TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Sezione Prima Civile
Giudice Unico Dott.ssa Baccolin

ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM

dell.Avv. Felice C. Besostri(BSSFCC44D23172R,

che si difende in proprio e con domicilio eletto presso il suo studio in 20129 Milano Piazza Giuseppe Grandi 5.
Nella causa n. 80217/09 di . R.G. promossa da:

l’avvocato Aldo Bozzi (CF BZZLDA34C12H501E) del foro di Milano, residente in Milano via Vincenzo Foppa n. 5, il quale agisce in proprio e sta in giudizio personalmente, ai sensi dell’articolo 86 del c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Milano, Largo Ildefonso Schuster, n. 1,
ATTORE
CONTRO

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; e il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro dell’Interno in carica, domiciliati per legge in Milano, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in via Freguglia n. 1,
CONVENUTI
COMPARSA D’INTERVENTO VOLONTARIO
ADESIVO DIPENDENTE
l’avvocato Felice C.Besostri (CF BSSFCC44D23M172R) del foro di MILANO, residente in via Pellegrino Rossi 96 -20161 Milano, ai sensi dell’articolo 86 del c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in piazza Giuseppe Grandi 5, 20129 Milano,

PREMESSO
– che in data 5 novembre 2009 l’avv. Aldo Bozzi ha notificato l’atto di citazione che qui si trascrive:
“”TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
ATTO DI CITAZIONE
L’avvocato Aldo Bozzi (CF BZZLDA34C12H501E) del foro di Milano, residente in Milano via Vincenzo Foppa n. 5, il quale agisce in proprio e sta in giudizio personalmente, ai sensi dell’articolo 86 del c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Milano, Largo Ildefonso Schuster, n. 1, con il presente atto
CITA
avanti al Tribunale Civile di Milano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; e il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro dell’Interno in carica, domiciliati per legge in Milano, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in via Freguglia n. 1, e li invita a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell’udienza qui indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 del Codice di Procedura, ed a comparire all’udienza del 16 (sedici) febbraio 2010, ore di rito, che sarà tenuta nella nota sede del Tribunale Civile di Milano, avanti al Giudice che sarà designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del Codice di Procedura Civile – per ivi, in contraddittorio, ovvero, in dichiarata sua contumacia, sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:
– previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,
– accertare e dichiarare il diritto dell’attore – Aldo Bozzi cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano al n. 0942905 (doc. 1) – di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio, quanto all’elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell’articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all’elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell’articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;
– in caso di resistenza alla domanda attrice, condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa in favore dell’attore.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
1. L’attore è cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano al n. 0942905 (doc. 1), nel quale ha la residenza.
2. Pertanto, l’attore in quanto elettore iscritto nelle liste elettorali ha il diritto sostanziale di esercitare il diritto di voto nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli articoli 1, 2, 48, 56, 58, 67 e 117, primo comma, della Costituzione e dell’art. 3 della Convenziona Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali..
3. E’ accaduto, tuttavia, che le leggi sulla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono state modificate con la Legge n. 270/2005, mediante l’introduzione di norme che, violando la Costituzione, gravemente limitano, comprimono e alterano l’efficacia e l’effettività del suddetto diritto di voto dell’attore costituzionalmente garantito dalle citate norme costituzionali e sovranazionali.
4. Di conseguenza, l’attore ha interesse all’accertamento in giudizio della pienezza del proprio diritto di voto così come costituzionalmente garantito dalle invocate norme costituzionali e sovranazionali, previa declaratoria d’incostituzionalità delle vigenti disposizioni di legge che lo limitano, lo comprimono e ne alterano l’efficacia e l’effettività.
