con lesione del diritto al voto libero, uguale e diretto

Illegittimità delle norme di cui agli artt. 1, lett. b)- per le parole “… salvo i capilista nel limite di 10 collegi”- ,c) per le parole “… tra quelli che non sono capilista”, g) – per le parole “ …dapprima i capilista nei collegi , quindi…” – 2, comma 26, capoverso “art.84” comma 1 , per le parole …”a partire dal candidato capolista…”, c. 2 per le parolea partire dal candidato capolista, della L. n. 52/2015 , nonché dell’art. 59-bis, commi da 1 a 3 DPR n. 361/2015 come novellato dall’art. 2,c. 21 legge n. 52/2015 per violazione degli artt. 3, 48, II comma, 51 primo comma, 67 Cost.

Recitano le norme citate che: “ …. Nessuno può essere candidato in più collegi , neppure di altra circoscrizione, salvo i capilista nel limite di 10 collegi“ ( art.1, lett. b) L. n.52/2015); “ l’elettore può esprimere sino a due preferenze , per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capilista” (art.1, lett. c) L.n.52/2015); “ sono proclamati eletti , fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizioni , dapprima i capilista nei collegi , quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze” (art.1, lett. g) L. n.52/2015) .

Gli elettori hanno diritto, come si è visto, ad esercitare un voto libero, uguale, personale, diretto. Deve constatarsi che le norme sopra indicate relative ai capilista permettono, potenzialmente, di raggiungere un risultato elettorale a seguito del quale almeno oltre 300 deputati, su un totale di 618, potranno venir eletti in via esclusiva a seguito di designazione dei partiti. In tal modo sottratti ad ogni rapporto diretto e personale con gli elettori e ledendo in modo grave altresì il principio dell’uguaglianza del voto sia per gli elettori che per gli eletti. Le parole di L. Spadacini spiegano con chiarezza i motivi : “ il sistema dovrebbe garantire che, nel caso una lista abbia raggiunto in un determinato collegio il numero di voti sufficiente per esprimere un rappresentante (cosa che è equivalente al quoziente elettorale di quella circoscrizione), ad essa venga assegnato il seggio in quel collegio. Se è soddisfatta questa condizione , la previsione di un sistema di graduazione dei candidati secondo il numero di preferenze o l’impiego di liste c.d. bloccate purché mediamente corte, è sostanzialmente indifferente. Infatti in entrambi i casi l’elettore sa esattamente quel che il suo voto produrrà in termini di distribuzione dei seggi e di individuazione dei candidati. Quando invece , il seggio che dovrebbe scattare in un collegio è trasferito in un altro, per esigenze che attengono alla distribuzione nazionale dei voti, l’effettiva conoscibilità dei candidati, l’effettività della scelta e la libertà del voto dell’elettore sono in radice conculcati… L’elettore in questi casi non può conoscere quale sia l’effetto del suo voto.. egli può unicamente sapere che favorirà la lista che ha votato ma il seggio che questa otterrà cattare in qualunque altro collegio nazionale…” (in Forum di quaderni costituzionali, 2015, p.14 ss). Il sistema Italicum consente in sintesi all’elettore lo stesso grado di conoscibilità – di candidati e distribuzione dei seggi – di una lotteria !!!

Le parole di Spadacini spiegano inoltre come mai l’ipotizzato risultato elettorale (id est: almeno oltre 300 deputati possono venir eletti sulla base della sola designazione dei partiti) consegue al fatto che , essendo il nostro sistema politico oggi almeno tripolare , e presentando ognuno dei tre “poli” o liste i propri capilista nei 100 collegi , un esito simile a quello descritto appare nell’ordine delle cose che inevitabilmente accadranno. Con ciò impedendo agli elettori: a) di esercitare relativamente almeno a quegli oltre trecento deputati, il proprio diritto al voto libero e diretto, b) di impedire in radice il diritto al voto diretto e uguale per la non conoscibilità da parte dell’elettore dei candidati che egli contribuirà ad eleggere, con violazione patente in entrambi i casi delle norme ex artt.48, comma 2, e 67 Cost.. Al corpo elettorale sovrano viene così sottratto ogni potere di determinare in maniera effettiva la composizione dell’organo legislativo: il voto dato ad una lista con preferenza per alcuni candidati/e può sistematicamente venir utilizzato per eleggere in altro collegio o circoscrizione un candidato del tutto sconosciuto all’elettore medesimo.

Le richiamate norme della L. n. 52/2015 , relativi a capilista e sistema delle preferenze, paiono quindi violare , nel loro effetto combinato, gli artt. 3, 48 secondo comma, 51 primo comma, 67 Cost. sul diritto al voto uguale e diretto e sul rispetto del principio di rappresentanza democratica tra eletti ed elettori. L’art.67 Cost. risulta violato in maniera lampante: rappresentando l’eletto la Nazione, il divieto del c.d. “mandato imperativo” presuppone in ogni caso il conferimento di un mandato dall’elettore all’eletto. Circostanza che il descritto meccanismo di capilista bloccati e ripartizione dei seggi a livello nazionale non permette in radice.

Le stesse motivazioni addotte dalla Corte Cost. nella sentenza n.1/2014 , sulla mancanza di libertà nell’esercizio del voto da parte degli elettori nell’ambito della L. n.270/2005 , si attagliano perfettamente anche all’Italicum: ” Una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti , scelta che è rimessa totalmente ai partiti… Questa Corte ha chiarito che le funzioni dei partiti… devono quindi essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione delle linee programmatiche che i partiti sottopongono al corpo elettorale , al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati…la libertà di voto dei cittadini , nella specie, risulta compromessa , posto che il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e senatori, votando un elenco di candidati che difficilmente conosce . Questi invero sono individuati sulla base di scelte operate dai partiti che si riflettono nell’ordine di presentazione, ed anche l’aspettativa relativa all’elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può andare delusa , tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito… Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi , impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente , coartano la libertà di scelta degli elettori ad eleggere i propri rappresentanti, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà di voto di cui all’art.48 Cost.” (cfr. Sentenza cit. paragrafo n.5.1).

Nulla ci sembra di dover aggiungere, al ragionamento della Corte Cost., al fine di dimostrare l’illegittimità delle norme in esame. L’incostituzionalità è ulteriormente rafforzata dal fatto che i candidati non capolista per essere eletti devono ottenere il numero maggiore di preferenze, solo che le preferenze anche se date per ragioni di stima personale del candidato si trasformano in voti di lista ( art. 59-bis, c. 3 Dpr n. 361/2015 novellato dall’art. 2, c. 21 cpv « Art. 59-bis legge n. 52/2015) e quindi aumentano le possibilità di elezione del candidato capolista. Nello stabilire la proclamazione prioritaria del capolista il legislatore ha arbitrariamente escluso che l’elettore potesse cancellare il candidato capolista ovvero di non proclamarlo nel caso che il totale dei voti di lista ,assegnando solo voti di preferenza, sia superiore ai voti di lista espressi ex art. 58, c.2 primo periodo ovvero ex art. 59-bis, c. 2 DPR n. 361/1957.. I candidati capilista sono scelti senza trasparenza ed in assenza di procedure statutarie pubbliche e trasparenti. Non è neppure previsto che i soggetti legittimati a presentare una lista rinuncino al candidato capolista. I candidati capolista e gli altri non concorrono alle cariche elettive in condizione di uguaglianza con lesione dell’art. 51, c.1 Cost

OTTAVO MOTIVO

sulle candidature multiple

ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA NORMA DI CUI ALL’ART.2, COMMA 11, L. n.52/2015 sulle candidature multiple

Riservare ad una élite politica, i capilista delle liste presenti alle elezioni, la duplice facoltà di potersi candidare fino ad un massimo di 10 collegi e quella di poter optare , ad elezione avvenuta con successo , per un collegio piuttosto che per un altro, determina un pesantissimo condizionamento anche per l’elezione dei candidati che seguono nella sua lista, che sono poi quelli destinatari dei voti di preferenza . Può verificarsi, tra i casi più gravi, che se in un collegio scattasse per la lista un solo seggio e il capolista optasse per esso , attribuibile normalmente al più votato con le preferenze, tale sua scelta comporterebbe la mancata elezione proprio di quel candidato maggiormente votato. Si tratta di previsioni, quelle relative alle pluricandidature con facoltà di scelta del seggio, superate da tutti gli altri ordinamenti democratici (si veda, tra altri, V.Buonomo, I subentri nelle assemblee parlamentari in corso di legislatura, in Quaderni costituzionali, 2007, n.4 pp 895 e ss) e rispetto ai quali la Dottrina ravvisa elementi di incostituzionalità. Non saranno più infatti gli elettori dei collegi ad eleggere il loro candidato ma sarà il candidato capolista a decidere in quale collegio farsi eleggere. Si tratta all’evidenza di violazione degli artt.48 e 51 Cost. rilevanti e non manifestamente infondate .

