UDIENZA BESOSTRI

Esattamente 12 anni fa eravamo in quest’aula per discutere dell’ammissibilità di altro referendum in materia elettorale, quello decisa con le sentenze n. 15, 16 e 17. A parte l’aula e l’argomento legge elettorale, l’unico punto in comune, non è la composizione della Corte integralmente rinnovata nel frattempo, ma per la cronaca la presenza del prof. Guzzetta, in spirito poiché, allora, come promotore del referendum non ammesso, ma oggi avvocato difensore dei promotori e la mia. Come allora assente il Governo una FORMA DI RISPETTO DEI PROMOTORI E DEL PARLAMENTO IN MATERIA ELETTORALE ALTAMENTE APPREZZABILE -RICORDANDO CALAMANDREI- SAREBBE STATA A ANCORA PIU’ APPREZZABILE il Governo (Gentiloni) e rispettoso dell’art. 72.4 Cost., almeno nell’interpretazione dell’allora Presidente Camera Nilde IOTTI nel suo famoso Lodo del 1981 se il Governo non avesse chiesto ed ottenuto ben 8 fiducie nelle votazioni finali della legge 165/2017. Il referendum del 2007/2008 riguardava limitate norme della legge n.270/2005 con quesiti distinti per Camera e Senato con conseguente attribuzione del consistete premio nazionale o regionale solo alla lista più votata e non più alla coalizione. Oggi un quesito referendario unico che riguarda innumerevoli abrogazioni parziali di norme, commi e/o periodi e persino singoli/e gruppi di parole o parole riferito ad entrambi i TT.UU. e agli artt. 3 di due leggi 51/2019 e 165/2017, norme di delegazione legislativa. Una pluralità o congerie di norme e leggi di difficilissima comprensione per i comuni elettori, ma anche per laureati in materie giuridiche in assenza di un testo coordinato con le modifiche e resterebbero, comunque punti oscuri indicati nell’atto d’intervento.

I promotori chiedono che il quesito sia dichiarato ammissibile, anche se non auto applicativo: un cambiamento radicale della vostra giurisprudenza, che avrebbe richiesto che l’auto remissione di una norma della n. 352/70 fosse pregiudiziale non una subordinata. .Le leggi n. 270/2005 e n. 52/2015 non erano leggi elettorali maggioritarie, nelle due tipologie codificate del plurality o del majority  (lasciamo da parte il voto singolo trasferibile), ma nella categoria delle leggi elettorali non proporzionali, che vista l’entità del premio  di maggioranza ed i presupposti per la sua concessione, assenza di soglia in voti o seggi ovvero ballottaggio tra le prime due mi sia concesso di definire sistemi elettorali proporzionali scorretti, cioè truffaldini: a loro confronto sono più onesti i sistemi maggioritari, perché i seggi per avere la maggioranza assoluta nel Parlamento vanno conquistati uno per uno, collegio per collegio , elettore per elettore. I candidati non sono eletti da un algoritmo a dispetto degli elettori del collegio, addirittura favoriti rispetto a candidati della loro stessa lista se candidati avversari, fortissimi nella loro circoscrizione, fanno parte di liste sotto soglia nazionale o quando i voti non eleggono nel loro collegio plurinominale tutti i seggi assegnati in rapporto alla popolazione per mancanza di eleggibili, artificialmente provocata, e quindi i seggi emigrano in ogni parte del territorio nazionale, come fossero biglie di un flipper impazzito. Alla Camera, a mia conoscenza, si è verificato in una dozzina di casi nel 2018, e in solo caso al SENATO con problemi di  compatibilità costituzionale con la “base regionale” prevista dall’art. 57COST.. Una questione che questa Corte dovrà dirimere il prossimo 8 aprile per un seggio siciliano emigrato in UMBRIA.

Quando una legge è a impianto proporzionale “esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, come ha statuito la  vostra sentenza n. 1/2014 con rifermento a sentenza del BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012, eliminato il fattore di distorsione, la legge elettorale diventa auto-applicabile e costituzionale. Una legge mista come la n.165 /2015 si può tentare con artifici e forzature, come nel caso presente, farla diventare maggioritaria, mai il contrario.  Più difficile anche far valere in un giudizio la sua incostituzionalità se non nell’ipotesi estrema di incostituzionalità totale, se questa Corte desse una interpretazione rigida dell’endiadi “in materia costituzionale ed elettorale” dell’art. 72 c. 4 Cost., La questione non è mai giunta all’esame di merito della Corte Costituzionale, quindi il legislatore è libero di attenersi ai precedenti, anche se la centralità del Parlamento nella produzione di norme aventi valore di legge e il suo monopolio nelle leggi elettorali e costituzionali, che è la regola, verrebbe indebolita con riflessi sugli stessi principi dello stato di diritto e di legalità -sul punto rinvio alla dottrina più recente citata nella memoria con la quale si sono costituiti gli interventori ad opponendum- sui quali si fonda il nostro ordinamento costituzionale, aggravandone la crisi, alla quale le leggi elettorali  incostituzionali con le quali si sono svolte le elezioni del 2006, 2008 e 2013  e di sospetta incostituzionalità, quantomeno non manifestamente infondata nel 2018, hanno dato un contributo decisivo e sostanziale.