5. Per queste ragioni, in base agli articoli 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione e degli articoli 99, 100 e 101 del codice di procedura civile, l’attore con il presente atto adisce codesto Tribunale Civile di Milano per la tutela giurisdizionale del proprio diritto di voto che ritiene essere gravemente leso per i seguenti
ELEMENTI DI DIRITTO
6. Con la domanda di merito si chiede l’accertamento del diritto dell’attore di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente garantito nel suo esercizio, lamentandone la lesione a causa della dedotta illegittimità costituzionale del vigente Testo Unico delle Leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, e del D.L.vo 20 dicembre 1993 n. 533 e successive modificazioni, per l’elezione del Senato della Repubblica, come modificati ed integrati con la Legge 21 dicembre 2005 n. 270,
Le censure d’incostituzionalità traggono origine dalle modificazioni, introdotte con la Legge n. 270/2005, nella disciplina previgente sulla elezione del Parlamento contenuta nei testi originari. Modificazioni che, appunto, evidenziano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la incompatibilità della normativa attuale con le norme costituzionali in materia, avuto riguardo ad alcune delle disposizioni introdotte a modifica o integrazione delle precedenti.
7. In concreto, gli articoli 1, primo comma, 4, secondo comma, 59, 83, secondo, terzo, quarto e quinto comma, dell’attuale normativa per l’elezione della Camera dei deputati, stabiliscono:
– che il voto sia espresso dagli elettori soltanto a favore delle “liste concorrenti”;
– e che, mediante l’artificiosa e incostituzionale previsione di un così detto “premio di maggioranza”, sono automaticamente attribuiti 340 seggi della Camera dei deputati alla lista che abbia ottenuto anche un solo voto in più delle altre.
8. A loro volta, gli articoli 14, 16, 17, 19 e 27 della normativa per l’elezione del Senato della Repubblica stabiliscono:
– che il voto può essere espresso dagli elettori soltanto a favore delle liste “tracciando a matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta”, senza che, peraltro, sia espresso il voto diretto uninominale ai singoli candidati;
– e che, inoltre, mediante l’artificiosa e incostituzionale previsione di un così detto “premio di maggioranza”, alla lista che abbia ottenuto anche un solo voto in più delle altre viene automaticamente attribuito il 55 per cento dei seggi del Senato assegnati alla Regione, con arrotondamento all’unità superiore.
9. Infine, l’articolo 14/bis, terzo comma, del D.P.R. n. 361 del 1957, come modificato nel testo vigente dalla Legge n. 270/2005, neutralizza e sopprime le peculiari funzioni del Presidente della Repubblica previste dalla Costituzione repubblicana sulla nomina del Presidente del Consiglio..
10. Tali essendo, in sintesi, gli aspetti innovatori della disciplina introdotta dalla Legge n. 270/2005, si rende necessario valutarne la conformità alla Costituzione e, ove l’esame da parte del Giudice delle leggi risulti negativo, codesto Tribunale dovrà trarne le dovute conseguenze pronunciando sulla domanda che l’attore, essendo cittadino elettore, propone a tutela del proprio diritto di libera e diretta manifestazione del proprio voto.
Il paragone tra l’essenza del diritto elettorale attivo garantito costituzionalmente e la nuova normativa, al fine di individuare se essa sia o non conforme alla Carta fondamentale dello Stato, va condotto in primo luogo in relazione al secondo comma dell’articolo 48 della Costituzione, il quale dispone che “il voto è personale ed eguale, libero e segreto”: ciò sta a dire che, con l’espressione “voto libero”, quella norma intende sottolineare che gli Organi dello Stato, le leggi elettorali e l’intero Ordinamento devono garantire ad ogni cittadino la possibilità di esprimere la determinazione elettorale nei confronti del candidato direttamente senz’alcuna intermediazione e in piena libertà, sì da essere una manifestazione spontanea di opinione, formatasi attraverso procedure di persuasione, e non mediante procedure diverse, improprie e talora coercitive.
Trattasi, in sostanza, della libertà intesa in senso oggettivo, che comprende imprescindibilmente la possibilità, offerta all’elettore, di scegliere tra più candidati poiché, qualora così non fosse, la libertà sarebbe gravemente compressa e mortificata proprio nella sua funzione di esercizio di attività selettiva del destinatario del consenso elettorale.