NONO MOTIVO

Erroneo procedimento di ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste , rischio di una possibile attribuzione di un numero di seggi superiore nel totale a 630

Conseguente illegittimità dell’art.2, comma 25 L. n. 52/2015 , e dell’art.83, comma 3, DPR n.361/1957 , per violazione dell’art. 56,comma secondo, Cost.

Questa censura fu sollevata già il 15 aprile 2015 dal Dr. Lorenzo Spadacini avanti la Prima Commissione permanente della Camera dei Deputati.

Il più grave dei rilievi proposti nell’occasione era rappresentata dal rischio di cui al motivo in esame. Infatti, se nei nove collegi uninominali della disciplina speciale riservata alla Valle d’Aosta e al Trentino Alto-Adige, risultassero eletti nove deputati tutti espressione di una lista di minoranza su base nazionale, l’Ufficio Elettorale, applicando l’art.83, comma 3, del testo Unico DPR n.361/1957 come modificato dalla L. n. 52/2015, dovrebbe calcolare la “ differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2” cioè 340. Ottenendo quindi 278 seggi da distribuire tra le altre liste Si avrebbero quindi 278 deputati collegati a liste di minoranza a livello nazionale. 9 deputati collegati a liste di minoranza nelle due circoscrizioni a disciplina speciale, 340 deputati collegati alla lista di maggioranza , e 12 deputati eletti nelle circoscrizioni estere , con un totale di 639 deputati, in più di quelli ammessi ex art.56, comma 2, Cost. Infatti per l’art. 92 , c. 1 n. 1-bis, secondo periodo DPR n. 361/1957 “il seggio attribuito nel collegio della Valle d’Aosta/ Vallè d’Aoste è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o qundo tale lista è collegata è collegata al Candidato proclamato eletto” non vi è analoga previsione quando sia collegato ad altra lista o abbia li contrassegno di altra lista minoritaria. Analoga disposizione vale per gli 8 collegi uninominali della circoscrizione Trentino Alto Adige/Südtirol ex art, 93-.bis, c. 1 ult. periodo DPR n. 361/1957. Le disposizioni speciali pe Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige sono state introdotte dall’art. 2, c. 29, 30, 31, 32.legge n. 522015 I candidati uninominali possono collegarsi ad una lista ovvero a più liste (art. 92, c. 1 n. 2-bis e n. 4 lett. d) DPR n. 361/1957 per VdA. Per il TAA/S art. 93-bis c. 3 DPR n. 361/1957 ), Dei seggi uninominali si può tenere conto a scomputo solo quando siano collegati ad una sola lista e questa lista sia quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale

La violazione dell’art.56, comma 2, Cost non potrebbe essere più evidente. La riserva di collegi uninominali per la Val d’Aosta è soluzione obbligata visto che costituisce una circoscrizione regionale, che in relazione al numero dei suoi abitanti, 126.806 al Censimento 2011, non può avere più di un deputato, mentre per la Regione Trentino- Alto Adige, costituita dalle Province Autonome di Trento e Bolzano la previsione di 8 collegi uninominali e 3 deputati di recupero proporzionale, rappresenta una eccezione derogatoria alle previsioni di carattere generale, che viola gli artt 3, 48 e 51 Cost. assolutamente non giustificata dall’essere una Regione a Statuto speciale ( analoga previsione non c’è per Sardegna, Sicilia e FVG) o dalla presenza di una minoranza linguistica riconosciuta, in attuazione dell’art. 6 Cost. dalla legge n. 482/1999 (Sardegna e Friuli Venezia Giulia hanno minoranze linguistiche più consistenti e solo la Provincia di Bolzano è caratterizzata dalla presenza di una consistente e dominante minoranza linguistica germanica) Gli elettori della Val d’Aosta e del Trentino Alto Adige eleggono i loro rappresentanti al primo turno, per questa ragione dei loro voti non si tiene conto per l’assegnazione dei seggi negli altri collegi.(artt. 92, c1 n.1-bis secondo periodo e 93-bis, c. 1 quarto periodo DPR n. 361/1957,ma hanno il privilegio di partecipare al secondo turno di ballottaggio per decidere come debbano essere governati gli altri italiani. La disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 Cost., con gli elettori della Circoscrizione estero, con i restanti elettori italiani e con gli elettori delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482/1999 in attuazione dell’art. 6 Cost diverse da quella francese della Valle d’Aosta e da quelle germanica e ladina del Trentino Alto Adige è di palmare evidenza.,

 DECIMO MOTIVO

Minoranze linguistiche

Illegittimità costituzionale della norma ex art.1, comma 1 lettera a) , e) , i) e dell’art.2, commi 1,2,3,4,5, 25 capoverso “art.83”, commi 1 numero 3, 6 , 29,30,31,32 ,

  1. n.52/2015 per violazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 10, 11, 48, 49, 51, 117 c. 2 lett.,f Cost.

La legge 6 maggio 2015, n. 52 si occupa espressamente e direttamente di minoranze linguistiche agli artt. 2, c. 25 cpv. «Art. 83 c. 1 n. 3) e 4, c.1 lettere. c) quarto periodo e g) legge n. 52/2015 e in modo obliquo nelle disposizioni speciali per la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige, di cui si è ampiamente trattato nel precedente NONO MOTIVO.

Poiché la tutela in materia elettorale è riconosciuta soltanto nelle regioni ad autonomia speciale con norme statutarie di tutela la previsione dell’art. 83, c. 1 n. 3) DPR n. 361/1957 la sua portata è stata praticamente azzerata dalle norme speciali per Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige, Regioni a autonomia speciale e con norme statutarie di tutela.

Già nel corso dei lavori preparatori la disciplina “totalmente speciale” introdotta è stata oggetto del caveat del professor Spadacini (“rischia di essere molto meno capace di tutelare le minoranze di quanto lo sia il meccanismo assai meno intrusivo che si sarebbe dovuto prevedere”:( Lorenzo Spadacini, L’Italicum e alcune sue ulteriori criticità: la disciplina per Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, la distribuzione dei seggi tra i collegi e il differimento dell’applicazione della riforma, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015): eppure la sua relazione, consegnata ed illustrata alla Ia Commissione permanente della Camera dei deputati, Affari costituzionali, nell’audizione della seduta di mercoledì 15 aprile 2015, è stata tenuta in non cale e la Camera, pur avvedutissima dei rischi in essa denunciata, ha proceduto oltre. A questo punto la norma generale non ha un senso perché si applicherebbe soltanto al Friuli dove gli sloveni non sono il 20% e non è immaginabile che sanerebbe il vizio l’esercizio della delega di cui all’articolo 4, comma 1. In questa disposizione, né la lettera c) quarto periodo) – secondo cui “nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi” – né la lettera g) – secondo cui “nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 – sanerebbero il vizio di incostituzionalità della previsione della discriminazione elettorale delle minoranze linguistiche in violazione degli artt. 1, 2, 3, 48, 49, 51, 114, , 123 Cost., nonché in violazione degli artt. 6, 10, 11 e 117, c. 1 Cost. in relazione ai Trattati e Convenzioni internazionali sottoscritti dall’Italia e specificamente per il FVG la X Disposizione transitoria e finale della Cost. Nella Costituzione Italiana l’art. 6 recita «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». L’art. 6 Cost. come principio fondamentale della Parte Prima obbliga tutte le parti che costituiscono la Repubblica ai sensi dell’art. 114 Cost., quindi anche le Regioni a Statuto speciale ad osservarlo e a dargli attuazione. La norma costituzionale sulle minoranze linguistiche non ha avuto attuazione sull’intero territorio nazionale fino alla approvazione della legge 15 dicembre 1999 – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, che ha riconosciuto espressamente 12 idiomi divisi in due gruppi di 6 e precisamente all’art. 2, c.1 “la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo”.

