di Felice Besostri |

Il prof. è uno dei tanti candidati alla Presidenza della Repubblica. E’ un suo diritto, come cittadino italiano con 50 anni compiuti (art.84 Cost.). Se eletto alla suprema funzione la assolverebbe con disciplina e onore (art. 54 Cost.) Se il successore di Mattarella è scelto da questo p(P)arlamento, un candidato sgradito al M5S, per essersi pronunciato per il NO, non ha chances. Se è eletto da quello decapitato il candidato dovrà piacere al cdx. Basta saper aspettare il semestre bianco, che inizierà il 2 agosto 2021, per strologare.

La procedura referendaria è stata illegittima per violazione degli artt. 72 c.1 e c.4 Cost. perché le norme sull’election day, comprensivo del referendum, non sono state votate una per una dalle Camere con una procedura normale (cfr. Lodo Lotti pur trattandosi di materia costituzionale ed elettorale. Il voto di fiducia sull’articolo unico di conversione del decreto legge n. 26/2020 ha impedito, che nell’approvazione finale la Camera, Senato della Repubblica, esaminasse gli art. 1 bis e 1 ter aggiunti dalla Commissione Affari della Camera dei Deputati, in violazione, per la parte relativa al referendum costituzionale ex art. 138 Cost.,dell’art. 77 Cost. nell’interpretazione data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.32/2014 (estensore Cartabia).

L’accenno svolto in sede di pregiudiziale non costituisce esame  nel merito degli articoli aggiuntivi. Senza i SÌ delle regioni chiamate al voto l’effetto confermativo non ci sarebbe stato, come pure dei voti espressi nel giorno 21 settembre in violazione dell’art. 15 c. 2 legge n. 352/1970, che prevede il voto nella sola domenica come eccepito da alcuni elettori nei verbali delle sezioni elettorali 1220 e 381 di Milano, n. 1 di Pontey Val d’Aosta, n. 5 di Francavilla al Mare (Chieti), in 10 sezioni di Vicenza da un rappresentante di lista, a Napoli e a Trieste e quanti altri lo faranno sapere in questa lista anche al fine di un reclamo ex art. 23 legge n. 352/1970 all’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione.

L’informazione istituzionale è stata fuorviante ripetendo più volte al giorno ossessivamente sui canali RAI che si trattava di referendum “confermativo”, aggettivo estraneo al testo dell’art.138 Cost. e dell’art. 15 legge n. 352/1970. Il popolo si è espresso con chiarezza, ma questo non basta perché l’art. 1 c. 2 è perentorio “. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“!,

Quindi soggetto alla Costituzione e alle leggi e nel caso di specie vengono anche in gioco i limiti di violazione di principi costituzionali supremi, intangibili, come il principio di eguaglianza, anche da norme di rango costituzionale (sent. n. 1146/1988 Corte Cost.): una questione di cui fui presago nel lontano 1969 con la tesi “ Il controllo materiale di costituzionalità sulle  norme formalmente costituzionali nella Repubblica Federale Tedesca” con i proff. Paolo Biscaretti di Ruffìa e Valerio Onida”.

Pace e Bene alle donne e agli uomini di buona volontà.