11. Ora, mentre il D.P.R. n. 361 del 1957 rendeva certo lo svolgimento di quella funzione, stabilendo dettagliatamente, agli articoli 59, 60 e 61, le modalità di manifestazione del voto di preferenza, la nuova disciplina sottrae del tutto all’elettore la potestà di esprimere il proprio voto di preferenza per i candidati compresi nella lista votata, il che porta a concludere che la modifica introdotta contrasta con l’articolo 48 della Costituzione, relativamente alla cui valenza la Corte Costituzionale, con la sentenza 2/10 luglio 1968 n. 96 ha testualmente statuito che “in materia di elettorato attivo l’art. 48, secondo comma, della Costituzione ha carattere universale e i principi, con esso enunciati, vanno osservati in ogni caso in cui il relativo diritto debba essere esercitato”.
12. Ulteriore contrasto con l’articolo 48 della Costituzione è inoltre rinvenibile nelle disposizioni introdotte dalla richiamata Legge n. 270 del 2005 riguardanti l’arbitraria previsione del così detto “premio di maggioranza” mediante l’attribuzione automatica, alla “lista” che abbia avuto anche un solo voto in più delle altre liste concorrenti, di 340 seggi della Camera dei deputati e del 55% dei seggi del Senato assegnati alla Regione.
Invero, per avvalorare la censura di incostituzionalità che affligge quelle norme, per evidente violazione del secondo comma dell’art. 48 della Costituzione (il voto è …… eguale) appare adeguato e sufficiente in questa sede il richiamo alla motivazione con la quale, nella fase procedimentale consistente nel controllo di “legittimità-regolarità” della nota proposta referendaria, la Corte Costituzionale si è pronunciata.
Difatti, nella nota sentenza n. 15 del 2008, la Corte, pur consapevole di non potere esprimere in quella sede un giudizio anticipato di incostituzionalità delle anzidette disposizioni, dopo avere premesso che “l’assenza di una soglia minima per l’assegnazione del premio di maggioranza è carenza riscontrabile già nella normativa vigente che, giova ricordarlo, non impone coalizioni, ma le rende possibili”, precisa che “L’abrogazione richiesta dal quesito referendario avrebbe, per esplicita ammissione dei sostenitori dell’inammissibilità, solo l’effetto di rendere più probabile l’attribuzione dei 340 seggi ad una lista con un numero di voti relativamente esiguo. Anche una coalizione di piccoli partiti potrebbe, ad esempio, superare con minimo scarto liste singole corrispondenti a partiti più consistenti non coalizzati ed accedere in tal modo, con una bassa percentuale di voti, al premio di maggioranza”.
Pertanto, la sentenza soggiunge testualmente che “L’impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale, non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi”.
Con analoga motivazione la Corte si è espressa, “mutatis mutandis”, nella sentenza n. 16 del 2008, concernente la normativa per l’elezione del Senato della Repubblica.
Pertanto, pur doverosamente contenute nell’ambito della fase procedimentale attinente alla verifica della legittimità-regolarità di quelle proposte referendarie, le motivazioni delle sentenze della Consulta lasciano agevolmente dedurre che la normativa di cui si tratta appare viziata da illegittimità costituzionale, in quanto consente che le maggioranze non siano autentica espressione del voto manifestato dal corpo elettorale (il voto è …… eguale), ma che si formino in maniera del tutto abnorme e in violazione della regola costituzionale posta dal secondo comma dell’art. 48, cioè in base ad un quid pluris, mediante l’irragionevole attribuzione di un premio secondo un criterio arbitrario, irrazionale o casuale, con l’aggravante dell’assenza di una soglia minima di suffragi.
Come è consentito argomentare dalla stessa motivazione, questo sistema si presenta in aperto contrasto con il principio di cui all’articolo 48 della Costituzione, circa l’eguaglianza, anche sostanziale, del voto personale di ciascun elettore, essendo congegnato in modo tale da premiare formazioni politiche sebbene meno rappresentative, con grave distorsione della volontà degli elettori, della rappresentanza politica e dell’assetto e del funzionamento delle Camere.
13. Le censurate disposizioni introdotte dalla Legge n. 270/2005 violano, altresì, gli articoli 56, 58, 67 e 138 della Costituzione.
Il primo comma dell’articolo 56 della Costituzione dispone “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.”;, e il primo comma dell’articolo 58 della Costituzione dispone: “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.”.