In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela quelle specifiche lingue minoritarie. Una tutela era già prevista con norme di rango costituzionale nello Statuto di Autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 99 e 102, per le popolazioni germanofone e ladine, e nello Statuto della Valle d’Aosta, Art. 38, per quelle francofone.

Tra le fonti di diritto internazionale convenzionale, vincolanti per la legislazione statale e regionale ex art. 117, c. 1 Cost., assumono particolare rilievo a) la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, STCE n : 157, fatta a Strasburgo il 1/2/1995, ratificata con legge 28 agosto 1997 n. 302 e b) la Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie, STCE n 148, fatta a Strasburgo il 5/11/1992, entrambe nell’ambito del Consiglio d’Europa, organizzazione internazionale, che per i suoi scopi statutari rientra nelle previsioni dell’art. 11 Cost.. Nell’ambito del Consiglio d’Europa è stata conclusa la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (C.E.D.U.), della quale e dei suoi Protocolli aggiuntivi le sopra richiamate Convenzioni costituiscono attuazione e completamento. La C.E.D.U. è stata ratificata senza riserve con legge 4 agosto 1955, n. 848 e con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009, art. 6, e della Carta dei Diritti Fondamentali nella UE, artt. 52, par. 3 e 53, è stata incorporata nel diritto comunitario.

L’Italia è paese fondatore della CEE – ora Unione Europea – che nel Testo del Trattato vigente all’art. 2 par. 1 stabilisce che L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.” La Carta dei Diritti Fondamentali, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati UE ex art. 6 TUE, vieta all’art. 21, par. 1 ogni discriminazione fondata, in particolare, sull’”appartenenza ad una minoranza nazionale” anzi all’art. 22 stabilisce che “L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”.

Si tenga conto che costituisce discriminazione per un appartenente ad una minoranza non solo la discriminazione diretta, ma anche quella indiretta cioè non tenere conto della sua appartenenza ad una minoranza, poiché costituisce anche violazione dell’art. 3 Cost. trattare allo stesso modo situazione soggettive diverse( Cfr sent. n. 30/1966 Corte Cost.). Proprio dalla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze discende che “Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o di non essere trattata come tale e nessun svantaggio deve risultare da questa scelta o dall’esercizio dei diritti che ad essa sono legati” (art. 3, c.1).

La non discriminazione da sola non basta, perché si richiedono azioni positive ai sensi dell’art. 4, c. 2 della Conv. quadro “Le Parti si impegnano a adottare, se del caso, misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. Esse tengono debitamente conto, a questo proposito, delle specifiche condizioni delle persone appartenenti a minoranze nazionali”.

È bene in questa sede sottolineare la contraddizione tra le enunciazioni di principio e la realtà, derivante dall’equivoco di non aver tenuto in debito conto che negli strumenti convenzionali internazionali e nella legge 482/1999 la tutela è in primo luogo quella delle popolazioni che parlano una lingua minoritaria, per evitare che diventi una lingua morta. “La protezione delle minoranze nazionali, nonché dei diritti e delle libertà degli individui appartenenti a tali minoranze, forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti umani” (art. 1 Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali).

Prima ancora che il testo dell’art. 114 Cost. fosse modificato il TAR del Friuli Venezia Giulia nell’ordinanza del 14 ottobre 1994, che diede luogo alla Sentenza della Corte Costituzionale 13 – 25 luglio 1995, n. 375 affermava a proposito dell’art. 6 Cost. “ La disposizione in questione, invece, impegna e autorizza la Repubblica, nelle sue varie articolazioni, ad emanare “apposite norme”, di carattere pertanto legislativo o regolamentare, a seconda della rispettiva competenza, a tutela delle anzidette minoranze …..”. Quell’impegno è stato, in gran parte assolto, con la sottoscrizione e/o la ratifica, nell’ambito del Consiglio d’Europa, della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1995 e della Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie del 1992, ma soprattutto con l’entrata in vigore della l. n. 482/1999, che ai quei principi convenzionali è ispirata e di cui costituisce attuazione, vincolante direttamente per il legislatore regionale ex art. 13 l. n. 482/1999.

Per la minoranza slovena l’art. 1 della L. 38/2001, si riferisce alle “convenzioni internazionali ed ai trattati sottoscritti dal Governo italiano”, cioè non è richiesta la ratifica; questa è, ad avviso dei ricorrenti, una formulazione che per evitare discriminazioni si deve intendere di principio, alla luce della quale interpretare le disposizioni relative alle minoranze e del caso l’art. 13 l. 482/1999, i cui principi trovano la loro ispirazione e presupposto nelle Convenzioni concluse nell’ambito del Consiglio d’Europa e di cui costituisce attuazione, come anche l’art. 6 Cost..

Nelle leggi elettorali per il Parlamento si tiene parzialmente conto delle particolarità delle minoranze linguistiche, affinché sia garantita una rappresentanza ad un gruppo minoritario e anche nella legge elettorale per il Parlamento Europeo. Per la Camera dei Deputati si trattava del TU per l’Elezione Camera dei Deputati – il DPR 361/1957 e s.m.i., art. 83, comma, 1 n. 3) lett. a) e b, previgente alle modifiche ex lege n. 52/2015), mentre per il Parlamento Europeo l. n. 18/1979 e s.m.i. dell’art. 12 cc. 8 e 9 L. 18/1979 e dell’art. 22 cc. 2 e 3. Il fatto che le norme speciali, di quest’ultima legge, la n. 18/1979, siano limitate ad alcune delle minoranze linguistiche e, segnatamente, francese della Val d’Aosta, tedesca della Provincia di Bolzano e slovena del Friuli Venezia Giulia è oggetto di rinvio alla Corte Costituzionale con ordinanze del Tribunale di Cagliari e di Trieste si tratta delle questioni incidentali di costituzionalità n.. 173/2014 Reg. Ord. ( e n. 31/2015 Reg. Ord. (G.U. 1803/2015 n. 11),.la cui discussione non è stata ancora fissata.

Eppure, le nuove norme del 2015 hanno creato la denunciata disparità tra minoranze.

In cima vi sono le minoranze francesi della Val d’Aosta valdostana e la germanica/ladina della Provincia di Bolzano nella Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, con norme ad hoc, che violano l’art. 3 Cost, in quanto estendono le norme speciali alla Provincia di Trento non caratterizzata, a differenza di quella di Bolzano da una significativa minoranza linguistica: i trentini sono italiani come i Lombardi, i Veneti, i Campani e i Toscani, cui sarebbe probabilmente piaciuto poter votare per collegi uninominali con recupero proporzionale, senza subire l’imposizione di capolista, scelti dal capo del Partito. Di interesse particolare è il fatto che tali norme speciali derogatorie, per esempio alla soglia di accesso, sono state adottate con la legge n. 270/2005 proprio in seguito all’introduzione di una soglia nazionale di accesso del 4%, che avrebbe escluso dalla attribuzione di seggi tutte le liste rappresentative di minoranze linguistiche, comprese quelle di Regioni come la Valle d’Aosta e il TAA/S, UV(Unione Valdostana) e SVP (Partito Popolare Sudtirolese), presenti nel Parlamento italiano dal 1948.

