Non scherziamo!

Crediamo nella democrazia, apprezziamo la forma di governo parlamentare, senza criminalizzare quello presidenziale, quando sono forti i contrappesi istituzionali e un’opinione pubblica attenta frutto di un sistema informativo libero e indipendente, ma i parlamentari si devono meritare il rispetto, perché le funzioni pubbliche vanno esercitate con disciplina ed onore (art.54 Cost.). Se devono rappresentare la Nazione (art. 67 Cost.), non devono essere al servizio di interessi particolari, compresi i partiti di appartenenza, perché i partiti sono un libero strumento di associazione dei cittadini per concorrere a determinare con metodo democratico la politica nazionale (art. 49 Cost.) e non strumento di potere delle oligarchie partitarie etero-dirette dai poteri economici e finanziari e dalle corporazioni di ogni genere.
Il popolo italiano ha parlato il 4 dicembre ed ha sconfessato una revisione costituzionale approvata dalla maggioranza di questo Parlamento.

Questo Parlamento è lo stesso che, malgrado la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014 di annullamento sostanziale del Porcellum, è stato capace di approvare con tre voti di fiducia alla Camera e forzature regolamentari al Senato una legge elettorale, l’Italicum, sospettato di forti incostituzionalità da 5 tribunali della Repubblica: Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova. Questo è un Parlamento che ha proceduto a surroghe e sostituzioni dei suoi membri continuando ad applicare una legge annullata, anche dopo la pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

Questo è un parlamento dove parlamentari eletti con un premio di maggiorana incostituzionale sono stati decisivi per approvare le norme più controverse dell’Italicum e della revisione costituzionale. Questo è il terzo Parlamento eletto (2006, 2008 e 2013) con una legge elettorale incostituzionale: la Costituzione non è nel suo DNA. Potrà mettere mano ad una nuova legge elettorale soltanto dopo che la Corte Costituzionale abbia dettato, in seguito all’udienza del 24 gennaio 2017, chiari ed inequivoci principi, cui attenersi. Già nel 2008 con le sentenze n.15 e n. 16 la Corte Costituzionale aveva lanciato un chiaro monito su possibili incostituzionalità del Porcellum ignorate dalla XVIa e XVIIa legislatura e che sarebbe ancora in vigore se non ci fosse stata l’iniziativa di 27 cittadini elettori. La nuova legge elettorale non può essere l’ennesima dimostrazione dell’italico trasformismo.

Avv. Felice C. Besostri, coordinatore del gruppi avvocati antitalikum

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Riflessioni sulla legge elettorale

Bene fa Besostri a ribadire la centralità della legge elettorale quale pilastro fondamentale su cui poggia l’intera struttura democratica e strumento attraverso il quale si realizza la sovranità popolare in un sistema parlamentare.
Se crediamo, come chiunque sia in buona fede, che il principio della rappresentanza non possa essere sacrificato a quello della stabilità (e al massimo sia necessario cercare un equilibrio fra i due), è difficile negare che una legge elettorale accettabile non possa che ispirarsi al criterio proporzionale, eventualmente con limitate correzioni, ma mai tali da trasformare una minoranza in maggioranza.
L’orientamento proporzionale non esaurisce però l’argomento e non garantisce di per sé una reale rappresentatività della opinione pubblica, se non accompagnato da un potere effettivo degli elettori di scegliere i propri rappresentanti fra più candidati.
Comunque si affronti l’argomento, riemerge il tema della funzione dei partiti e della loro degenerazione, da strumento di partecipazione democratica dei cittadini (art. 49 Cost.) a comitati elettorali controllati o condizionati da ‘cordate’ o centri di potere economico interessati a occupare i centri decisionali dello Stato.
Diviene quindi essenziale assicurare una ragionevole equivalenza delle risorse comunicative fra le varie liste, in particolare sui mezzi di informazione pubblici (ma non solo) e, particolare in questa fase di rinnovamento del quadro politico, garantire eque condizioni di accesso alla competizione per nuove formazioni, che non dispongono delle risorse derivanti dal finanziamento pubblico a disposizione dei partiti storici, né di quelle investite da interessati sponsor ‘privati’.

Rimane il problema della ‘qualità’ etica o anche sono ‘tecnica’ degli eletti. Su questo versante non possiamo che rimetterci alla intelligenza e al senso di responsabilità civica degli elettori, nella speranza che, se posti in condizione di scegliere fra candidati/e diversi, scelgano quella/o più degna/o, indipendentemente dalle indicazioni dei partiti.
In effetti fra i problemi che sfuggono alla legislazione elettorale sono il criterio di selezione delle candidature, che non si risolve solo col divieto di candidare pregiudicati e/o inquisiti, e il trasformismo, che in troppi casi fa del seggio parlamentare un bene patrimoniale da mettere all’asta. In questo ultimo caso, pur tutelando l’assenza del vincolo di mandato, prevista all’art. 67 Cost, i regolamenti delle Camere potrebbero intervenire, impedendo ad esempio di aderire ad altri gruppi, escluso quello Misto.

Insomma, se è indispensabile opporsi a ingegnerie elettorali che tradiscano la volontà degli elettori, non possiamo nemmeno pensare che una ‘buona’ legge elettorale risolva da sola il problema della rappresentanza di quella ampia fascia di opinione pubblica responsabile e civile che, a mio avviso, è stata determinante per bloccare la ‘deforma’ renziana, ma è da tempo lontana da un dibattito politico asfittico e auto-referenziale.

Francesco Baicchi