Orbene, suffragio diretto significa che non vi debbono essere intermediazioni tra il corpo elettorale (il singolo elettore) e i suoi rappresentanti (gli eletti): gli elettori debbono poter scegliere direttamente e personalmente i propri rappresentanti. Del resto, il fatto che lo stesso art. 56 Cost., 4° comma, stabilisca che la ripartizione dei seggi della Camera si effettua in base alla popolazione di ogni singola circoscrizione elettorale (“…dividendo il numero degli abitanti della Repubblica….per seicentodiciotto e distribuendo i seggi …sulla base dei quozienti interi …) conferma il principio, costituzionalmente garantito, di rappresentanza diretta degli eletti nei confronti del corpo elettorale.
Ugualmente, il fatto che l’art. 48, 2° comma, della Costituzione stabilisca che il voto è “personale”, vuol dire che l’esercizio del diritto di voto non può essere delegato, né ceduto ad altri.
Conferma ulteriore di quanto sin qui evidenziato si ha nell’articolo 67 della Costituzione, che stabilisce che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ma, in plateale violazione di questa norma costituzionale, le vigenti leggi elettorali qui censurate prevedono l’esatto contrario della regola posta dall’art. 67. Esse infatti, attribuendo rilevanza all’ordine di inserimento dei candidati nelle medesima lista (ordine di inserimento deciso dagli organi di partito) ed eliminando il voto di preferenza, hanno con un sol colpo sottratto all’elettore il diritto di scelta del candidato e lo hanno affidato agli organi di partito conferendo a costoro la designazione di coloro che, nell’ambito della medesima lista, devono essere nominati rispetto agli altri che non devono essere nominati, ancorché inseriti nella medesima lista dei candidati. In altri termini, la decisione di preferire Tizio a Caio è esclusivamente nelle mani degli organi del partito e ciò determina una dipendenza diretta dell’eletto, un effettivo e concreto suo vincolo di mandato nei confronti degli organi del partito che lo hanno prescelto, vincolo di mandato che contrasta frontalmente con la previsione dell’art. 67 della Costituzione.
14. Sotto un ulteriore profilo, tutte le rammentate innovazioni introdotte con la Legge n. 270/2005 – sia quelle che sottraggono all’elettore la scelta dei candidati da eleggere, imponendogli di accettare in blocco la ”lista“, sia quelle che impongono l’inserimento del nome di un capo nella scheda elettorale , sia quelle che attribuiscono il 55% dei seggi della Camera e del Senato alla lista che abbia ottenuto un solo voto in più delle liste concorrenti – costituiscono violazione anche dell’art. 138 della Costituzione, poiché senza avere fatto ricorso al procedimento di revisione della Costituzione previsto dall’art. 138, con una semplice Legge ordinaria sono stati limitati ed incisi i diritti costituzionalmente attribuiti ai singoli elettori.
A questo proposito, occorre, infatti, ricordare che il vigente impianto costituzionale è fondato su una Costituzione rigida. Nel nostro ordinamento costituzionale il divieto di revisione costituzionale non riguarda soltanto ”la forma repubblicana” di cui all’art. 139 della Costituzione, ma concerne anche l’intangibilità dell’ordinamento democratico. A salvaguardia di tutto ciò i costituenti posero l’articolo 138 della Costituzione, il cui contenuto risulta travolto e svuotato di ogni valore per effetto di una semplice Legge ordinaria elettorale che trasforma una minoranza uscita dalle urne in maggioranza assoluta addirittura del 55 % dei componenti del Parlamento. Con la conseguenza che, con l’appoggio di altra minoranza pari al solo 11 % delle Camere, si raggiungerebbe fittiziamente una apparente maggioranza di due terzi capace di modificare la Costituzione, con sostanziale violazione dell’art.138. E questo può realmente avverarsi, se si considera che una maggioranza relativa del il 37,4% dei voti validi, corrispondente al il 35,9% dei votanti e al 28,9% degli aventi diritto (cioè un terzo degli aventi diritto) uscita realmente dalle urne, viene trasformata in maggioranza assoluta del 55% ed è in grado di allearsi con un gruppo che abbia ottenuto solo l’11% dalle urne. In questa situazione, realisticamente possibile, due minoranze che insieme rappresenterebbero realmente circa 46,9 % dei votanti verrebbero fittiziamente trasformate in maggioranza di addirittura due terzi, per effetto dell’irragionevole attribuzione del premio di maggioranza previsto dalla Legge n. 270/2005 senza la previsione di una soglia minima ovvero senza la previsione che il premio di maggioranza non debba valere per computare la maggioranza prevista dall’art. 138 della Costituzione. In altri termini, il complesso delle modifiche introdotte dalla Legge n. 270/2005 ha alterato la sostanza della garanzia del procedimento di revisione costituzionale previsto dall’articolo 138 della Costituzione, poiché consente che una effettiva e reale minoranza uscita dalle urne sia posta in grado di modificare da sola la Costituzione e senza la necessità di sottoporre la modifica costituzionale al referendum popolare. Il vigente regime democratico impone che le modifiche della Costituzione non possono essere fatte unilateralmente da una minoranza parlamentare, ma impone il concorso effettivo di una maggioranza reale e fortemente qualificata (due terzi dei rappresentanti realmente eletti direttamente dal popolo). Cioè richiede una maggioranza qualificata effettiva e non fittizia creata con Legge Ordinaria.
