«Per il Tar “l’approvazione graduale e differita di singoli progetti non può costituire il modo per esonerare l’ambito complessivo dell’intervento dalla valutazione di impatto ambientale” In un periodo in cui si approva la Carta Europea, alla sentenza del Tar va indubbiamente il merito di aver ribadito e valorizzato il valore preminente della normativa comunitaria ed il significato dell’appartenenza all’Unione Europea. E’ stata dunque respinta la tesi del Comune di Milano che, considerando che dal punto di vista strettamente letterale la normativa nazionale (e la normativa comunitaria?) assoggetta a VIA le sole “strade di SCORRIMENTO”, ha ritenuto che la mera denominazione Strada INTERQUARTIERE (peraltro attribuita con un atto amministrativo dello stesso Comune) fosse sufficiente per omettere ogni verifica dell’impatto dell’opera progettata sull’ambiente, come gli abati che nel Medioevo per rispettare formalmente il venerdì battezzavano “PESCE” un bel pezzo di “MANZO”.

Così come sono stati respinti i tentativi del Comune di Milano di negare, con censure puramente formali, il diritto dei cittadini di ricorrere avverso progetti che approvano un’opera pubblica destinata ad essere realizzata e a produrre effetti sul territorio in cui gli stessi abitano. Il Tar ha affermato che il diritto a ricorrere contro un’opera pubblica è connesso “al giudizio sulla astratta possibilità che la qualità di vita della popolazione insediata in loco subisca danni, in termini di possibili ricadute ambientali, per effetto delle scelte effettuate in materia di viabilità..:” La sentenza ha specificato che fino a quando non sarà fatta la valutazione di impatto ambientale i lavori non potranno cominciare. Gli espropri, che riguardavano anche le case di abitazione di alcuni cittadini, allo stato non potranno essere eseguiti. Il Comune di Milano proporrà presumibilmente appello avverso la sentenza del Tar. I cittadini auspicano invece che l’opera venga sottoposta a valutazione di impatto ambientale, evitando così di alimentare inutile ed ulteriore contenzioso e procrastinare la realizzazione dell’opera.

Avv. Felice Besostri