Una crisi aggravata dal fatto che in 4 elezioni tutti i candidati eletti con la 270/2005 e quelli nella parte proporzionale con la 165/2017 lo sono stati con liste bloccate, non importa se lunghe o corte che fossero e che il voto obbligatoriamente congiunto tra collegio uninominale e lista o liste collegate in caso di coalizione -un obbrobrio in assenza  d’ogni vincolo programmatico e di capo politico non previsto dal nuovo  testo dell’art. 14 bis dpr n. 361- ha escluso i principi in materia di VOTO DESUMIBILI DALL’ART. 48 COST. E SUCCESSIVI ARTT.56.1 E 58.1 ( VOTO LIBERO PERSONALE e DIRETTO) e per i quali nessun candidato può essere danneggiato o favorito dal comportamento elettorale di elettori di altre circoscrizioni nelle quali non sia candidato, desumibili dai principi di un tribunale costituzionale di un ordinamento omogeneo al nostro – secondo la 1/2014- che sul voto ha un art. 38 GG (LEGGE FONDAMENTALE) perfettamente sovrapponibile al nostro art. 48 Cost.   la BVerfGE 121,266, -Decisione del Secondo Senato del 3 luglio 2008 nelle cause 2BvC 1/07, 2BvC,  7/07  in materia “Überhangmandate” Mandati aggiuntivi  NEL CASO DI SLITTAMENTO DEI delrghe del Parlamento all Governpspno iSEGGI  DA UN COLLEGGIO PLURINOMNALE AD ALTRO.

 VIOLA LA LIBERTA’ E PERSONALITA’ DEL VOTO il divieto di voto disgiunto sanzionato -a pena di nullità poiché esclude  la libertà di scelta tra candidato uninominale e una lista non collegata. L’insistenza su aspetti relativi alla legge elettorale deriva dalla convinzione che se le leggi elettorali sono “costituzionalmente necessarie” esse debbano essere necessariamente costituzionali. Per evitare la ferita di una legge elettorale incostituzionale ogni occasione è pertinente. Senza che allora la legge lo prevedesse il Tribunale Costituzionale Federale chiamato in appello a verificare la corretta applicazione della legge elettorale da parte del Bundestag decise con la  BVerfGE 16,130 del 22 maggio 1963 nel procedimento 2BvC 3/62  Wahlprüfungsverfahren gemäß Art. 41 GG     e § 48 Abs. 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, che non poteva adempiere al suo mandato costituzionale se non poteva controllare la costituzionalità della legge che doveva applicare.

Questo si chiede non di dare genericamente la voce al popolo, ma di ridargli il diritto di voto sottrattogli con la legge n. 270/2005 e mai più restituito, consentire alle coalizioni di proporre  candidature UNINOMINALI maggioritarie  in caso di ammissibilità O COMUNQUE con liste bloccate  rispetto alla 165/17 in caso di inammissibilità perpetua il furto o l’appropriazione indebita del diritto di voto da parte di partiti e gruppi politici organizzati, che hanno il monopolio senza regole delle candidature grazie alla mancata organica attuazione dell’art. 49 Cost. La maggioranza  in vista di questa Camera di Consiglio ha radicato in Commissione Affari Costituzionali A. C. 2329 che perpetua liste bloccate, ma più lunghe e pluricandidature. Per di più se nessuna legge elettorale nuova viene approvata, non osando il Governo ricorrere a voti di fiducia malgrado i consolidati precedenti di Camera e Senato sulla 52 e sulla 165, si applica la 165 sulla quale nella memoria e in uno specifico allegato si sono sollevate q.l.c. non manifestamente infondate e rilevanti al fine del giudizio e con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale Costituzionale federale tedesco pacifiche. Ci sono violazioni in tema di lingue minoritarie e di riequilibrio della rappresentanza di genere e del ruolo dell’Ufficio Elettorale Nazionale depotenziato in norme vigenti e di risulta.