Vi sono poi quelle minoranze che, all’articolo 83 della legge elettorale per la Camera dei Deputati (DPR n. 361/1957, sono disciplinate con la soglia del 20% per le popolazioni di lingue minoritarie di Regioni a statuto speciale, che prevedono nello Statuto una tutela delle lingue minoritarie. Come s’è visto, potrebbe essere (solo sulla carta) il caso degli sloveni. La condizione delle minoranze è peggiorata perché si è passati dal 20% su base circoscrizionale al 20% su base regionale, con una tale norma la SVP avrebbe rischiato di non superare la soglia, che prima era calcolata sulla sola Provincia di Bolzano.

Nella Regione Sardegna, invece, non ci sono norme statutarie di tutela delle lingue minoritarie ex lege n. 482/1999 e quindi per responsabilità della Regione le liste rappresentative di tali minoranze sono discriminate nelle elezioni per la Camera dei deputati in violazione degli artt. 1, 2, 3, 48 e 51,Cost.per disparità di trattamento con le altre minoranze nelle Regioni autonome, che hanno una tutela statutaria, discriminazione che non pare superata dalla L. n. 52/2015, perché sono dettate norme speciali solamente per le Regioni Val d’Aosta e Trentino-AA/Südtirol (minoranze francese, tedesca e ladina) e, solo apparentemente per la minoranza slovena nell’art. 4, c. 1 lett. g) della norma di delegazione al governo per disegnare le 100 circoscrizioni, contenuta nella legge n. 52/2015 e si ripete la condizione dell’esistenza di norme statutarie di tutela. L’incostituzionalità è evidente: l’art. 6 Cost affida alla Repubblica la tutela delle minoranze linguistiche ed è lo Stato italiano che ha sottoscritto e in parte ratificato le pertinenti convenzioni internazionali. Invece la tutela di minoranze linguistiche riconosciute e tutelate dalla legge n. 482/1999 viene di fatto delegata alle Regioni ad autonomia speciale, che non hanno competenza in materia di leggi elettorali nazionali ai sensi dell’art. 117, c. 2 lett.f) Cost. Sono discriminate le minoranze linguistiche di Regioni ad autonomia speciale come la Sardegna e la Sicilia e quelle delle Regioni con Statuto ordinario, con presenza di minoranze consistenti quali il Piemonte (occitani e franco-provenzali), la Puglia (Grecanici, albanesi e franco-provenzali) e Calabria (albanesi, grecanici e occitani).

La questione delle minoranze presenta forti analogie con la parità di genere, in quanto non basta tutelare gli appartenenti alle minoranze da discriminazioni, ma anche promuovere azioni positive di valorizzazione e tutela della loro specificità ed appartenenza ad un gruppo minoritario sul piano nazionale. Le norme nazionali ed internazionali non tutelano le lingue, ma le persone che le parlano. “La protezione delle minoranze nazionali, nonché dei diritti e delle libertà degli individui appartenenti a tali minoranze, forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti umani” (art. 1 Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali). I diritti dell’uomo sono anche tutelati dall’art. 2 Cost. sia ai singoli, sia alle formazioni sociali ove ex art. 2 Cost. si svolge la sua personalità , tra cui sono comprese le comunità linguistiche minoritarie per i particolari vincoli, che creano tra i suoi membri. Le parti contraenti della Convenzione-quadro, tra cui l’Italia che l’ha sottoscritta e ratificata senza alcuna riserva e pertanto sono impegnate, come già detto, ad “adottare misure adeguate al fine di promuovere in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una piena ed effettiva uguaglianza tra i membri di una minoranza nazionale e quelli della maggioranza. A questo riguardo, essi terranno dovuto conto delle condizioni specifiche degli individui appartenenti a una minoranza nazionale” (art. 4, c. 2 Conv. Quadro). Molto chiaro è l’impegno assunto con l’art.15 della Convenzione Quadro, cioè che “Le Parti provvederanno a creare le condizioni necessarie perché gli individui appartenenti a una minoranza nazionale partecipino pienamente alla vita culturale, sociale ed economica del Paese, nonché agli affari pubblici, in particolare quelli riguardanti loro”. Gli altri impegni della Convenzione quadro ad es. art. 5 affinché gli appartenenti alle minoranze possano mantenere e sviluppare la loro cultura, nonché preservare gli elementi essenziali della loro identità, e cioè la loro religione, lingua, tradizioni e patrimonio culturale o l’art. 9 sull’accesso ai media sono possibili solo con la partecipazione alle competizioni elettorali quando l’accesso ai media è consentito in condizioni di par condicio. La partecipazione alla competizioni elettorali è inoltre un’occasione insostituibile per portare alla conoscenza e presentare all’opinione pubblica le proprie proposte e rivendicazioni. Nella partecipazione alle elezioni “Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono individualmente o in comune con altri esercitare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro” (art. 3, c. 2 Conv. quadro) In un sistema elettorale proporzionale puro ogni voto potenzialmente ha lo stesso peso, ma se si pongono delle soglie d’accesso regionali(20%) o nazionali(3%) a priori superiori alla consistenza numerica circoscrizionale del totale delle minoranze linguistiche riconosciute e tutelate dalla L. 482/1999, oltre che da strumenti di diritto internazionali sopracitati, è evidente che si impedisce non soltanto la rappresentanza in Parlamento e nel Consiglio regionale delle minoranze, ma la stessa presentazione di liste rappresentative delle minoranze.

Si tratta, all’evidenza, di violazioni delle citate norme della Costituzione, delle leggi costituzionali e dei trattati internazionali, rilevanti e non manifestamente infondate nel giudizio qui attivato, e per le quali si richiede la remissione alla Corte Costituzionale. Il riconoscimento delle minoranze linguistiche per non violare l’art. 3 Cost. si deve estendere alle minoranze politiche territoriali.

 UNDICESIMO MOTIVO

sull’esenzione della raccolta delle firme,

Illegittimità costituzionale dell’art.2, comma 10 e c. 36 L. n.52/2015 e dell’ART. 18-bis, c. 1 e 2 per violazione degli artt. 3,48, 49 e 51 Cost., nonché degli artt. 24, e 113 Cost. e 13 C.E.D.U.

Il legislatore non persegue con coerenza l’obiettivo di garantire governi stabili, perché interviene su norme elettorali, senza occuparsi della cultura e de costume politico. La Germania Federale, come già detto in altre parti di questo ricorso, ha avuto solo 8 Cancellieri, appartenenti a soli 2 partiti politici, 20 governi in 66 anni con una soglia d’accesso del 5 % nazionale ovvero di 3 mandati diretti per concorrere alla distribuzione proporzionale dei seggi. L’unico premio di maggioranza concepito è quello alla lista, che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ma non dei seggi e tale premio consiste nella possibilità di avere un seggio in più della meta dei seggi, non il 54% o più dei seggi, anche se si è molto lontani dal 40% dei voti validi in caso di ballottaggio. Le liste e i candidati indipendenti nei collegi uninominali sono molti di più in Germana che in Italia perché non ci sono ostacoli alla presentazione di Partiti Politici riconosciuti come tal dalla Parteiengesetz del 24. luglio 1967 (BGBl. I S. 773).e s.m.i., l’ultima delle quali del 31 agosto 2015 (BGBl. I S. 1474, 1558) entrata in vigore l’8 settembre 2015. Le altre liste hanno ostacoli minori per la raccolta firme: per fare un esempio per presentare una lista nel Land della Renania Settentrionale Vestfalia con quasi 20 milioni di abitanti bastano 1.000 sottoscrizioni, mentre per la Lombardia con meno di 10 milioni di abitanti ce ne vogliono tra e 10.000. Pur con queste regole, che favoriscono la concorrenza nella competizione elettorale il sistema politico è passato da tripartito a pentapartito nell’arco di 66 anni garantendo tra l’altro la leadership europea alla Germania. La legge elettorale italiana è schizofrenica, cioè pone fortissimi ostacoli al sorgere di nuovi soggetti e nel frattempo favorisce la frammentazione di quelle esistenti.

L’art 18-bis del DPR n. 361/1957 dispone «1. ((La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi)). In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

  1. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano

conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui

all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma

del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. » .

Il quadro normativo è completato dalle norme transitorie, di cui alla legge. 6 maggio 2015, n. 52 che ha disposto, con l’art. 2, comma 36 che “Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014”.