15 Non di minore rilievo è la censura di incostituzionalità che affligge l’articolo 14/bis del D.P.R. n. 361 del 1957, inserito dalla Legge n. 270 del 2005: quella norma, al terzo comma, dispone che “I partiti o gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare, depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.
“Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione”.
La violazione del principio di ragionevolezza, e anzi la irragionevolezza intrinseca dell’art. 14/bis per violazione degli art. 92 e 138 della Costituzione, e la lesione delle prerogative del Presidente della Repubblica, in ordine alla libera scelta del Presidente del Consiglio, appare quanto mai evidente.
La disamina di questo stranissimo articolo della Legge elettorale dovrebbe partire proprio da questo secondo comma, che rappresenta un palese lapsus freudiano del legislatore ordinario determinato dalla consapevolezza di avere sostanzialmente svuotato di ogni contenuto il secondo comma dell’art. 92 della Costituzione, “secondo comma” la stabilisce che “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta di questi i ministri”.
A parte ogni considerazione sul fatto che il citato articolo 14/bis avrebbe dovuto, per l’implicita finalità che racchiude, essere adottato mediante norma di revisione costituzionale in senso aggiuntivo e forse anche parzialmente derogativo, soggetta al procedimento previsto dall’articolo 138 della Costituzione, resta certo che, pur nella sua compendiosa sommarietà, il secondo comma dell’articolo 92 non ingenera dubbi sul concetto che quella della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri costituisca una prerogativa Costituzionale ed una funzione Costituzionale istituzionale esclusiva ed intangibile del Presidente della Repubblica, che la esercita sia attraverso provvedimenti formali, quali l’incarico e la nomina vera e propria, sia mediante una prassi consuetudinaria, consistente nell’osservanza costante ed uniforme di una regola di condotta, compiuta nella convinzione della sua rispondenza ad una esigenza istituzionale e Costituzionale.
Nel complesso e composito procedimento della nomina del Governo, la prassi consuetudinaria non è meno rilevante del provvedimento sostanziale di nomina, giacché si manifesta nelle “consultazioni” di personalità appartenenti al Parlamento, di presidenti o segretari dei partiti politici, che siano in grado di fornire indicazioni ed orientamenti in ordine alla verifica delle possibilità della formazione di una maggioranza parlamentare che dia la fiducia a un che sia in primo luogo Governo garante della imprescindibile stabilità e legalità costituzionale dell’ordinamento.
A ciò si aggiunga che la doverosità delle “consultazioni” si rinviene nel collegamento dell’articolo 92 della Costituzione con il successivo articolo 94, in virtù del quale la nomina del Presidente del Consiglio deve cadere sulla personalità idonea, nella prospettiva della fiducia parlamentare.
Dalle suesposte considerazioni discende dunque che, in base alla nuova legislazione elettorale, il Presidente della Repubblica non potrebbe contraddire le risultanze delle consultazioni elettorali e che le sue funzioni si risolverebbero in un vuoto cerimoniale, che potrebbe anche impedirgli di conferire, mediante le “consultazioni”, un secondo o un terzo mandato.