Ha inoltre disposto, con l’art. 2, comma 35, che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

La normativa è incostituzionale perché discrimina irragionevolmente i nuovi soggetti polirtici rispetto ai gruppi già presenti in Parlamento e tra l’altro con criteri disomogenei, cioè essere collegato a Gruppi parlamentare costituiti all’inizio della legislatura in entrambe le Camere., in alternativa essere presente anche con un solo eletto nel Parlamento Europeo o se minoranza linguistica con un solo eletto in una delle due Camere. Quest’ultima deroga rappresenta il massimo dell’ipocrisia perché parla di liste di minoranze linguistiche dimenticando le norme che limitano queste liste a quelle presentate in Regioni o Province ad autonomia speciale e con norme statutarie s di tutela, escludendo così la più grande minoranza linguistica ex lege n. 482/1999 presente in Italia: quella sarda. Di fatto questa deroga riguarda esclusivamente UV e SVP. Il favore dei gruppi politici già rappresentati. Irragionevole e contraddittoria rispetto al fine dichiarato ed ossessivo della governabilità è la deroga consentita ai gruppi parlamentari costituiti alla data del 1 gennaio 2014, cioè senza alcun rapporto col le liste presentate e con i gruppi eletto con le elezioni del 2013: un avallo al fenomeno delle trasmigrazioni, già evidenziate con la Tabella delle variazioni della consistenza dei gruppi parlamentari (doc. 2).

La deroga non si giustifica sia soggettivamente che oggettivamente in quanto le forze politiche già presenti in Parlamento sono già avvantaggiate in casi di nuove elezioni: visibilità delle loro azioni e dei loro esponenti nei mezzi di comunicazione di massa, finanziamento delle campagne elettorali, contributi al funzionamento dei gruppi parlamentari e maggiore disponibilità di soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 per l’autenticazione delle sottoscrizioni: tanto per fare alcuni esempi per i quali avrebbero meno difficoltà nel raccogliere le firme di presentazione delle liste di candidati e di sopportarne i costi. Questa osservazione non è inficiata dal fatto che l’uso dei fondi pubblici (casi Lusi e Belsito tesorieri di Gruppi politici, rimborsopoli regionali con rinvio  a giudizio di decine e decine di consiglieri regionali) abbiano alimentato il disgusto dei cittadini nei confronti della casta politica. Costituisce un pericolo per le istituzioni democratiche che la protesta dei cittadini non si possa indirizzare verso nuovi soggetti politici piuttosto che aumentare l’astensione elettorale. Di sicuro interesse ‘per questo MOTIVO sono due precedenti giurisprudenziali in questioni analoghe, cioè disparità di trattamento tra forze politiche presenti o non presenti nelle istituzioni prima di una campagna elettorale anche se si tratta di problemi di finanziamenti elettorali e non di presentazione di liste di candidati.

La prima è una sentenza della Corte di Giustizia CE (ora UE) del 23 aprile 1986 in causa 294/83, Parti écologiste «Les Verts» vs. Parlamento Europeo. Nel ricorso si eccepiva ( par. 12 sent.) tra i 7 motivi del ricorso “3) la violazione del principio generale dell’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge elettorale; e “5) la violazione del principio dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sancito dalla costituzione francese “.. Nella parte motiva le questioni rilevanti sono, ad avviso dei ricorrenti sono quelle di cui ai seguenti paragrafi:

«34 La decisione del 1982 riguarda tutte le formazioni politiche, anche se la somma che assegna loro varia a seconda che esse abbiano o no avuto rappresentanti nell’Assemblea eletta nel 1979.

35 II presente ricorso si riferisce ad una situazione di cui la Corte non si è ancora trovata a conoscere. Talune formazioni politiche, poiché erano rappresentate nell’istituzione, hanno partecipato ad una deliberazione vertente ad un tempo sul trattamento loro riservato e su quello accordato a formazioni rivali che non erano

rappresentate. Di conseguenza, trattandosi della ripartizione di fondi pubblici in vista della preparazione di elezioni, ed essendo stata dedotta l’iniquità di tale ripartizione, non si può ritenere che solo le formazioni che erano rappresentate e che, per ipotesi, erano identificabili alla data dell’adozione dell’atto impugnato, siano

interessate individualmente.

36 Siffatta interpretazione si risolverebbe infatti nel creare una disuguaglianza, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, fra formazioni concorrenti nell’ambito delle stesse elezioni. Le formazioni non rappresentate non potrebbero impedire la controversa ripartizione degli stanziamenti prima dell’inizio della campagna elettorale, poiché esse potrebbero far valere l’illegittimità della decisione base solo nell’ambito del ricorso contro le decisioni individuali che negassero loro il rimborso di somme superiori a quelle previste. Esse sarebbero così nell’impossibilità di proporre un ricorso d’annullamento davanti alla Corte prima che le elezioni abbiano luogo e non sarebbero nemmeno in grado di ottenere dalla Corte la sospensione, ai sensi dell’art.185 del trattato, dell’esecuzione della decisione base contestata.

41.Col terzo mezzo, l’associazione ricorrente denuncia infine la rottura della parità di opportunità tra le formazioni politiche, in quanto quelle già rappresentate nel Parlamento eletto nel 1979 concorrono due volte alla ripartizione degli stanziamenti iscritti alla voce 3708. Esse prenderebbero parte in primo luogo alla ripartizione del 69% degli stanziamenti riservati ai gruppi politici e ai membri non iscritti dell’Assemblea eletta nel 1979 e inoltre alla ripartizione della riserva del 31%, risultando così notevolmente favorite rispetto alle formazioni che non avevano ancora rappresentanti nell’Assemblea eletta nel 1979.»

La seconda sentenza è del Tribunale Costituzionale Federale della Germania conosciuta come “Drei Länder Quorum” del 26/10/2004 (2 BvE 1/02 e 2 BvE 2/02).

In sintesi la sentenza accoglie il ricorso di due partiti con un seguito elettorale tradizionalmente molto esiguo, DIE GRAUEN – Graue Panther, facente capo principalmente a pensionati ed appartenenti alla terza età, e la Ökologisch-Demokratische Partei, movimento di orientamento prettamente ecologista: i ricorrenti lamentavano l’illegittimità del cd. “Drei-Länder-Quorum”, la citata norma della Legge sui Partiti la quale stabilisce che i partiti che nelle ultime elezioni per il Bundestag e per il Parlamento Europeo abbiano raccolto meno dello 0,5% dei voti validamente espressi possano accedere al finanziamento pubblico solamente ove gli stessi partiti abbiano percepito nelle tre più recenti elezioni per il rinnovo di Parlamenti regionali almeno l’1%, o in una di esse almeno il 5% dei voti validamente espressi.

Nelle motivazioni della decisione si precisa come il diritto dei partiti alle pari opportunità nelle competizioni elettorali (sancito dal combinato disposto degli artt. 21.1 e 3.1[2] della Legge Fondamentale) sia in stretta connessione con i principi di generalità ed uguaglianza del voto (art.38, c. 1 primo periodo GG), i quali vietano al Legislatore qualunque differenza di trattamento per le diverse forze partitiche in campo: pertanto, lo Stato non può alterare le condizioni oggettive della competizione politica.

Secondo i supremi giudici tedeschi, la riforma del § 18 IV 3 PartG in vigore dal I gennaio 2005 non corrisponde ai principi appena enunciati, in quanto determinerebbe una iniqua distribuzione dei finanziamenti pubblici tra i partiti, in particolare tra quelli che, come i ricorrenti, raccolgono solamente percentuali di consensi esigue nelle elezioni regionali, i quali subirebbero una continua discriminazione in termini di trattamento economico rispetto alle formazioni concorrenti più votate, capaci di raggiungere il citato Drei-Länder-Quorum. La disparità di trattamento riservata ai ricorrenti – consistente nel fatto che, a partire dal I gennaio 2005, i partiti rimasti al di sotto dello 0,5% delle preferenze nelle elezioni politiche ed europee possono accedere al finanziamento pubblico solo laddove raggiungano nelle ultime tre elezioni regionali l’1%, o in una di esse il 5% dei voti validi – è pertanto incompatibile con i principi costituzionali in materia.

Queste le argomentazioni specifiche apportate dalla Corte di Karlsruhe nella sentenza:

La partecipazione dei partiti “minori” alle elezioni regionali nelle Città-stato di Amburgo, Berlino e Brema allo scopo di raggiungere più facilmente il limite minimo dell’1% dei suffragi – ritenuta dal Legislatore un calcolo strategico finalizzato ad accedere al finanziamento pubblico – non sarebbe supportata dai risultati di tali consultazioni elettorali: il numero delle formazioni politiche di scarso seguito candidate alle elezioni regionali delle città-stato non differisce infatti in misura rilevante dalla quantità di quelle candidate negli altri Länder. Lo stesso dicasi per il numero dei partiti che a seguito di una consultazione per il rinnovo di un Landtag possono avvalersi di sovvenzioni pubbliche. Le sole dimensioni di un Land, conclude la Corte sul punto, non incidono necessariamente sulle possibilità di successo in sede elettorale.-

Le disposizioni richiamate dalla sentenza costituzionale tedesca hanno puntuale corrispondenza nei nostri artt. 3, 48 e 49 Cost., ma viene violato anche l’art. 51 Cost, perché o candidati in liste non rappresentate nella Camera dei Deputati uscente. Una lista che fosse esclusa dalla competizione per insufficienza delle firme raccolte non ha possibilità di difesa giurisdizionale in violazione degli arrt. 24 e 113 Cost., in quanto in violazione dell’art. 76 Cost. il Governo nel d.lgs 2 luglio 2010 n. 104 non ha dato attuazione ai principi e criteri direttivi della norma di delegazione e precisamente dell’art. 44, c. 2 lett. d) legge n. 69/ 2009, che avrebbe consentito l’impugnazione delle operazioni elettorali preparatorie, tra le quali le ammissioni e le esclusioni di liste per il Parlamento., Invece a causa dell’abnorme estensione dell’autodichia cx art. 66 Cost. la competenza è tuttora della Camera, previa istruttoria e proposta di decisione della Giunta delle elezioni, cioè di soggetti in conflitto di interessi. Sull’imparzialità delle Giunte delle elezioni basti pensare alle decisioni unanimi di Camera e Senato che il Porcellum era esente da critiche di Costituzionalità su ricorsi che eccepivano il premio di maggioranza e le liste bloccate, cioè le disposizione annullate dalla Corte Costituzionale. In materia elettorale ai cittadini italiani non è dato un rimedio effettivo ex art. 13 C.E.D.U.: una bella lacuna per uno stato di diritto e democratico, che sulla regolarità delle elezioni fonda la sua legittimazione, anche politica! Il sistema italiano del controllo su processo elettorale non è quello raccomandato ( cfr. proposizioni da 92 a 95) nell’ Avis n° 190/2002 reso a Strasburgo il 30.10 2002 CDL-AD (2002) 23 dalla COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT (COMMISSION DE VENISE)- CODICE DI BUONA CONDOTTA ELETTORALE

Il sindacato, che la Corte europea dei diritti dell’uomo esercita in rito ai sensi dell’articolo 35, com’è noto si fonda sull’ipotesi, oggetto dell’articolo 13 della Convenzione, che l’ordine giuridico interno offra un ricorso effettivo quanto alla violazione lamentata[3], in guisa che il meccanismo instaurato dalla Convenzione continui a rivestire un carattere sussidiario in rapporto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti dell’uomo[4]. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 35 della Convenzione prescrivono che i ricorsi interni siano inerenti alle violazioni lamentate, che siano disponibili e che siano adeguati: essi devono rivestire un grado sufficiente di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, perché in caso contrario mancherebbero dell’effettività e dell’accessibilità necessarie[5]. In particolare, la Corte non ha ritenuto esigibile il rispetto della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni quando s’è dimostrato che l’esercizio di un ricorso era manifestamente sprovvisto di chances di successo[6]. Ebbene, la sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2015 – nel momento in cui ha dichiarato inammissibile l’azione di accertamento promossa contro la legge elettorale europea (soglia del 4%) – ha spiegato che in quel caso il sistema di tutela giurisdizionale contro gli atti elettorali consente il ricorso ad un giudice terzo: per questo, l’anticipazione di tutela – cioè dell’azione di accertamento svolta in astratto, ad elezioni ancora non convocate – non si giustificherebbe, potendo sempre il giudice (adito sulla legittimità del decreto di convocazione dei comizi, ovvero delle operazioni di proclamazione degli eletti) sollevare in via incidentale la questione di legittimità costituzionale. Non è così, invece, per le elezioni parlamentari: per la prima volta in modo esplicito, una Corte – la cui missione sarebbe quella di difendere la Costituzione – riconosce che l’articolo 66 impedisce la controllabilità delle leggi elettorali. Prendendo posizione tra diverse tesi, che in passato contrapposero le Giunte delle due Camere, la sentenza riconosce un ostacolo – insormontabile per il giudizio di costituzionalità – nell’unica autodichia prevista in Costituzione (quella del giudizio sui titoli di ammissione dei parlamentari).

Del resto, già la relazione dei dieci saggi al Capo dello Stato, nella primavera 2013, proponeva di modificare l’articolo 66 della Costituzione in modo da attribuire ”ad un giudice indipendente e imparziale” (togliendolo al Parlamento) la decisione su legittimità dell’elezione, ineleggibilità e incompatibilità. È una proposta che corrisponde ad una serie assai vasta di iniziative parlamentari, finora mai esaminate: tra le tante quella del senatore Manzione n. 1869 della XV legislatura; nella XVI, quelle n. 1971 del senatore Sanna, n. 1179 del senatore Zanda, n. 893 del senatore D’Alia, n. 862 del deputato Pisicchio e n. 444 del deputato Zaccaria, oltre all’articolo 3 del disegno di legge n. 2818 del senatore Follini; nella presente legislatura, il disegno di legge n. 878 primo firmatario Buemi e che proprio in riferimento al ddl Boschi avanzò senza successo in questa legislatura il senatore Buemi (emendamento 4.16 all’Atto Senato n. 1429).

DODICESIMO MOTIVO

L’indicazione del capo della forza politica e i poteri presidenziali

Illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 8 legge n. 52/2015 e degli artt. 14 e 14-bis del DPR n. 361/1957 per violazione dell’art. 92 Cost.

Nella prima versione del disegno di legge la disposizione già prevista dall’art.14-bis DPR n. 361/1957 (articolo aggiunto dal comma 5 dell’art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270 era stata espunta. Benché l’indicazione del capo della formazione politica fosse previsto anche per le liste non coalizzate la ratio era quella di presentare la novità delle coalizioni come positiva, cioè un accordo destinato a formare maggioranze stabili perché vincolate preventivamente da un programma comune ed avendo indicato un unico capo della formazione politica. Con il premio di maggioranza alla lista presentata, in teoria da un partito politico o gruppo politico organizzato, il programma è quello del partito e il capo è il leader del Partito. Viene meno la necessità di un’indicazione. Con l’indicazione del capo di una forza politica il pericolo potenziale che in modo subdolo ed ipocrita si cambi la forma di governo parlamentare diventa certezza, specie se il premio di maggioranza fosse assegnato in seguito a ballottaggio, quasi si trattasse del presidente francese. Nel 2013, come nel 2008, si è consentita la presentazione di simboli che riportavano oltre che il logo del partito un cognome con l’indicazione della carica PRESIDENTE, cui aspirava. La precisazione “Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione”(art. 14-bis, c. 3 ult. periodo DPR n. 361/19576 ex lege n 270/2005 o art. 14.bis, c. 1 ult. periodo DPR n. 361/1957 ex lege n. 52/2015) appare una ipocrisia e comunque excusatio non petita accusatio manifesta. Specialmente in caso di ballottaggio la convinzione che si stia scegliendo il PRESIDENTE del Consiglio dei Ministri, perché godrebbe di almeno 340 seggi su 630. Per rispetto formale delle prerogative presidenziali si doveva almeno prevedere il divieto di ammettere simboli con un nome di candidato alla funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri proprio per non violare le prerogative presidenziali ex art. 92 cost.