16. Infine, la violazione dell’art. 117, primo comma della Costituzione si evidenzia sotto l’ulteriore profilo che l’invocato diritto di ciascun cittadino ad esprimere liberamente e compiutamente il proprio voto, nonché il divieto di limitare questo diritto, trovano tutela anche nell’articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nel fissare la portata e l’interpretazione dei questo articolo, la Corte di Strasburgo ha avuto l’occasione, anche recentemente (sentenza Yumak, del 30 gennaio 2007, paragrafo 65 e ss.), di ribadire i principi che devono presiedere alla normativa degli Stati democratici che disciplina l’esercizio del voto popolare, statuendo “che le limitazioni non riducano i diritti di cui si tratta al punto di disattenderli nella loro sostanza stessa e di privarli della loro effettività, che perseguano uno scopo legittimo e che i mezzi utilizzati non si rivelino sproporzionati (Mathieu-Mohin e Clerfayt citata, paragrafo 52). In particolare, nessuna delle condizioni previste all’occorrenza deve ostacolare la libera espressione del popolo sulla scelta del corpo legislativo – altrimenti detto, esse devono riflettere, o non contrastare, lo scopo di mantenere l’integrità e l’effettività di una procedura elettorale mirante a determinare la volontà del popolo a mezzo del suffragio universale (Hilbe c. Liechtenstein (dec.) n. 31981/96, CEDU 1999-VI, e Melhitchenko c. Ucraina, n. 17702/02, paragrafo 56, CEDU 2004-X).” In altri termini, ogni deroga al principio del libero esercizio del voto popolare deve conciliarsi con i principi sottesi dall’articolo 3 del Protocollo n. 1. E sull’incidenza della C.E.D.U. nel nostro Ordinamento e delle sentenze della Corte di Strasburgo si richiamano le sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, con le quali la Consulta ha statuito che il loro mancato rispetto costituisce violazione del primo comma dell’art. 117 della Costituzione.
17. Ed è appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale con le citate sentenze n.348 e 349 del 2007 ha imposto ai Giudici di proporre (anche d’ufficio) il giudizio di costituzionalità incidentale, per violazione del primo comma dell’art. 117 della Costituzione, tutte le volte in cui la violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla CEDU dedotta in giudizio appare rilevante ai fini della decisione del merito e non manifestamente infondata. Come si vede nel nostro ordinamento giuridico oggi finalmente esiste, per merito della stessa Corte Costituzionale, il “diritto al ricorso effettivo” previsto sia dal novellato articolo 111 della Costituzione (in tempi ragionevoli) e sia dall’art. 13 della CEDU. Si è trattato di un balzo di civiltà giuridica notevole, che va adeguatamente utilizzato. E’ questa la strada istituzionale indicata espressamente dalla Corte Costituzionale nelle recenti sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, dove, sollevando i medesimi dubbi di incostituzionalità delle vigenti leggi elettorali come modificate dalla Legge n. 270/2005, la Consulta ha detto che su dette questioni essa deve essere adita (quasi chiedendo esplicitamente che ciò fosse sollecitamente fatto) attraverso “le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi.”.
18. L’attore ha voluto, con il presente atto, seguire ed utilizzare questo “diritto al ricorso effettivo” indicato dalla Corte Costituzionale, e chiede, di conseguenza, che codesto Tribunale Civile di Milano, una volta evidenziata la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza, investa la Corte Costituzionale per l’esame delle questioni d’incostituzionalità dedotte:
a) quanto all’elezione della Camera dei Deputati, la questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell’articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U. – degli articoli 1, primo comma, 4, comma secondo, 59, 83, commi 2, 3, 4 e 5, del D.P.R. n. 361 del 1957 nel testo attualmente vigente, nella parte in cui prevedono che il voto può essere espresso dagli elettori soltanto a favore delle “liste di candidati concorrenti” e non consentono il voto diretto ai singoli candidati concorrenti e inoltre prevedono l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento di 340 seggi della Camera dei Deputati;
b) quanto all’elezione del Senato della Repubblica, la questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell’articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U – degli articoli 14, 16, 17, 19, 27, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 nel testo attualmente vigente, nella parte in cui prevedono che il voto può essere espresso dagli elettori soltanto a favore delle liste “tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta” e non consentono il voto diretto uninominale ai singoli candidati e inoltre prevedono l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento del 55 per cento dei seggi del Senato assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore.
c) quanto al potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, la questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione – dell’articolo 14/bis, comma 3, del D.P.R. n.361 del 1957 nel testo vigente, nonché degli articoli 8, e 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 nel testo attualmente vigente, nella parte in cui dispongono che il voto dell’elettore vale anche come indicazione dell’unico capo della coalizione nella persona che figura già inserita nella scheda elettorale.
19. Poiché l’oggetto della causa non coinvolge alcuna questione di fatto, ma concerne soltanto una questione di puro diritto, l’attore ritiene che non occorra disporre mezzi istruttori ulteriori oltre al richiesto rinvio alla Corte Costituzionale. Di conseguenza non l’attore non chiede l’ammissione di nessun mezzo probatorio.
20. Sulla base di tutti i suesposti motivi, l’attore confida nell’accoglimento delle conclusioni con il presente atto formulate.
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Si dichiara che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 (esenzioni) del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dell’art. 1 dell’allegato B (atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il presente giudizio promosso a tutela dell’esercizio dei diritti elettorali non è soggetto al contributo unificato

Milano, 3 novembre 2009
Avv. Aldo Bozzi “”

– che nel giudizio, iscritto al n. RG 8027/2009, si sono costituite le Amministrazioni convenute, resistendo alla domanda;
– che nell’udienza di comparizione, tenutasi il 31 marzo 2010, l’attore ha insistito affinché, stante la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, il Giudice Unico promuova il giudizio di costituzionalità come prescritto dall’art. 23 della Legge n. 87/1953:
“Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.”;

– che, viceversa, il Giudice Unico ha differito la causa all’udienza del 2 febbraio 2011, per la precisazione delle conclusioni;
– che, il qui interveniente volontario è anch’esso cittadino italiano, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano con tessera elettorale n. 055111127 (doc. 1), nel quale ha la residenza, e che, di conseguenza, anch’egli, al pari dell’attore avv. Aldo Bozzi, è titolare del diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente garantito nel suo esercizio, che risulta leso dal vigente Testo Unico delle Leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, e dal D.L.vo 20 dicembre 1993 n. 533 e successive modificazioni, recante le norme per l’elezione del Senato della Repubblica, come modificati ed integrati con la Legge 21 dicembre 2005 n. 270;
– che, pertanto, al pari dell’attore avv. Aldo Bozzi, il qui interveniente volontario intende ottenere la tutela giurisdizionale del proprio diritto sostanziale di esercitare il diritto di voto nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli articoli 1, 2, 48, 56, 58, 67 e 117, primo comma, della Costituzione e dell’art. 3 della Convenziona Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
tutto ciò premesso, l’avv. Felice C.Besostri, che agisce in proprio e sta in giudizio personalmente, ai sensi dell’articolo 86 del c.p.c., interviene volontariamente in giudizio, con il deposito della presente comparsa, al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate dall’attore, che fa proprie come segue
CONCLUSIONI
“Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:
– previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall’attore e che vengono dedotte anche con presente atto d’intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,
– accertare e dichiarare il diritto dell’attore e del qui interveniente, cittadini italiani ed elettori iscritti ciascuno nelle liste elettorali del Comune della loro rispettiva residenza – di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio, quanto all’elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell’articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all’elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell’articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;
– in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il ricorso è promosso unitamente nell’interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l’unico vantaggio che l’interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovvii alle illegittimità della legge elettorale vigente e pertanto con compensazione delle spese.

Si deposita:
doc. 1 la fotocopia della tessera elettorale del qui interveniente.

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Si dichiara che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 (esenzioni) del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dell’art. 1 dell’allegato B (atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il presente giudizio promosso a tutela dell’esercizio dei diritti elettorali non è soggetto al contributo unificato

lì Milano, 30/11/2010
Avv. Felice C.Besostri