 TREDICESIMO MOTIVO

I collegi elettorali e la Tabella A allegata al DPR n. 361/1957

Illegittimità costituzionale della Tabella A approvata dall’art. 1 d.lgs n 122/2015 per violazione dell’art. 76 Cost. in relazione all’art.1, c. 1 lett. a) legge n. 52/2015  e dell’art. 4 legge n. 52/2015 per violazione degli artt. 1,2, 3, 6, 48, 49, 51Cost.

L’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni ed ai collegi sarà formalmente fatta con il decreto del PdR previsto dall’art. 3 c. 1 e 2 DPR n. 361/1957 da emanare contestualmente alla convocazione, ma l’individuazione dei collegi effettuata con il d.lgs. n 122/2015 ne costituisce un’anticipazione in quanto ne individua i confini aggregando comuni o parti dei più grandi. I seggi assegnati ai collegi, esclusi quelli uninominali della VdA e del TAA/S ai sensi potevano variare da 3 a 9 ex art. 3, c. 3 DPR n. 361/357, come modificato dall’art. 2, c. 3 legge n. 52/2015. La previsione era necessaria in considerazione dei principi e criteri direttivi della norma di delegazione (art. 4 c. 1 lett. da a) a g) legge n. 52/2015), che se fossero stati osservati avrebbero comportato una estrema differenziazione di deputati assegnati ai singoli collegi. Il Servizio Studi della Camera dei Deputati ha fatto le proiezioni della distribuzioni dei seggi utilizzando il voto delle elezioni europee 2014. (doc. 5). Ebbene c’è un solo collegio da 3 (Molise), previsto nella delega all’ultimo periodo del c. 1 lett.a) dell’art. 4 legge n. 52/2015 ed una sola da 9 (Umbria) su 100 collegi, i collegi da 8 sono 6. La gran parte dei collegi il 92% sono fascia 5-7: questo significa che il criterio prevalente è stato quello della popolazione residente, della lettera b dell’art. 4 c. 1 legge n. 52/2015. Tra i criteri direttivi il solo Molise era “costituito in unico collegio elettorale” (art. 4, c. 1 lett. a) ult. periodo legge n. 52/2015), sono, invece 3 con l’Umbria a 9 seggi e la Basilicata con 6., inammissibili in relazione alle norme di delegazione: un solo collegio coincidente con la circoscrizione, salvo i casi speciali, in relazione alla popolazione, della Val d’Aosta e del Molise, contrasta con la lettera b) del c. 1 dell’art. 4 legge n. 52/2015, che prevede una pluralità di collegi in ogni circoscrizione e  non consente il rispetto del primo periodo della lett. c) dello stesso articolo  I criteri assolutamente ignorati sono quelli di cui alle lettere c) ultimo periodo e g) dell’art. 4, c.1 legge n. 52/2015., quindi con violazione degli artt. 2 e 6 Cost.: le minoranze linguistiche costituiscono una comunità e la repubblica non ha tutelato le minoranze linguistiche come richiesto dall’art. 6. Il caso del Friuli Venezia Giulia è emblematico. In base alla popolazione alla Provincia di Trieste spettavano 3 seggi, ne ha avuti 5 incorporando Comuni con minoranza linguistica friulana e nel contempo annacquato la minoranza linguistica slovena. Le minoranze linguistiche riconosciute e tutelate dalla legge n. 482/1999 sono state suddivise tra più collegi in Piemonte, Puglia e Calabria e diluite quelle ladine della Provincia di Belluno in un collegio vasto, che comprende parte della Provincia di Treviso.

Le considerazioni che precedono valgono, per il valore generale che rivestono nell’ambito dell’Ordinamento italiano, per ogni collegio e circoscrizione, anche laddove non fossero presenti minoranze linguistiche. Ciò in ragione del fatto che, in ogni caso, vale il principio per cui la violazione di norme costituzionali in materia elettorale, anche se non produttiva di conseguenze dirette sull’esercizio dello specifico diritto dei ricorrenti al voto uguale libero diretto, lede   pur sempre e per tutti gli elettori/elettrici – in via mediata – il diritto ad un voto conforme a costituzione.  Il principio di tutela delle minoranze linguistiche, di cui all’art. 6 Cost., rappresenta infatti un superamento delle concezioni nazionalistiche dello Stato ottocentesco e si situa ad un punto di incontro  con altri principi fondamentali: quello pluralistico ex art. 2 Cost. e quello di uguaglianza ex art. 3 Cost.   Ne consegue che la violazione della norma cost. di tutela delle minoranze linguistiche si qualifica direttamente e contemporaneamente anche come violazione degli artt. 2 e 3 Cost.,  non solo con riferimento diretto agli appartenenti alle dette minoranze linguistiche ma pure con riferimento, seppur mediato, a tutti gli elettori. In particolare, come affermato da Corte Cost. con la sentenza n.15 del 1996,  vi è sempre l’obbligo, per la Repubblica, di ricercare una tutela delle minoranze linguistiche conforme al dettato costituzionale: ove ciò non si verifichi, come nel nostro caso, vengono lesi a danno di tutti gli elettori, pur se in gradi diversi – il principio di uguaglianza e il principio pluralistico. La discriminazione tra le minoranze linguistiche tutelate dalla legge n. 482/1999 ha la sua origine nella tutela più forte accordata solamente alla minoranza francese della Val d’Aosta e tedesca della provincia di Bolzano non riconosciuta a minoranze ben più consistenti ed ugualmente collocate in Regioni Autonome come  la minoranza linguistica sarda e quella friulana e, invece, del tutto contraddittoriamente estesa ai residenti della Provincia di Trento, provincia con presenza trascurabile di minoranze. La violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost. è di palmare evidenza. L’art. 1 della legge n. 52/2012, che è norma di principio che esprime la volontà del legislatore al c. 1 lett. a) prevede che le liste dei candidati “sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell’insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d’Aosta/Valee d’Aoste e Trentino Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari”. Per l’art. 12 delle disposizioni sulla in generale “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”. Non c’è dubbio che nelle 20 circoscrizioni, che quindi per la Tabella A, comprendono Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige ci sono complessivamente 100 collegi: le disposizioni particolari per i collegi uninominali, 9 in totale, riguardano il modo della loro elezione non lo scorporo dai 100 collegi. L’art. 1 della legge n.52/2015, approvato con una forzatura regolamentare aveva lo scopo di far decadere migliaia di emendamenti e di dare quindi l’indicazione dei punti principali della legge, come indicazione della volontà del legislatore e del Governo, tanto che su quelli articoli e stata posta la questione di fiducia (doc.4). L’art. 1, c. 1 lett.a) della legge n. 52/2015 è principio da rispettare ai sensi della successiva lett. h): “i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge”. Invece con un gioco di prestigio nell’art 4, c. 1 lett.a) della legge n. 52/2015 i 100 collegi complessivi dell’art. 1, c. 1 lett.a) legge n. 52/2015 sono diventati 109, cioè 100 in 18 circoscrizioni + i collegi uninominali della Val d’Aosta, uno, e del Trentino-AltoAdige/Südtirol, 4 nella Provinz Bozen e 4 nella Provincia di Trento: con l’effetto di avere almeno 9 capolista in più cui garantire l’elezione.

Nella circoscrizione Lombardia ci sono esempi dell’arbitrarietà con la quale si sono designati i collegi, derivante dalla scelta di fondo di tenere come unico criteri quello della dimensione demografica con il 92% dei collegi compresi tra 5 e 7 deputati. Lo scarso uso della dimensione massima di 9 deputati, solo una illegittima perché coincidente con la circoscrizione Umbria, ovvero di 8 ha impedito di avere un maggior numero di collegi di 3, solo il Molise, ovvero di 4, per consentire un’aderenza ai criteri di cui all’art. 4, lettera c), in particolare primo e quarto periodo, d) e g), quest’ultimo violato deliberatamente inserendo la minoranza slovena della Provincia di Trieste in un collegio da 5, invece che da 3, e senza rispettare il territorio della provincia.

Nell’economia di questo ricorso si prendono in esame soltanto i collegi Lombardia 6 e Lombardia 8 (doc. 8). Il collegio 6 comprende parti delle Province di Monza B e Varese senza alcun rispetto delle lettere c) primo periodo e d) del c. 1 dell’art. 4 legge n. 52/2015. La forma stesa “salamandriforme” è indizio di artificioso accorpamento, definito nella scienza politica “Gerymandering”. Lo stesso si può dire del collegio 8. Infatti accorpa parti di diversa struttura socio-economica della Città Metropolitana di Milano (violazione della lettera c), più volte citate) e con l’aggravante di non comprendere solo parti della Città metropolitana di Milano, come richiederebbe questa innovativa struttura territoriale prevista dall’art. 114 Cost. come parte costitutiva della Repubblica, unico ente sovracomunale, che sarà mantenuto nella revisione costituzionale: ingloba i comuni di Nova Milanese e Muggiò appartenenti alla Provincia di Monza-Brianza. Il numero dei collegi e la loro configurazione alterano i risultati elettorali complessivi, quindi l’interesse al rispetto dei principi costituzionali e ai criteri e principi ex art. 76 Cost. è di tutti i cittadini elettori.

 QUATTORDICESIMO MOTIVO

Le soglie di accesso al Senato

Illegittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del D.lgs 20 dicembre 1993 n. 533, come modificati dall’art.4 settimo e ottavo comma della legge n. 270 del 21 dicembre 2005,per violazione degli artt. 1 ,3, 48, 49 e 51 Cost.

I componenti elettivi del Senato sono 315, cioè la metà dei 630 deputati e gli elettori (2013 42.270.8249 meno di quelli della Camera (46.905.454) non partecipando le classi di età 18-24 anni. Del tutto contraddittoriamente e irragionevolmente le soglie di accesso sono il doppio, 8% per le liste singole e 20% per le coalizioni, che alla Camera e senza le stesse eccezioni per le liste coalizzate (3% per le liste coalizzate invece che 2% ed anche meno per la più votata. sotto soglia. Con la metà dei seggi e l’elezione su base regionale ( art. 57 c. 1 Cost) la soglia di accesso naturale è più elevata che alla Camera., La ragione, di questa differenza delle soglie, a meno che si perseguissero inconsciamente maggioranze differenziate tra Camera e Senato. Il voto non è uguale e i candidati con lo stesso numero di voti hanno meno possibilità al Senato che alla Camera. In violazione dell’art. 51 Cost.. A causa delle soglie di accesso più elevate i partito o i gruppi politici organizzati non possono presentarsi con le stesse liste alla Camera ed al Senato il voto non è libero e i partiti politici non possono concorrere a determinare la politica nazionale, in violazione dell’art. 49 Cost.

*********.

In sintesi : l’insieme delle norme introdotte dalla L. n.52/2015 , poi trasfuse negli artt. 83, 83 bis e 84 DPR 361/1957, consente che una minoranza, anche di entità minima, uscita vincente nel turno di ballottaggio, sia poi posta in grado – con l’attribuzione ad essa di 340 deputati – di modificare da sola la Costituzione e di eleggere gli organi di garanzia.

Norme che risultano costituzionalmente illegittime per gli identici motivi già addotti dalla Giurisprudenza della Corte Cost. e con particolare vigore dalla sentenza n. 1/2014 sopra richiamata: compressione irragionevole e sproporzionata della rappresentanza democratica del corpo elettorale , lesione insanabile , sotto diversi profili, del diritto al voto uguale, diretto, personale e libero, approvazione della legge in modo non conforme a Costituzione, violazione dell’art.138 Cost.). Con ciò determinandosi in maniera inevitabile sia quegli stessi profili d’incostituzionalità già affermati dalla Corte nella citata giurisprudenza che altri ulteriori come sopra evidenziato. L’assenza di rimedi giurisdizionali, persino per le operazioni elettorali preparatorie, rende il partito beneficiario dell’abnorme premio di maggioranza arbitro non imparziale dei ricorsi proposti contro le operazioni elettorali. Con il ballottaggio, per il quale non è prevista una soglia minima per accedervi né rispetto ai voti validi, né rispetto agli aventi diritto vi è concreto rischio che una forza politica minoritaria abbia il controllo del procedimento normativo e degli organi di garanzia.

 Si impone pertanto che la Corte Costituzionale si pronunci prima che la Camera sia eletta con la nuova legge. Proprio la sentenza n. 1/2014 dimostra che un Parlamento eletto con legge incostituzionale possa manomettere la Costituzione.

 

Il Tribunale di Milano è pertanto richiesto dai ricorrenti di accertare e dichiarare – previa trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, una volta e se verificata la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle dedotte questioni d’incostituzionalità – il loro diritto ad esercitare il diritto di voto in modo conforme a Costituzione.

I ricorrenti , ritenuto che l’oggetto della presente causa non implichi alcuna questione di fatto ma sia relativa esclusivamente a questioni di puro diritto, ritiene non sia necessario disporre mezzi istruttori ulteriori oltre al richiesto rinvio alla Corte Costituzionale. Pertanto non si chiede, nell’ambito del presente procedimento, l’ammissibilità di alcun mezzo istruttorio.

Si confida nell’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Ai sensi delle vigente legislazione in materia di Contributo Unificato , ex combinato disposto dell’art.10 DPR 30 maggio 2002 n.115 e art.1 allegato B) DPR 26 ottobre 1972 n.642, si dichiara che il presente giudizio, promosso a tutela dell’esercizio, come costituzionalmente garantito, dei fondamentali diritti elettorali, non è soggetto al pagamento di alcun contributo unificato.

Si depositano i seguenti docc:

1) Certificati e/o tessere elettorali dei ricorrenti;

2) Tabella delle variazioni della consistenza dei gruppi parlamentari;

3) art.116, comma 4, del Regolamento della Camera;

4) Verbale seduta n. 417 di martedì 28 aprile 2015 questione di fiducia;

5) Simulazione Italikum con dati elezioni europee 2014;

6) Giunta delle Elezioni Camera dei deputati – Resoconto di Mercoledì 17.06.’09;

7) Senato Legislatura 16ª – Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – Resoconto sommario n. 44 del 03/11/2009;

8) I Collegi della Lombardia nn. 6 e 8.

Milano lì 5 novembre 2015

 

Avv. Giuseppe Sarno

Avv. Felice Besostri

Avv. Biagio di Maro

Avv.  Emilio Zecca

Avv. Angelo Iannaccone

[1] Un’interpretazione che può condurre a sostenere che l’uguaglianza del voto sia assicurata dal voto espresso su schede “uguali per grafica, forma, dimensione e colore

[2] L’art. 21 c. 1 primo periodo GG recita: “I partiti collaborano alla formazione della volontà politica del popolo..”;

l’art. 3, c. 1 GG è il clessico :“Tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge”. L’ art. 38, c. 1 primo per. GG dispone:”I deputati del Bundestag sono eletti con elezioni generali,, dirette, libere, uguali e segrete.

 

[3] Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 28 luglio 1999, Selmouni contro Francia [GC], n° 25803/94, § 74, CEDH 1999-V.

[4] Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 16 settembre 1996, Akdivar ed altri contro Turchia, in Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 65, e sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 18 dicembre 1996, Aksoy contro Turchia, in Recueil cit., 1996-VI, p. 2275, § 51.

[5] Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 16 settembre 1996, Akdivar ed altri cit., p. 1210, § 66, e sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 19 febbraio 1998, Dalia contro Francia, in Recueil cit., 1998-I, pp. 87-88, § 38.

[6] Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 18 dicembre 1986, Bozano contro Francia, série A n° 111, p. 21, § 50, e sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 29 ottobre 1992, Open Door et Dublin Well Woman contro Irlanda, série A n° 246-A, p. 23, §§ 48 e 50.