Questa Corte è giudice unico e quindi  giudice a quo, se si vuol evitare zone od occasioni  franche dal controllo di costituzionalità per garantire la centralità del parlamento e parlamentari rappresentanti della Nazione, per consolidare il divieto di mandato imperativo, minacciato dalle liste bloccate. L’autoremissione è la via più trasparente, tuttavia un sentenza di inammissibilità, può fare un buon uso del precedente delle sentenze nn. 15 e 16 del 2008, ma facendo tesoro dell’inerzia del legislatore, che ha fatto orecchie da mercante agli avvertimenti garbati e persino di non dare attuazione alla sentenza n. 1/2014 per le surroghe o sostituzioni successive  alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Se insieme colla riduzione dei parlamentari venisse meno la base regionale della elezione Senato e la diminuzione dei delegati regionali per elezione Presidente Repubblica e fossero resi omogenei i corpi elettorali allora il premio di maggioranza nascosto nella 165, che consente anche a una forza o coalizione minoritaria del 30% omogeneamente distribuito nazionalmente, di controllare la Camera e persino il Parlamento in seduta comune, sarebbe un fatto esiziale per gli equilibri costituzionali e per lo stesso ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica.

UDIENZA PAOLINI

Grazie Signora Presidente,

Introduco il tema preliminare a me assegnato e cioè il contrasto costituzionale con gli artt. 70 – 76 – 77 Cost. come emergente dai quesiti referendari, svolgendo brevissime considerazioni di ordine generale, ma ovviamente a mio avviso pertinenti e non comprese negli scritti depositati.

La questione che ci siamo posti è il contrasto, a nostro avviso sussistente, tra i quesiti referendari ed i principi costituzionali contenuti nelle norme richiamate.

Ora il punto è – come abbiamo detto nella memoria – che gli astuti proponenti tentano di porre in essere una manovra sostanzialmente manipolativa veicolando una proposta referendaria denominata “abolizione del metodo proporzionale, nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominati nel sistema elettorale dalla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”, mediante un quesito concernente l’abrogazione contestuale e coordinata da parti di leggi diverse regolanti non già il “metodo” (parola usata  nell’intestazione del referendum) bensì la delega al governo per la definizione dei collegi.

Un considdetto ritaglio per sottrazione, di talchè la normativa residuale ad un esito referendario favorevole alla abrogazione possa consentire l’applicazione compiuta della struttura normativa o meglio ancora il corretto svolgimento della attività che le leggi oggetto di referendum intendevano (o intendono) disciplinare ma non così come pensate e redatte e approvate del legislatore e promulgate dal Presidente della Repubblica.

 Il ritaglio – se approvato – avrà, cioè, l’effetto di cambiare il metodo elettorale vigente, che non era – e non è – l’oggetto delle leggi sottoposte a referendum.

È una proposta che noi reputiamo priva dei requisiti della chiarezza e della omogeneità logica del quesito, insomma della semplicità essenziale per necessaria ed indispensabile per sottoporre questioni importanti quanto mai – e non ve n’è di più importante sul piano istituzionale di quella del metodo elettorale – ai cittadini.

Ai quali peraltro, queste domande dovrebbero essere rivolte, per una elementare norma di profilassi costituzionale, in momento scevro e distante da interessi elettivi immediati o prossimi (e ci rendiamo conto che è difficile nel nostro contesto) ma comunque con una visione alta, non condizionata da sondaggi sui benefici, in termini di seggi, derivanti dalla scelta di uno o altro metodo.

Ma queste sono le considerazioni di base che sostengono sul piano etico quelle che riteniamo efficacemente avanzate sul piano del diritto.

Dunque, la proposta referendaria, apparentemente definita come abolizione di un metodo elettorale, quello proporzionale, è, però, inerente la delega al governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, cioè una attività imprescindibilmente connessa alla compiuta applicazione del sistema elettorale.

Il referendum articolato nei quesiti che contestiamo intende però, in concreto, modificare l’impianto del sistema attraverso la surrettizia elisione dello strumento mediante il quale il voto dell’elettore può tradursi in una composizione proporzionale del consesso parlamentare e cioè il collegio plurinominale.

E nel farlo impinge – il proponente – in una serie di violazioni costituzionali non di poco conto.

Quelle che abbiamo sottoposto alla Corte con la nostra memoria e che in sintesi sono: il contrasto con l’art. 76, perché l’eliminazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine per l’esercizio della delega, (secondo la proposta di ritaglio dei commi 1 e 2 dell’art. 3 della legge 51/2019) sterilizza l’indefettibile principio del “tempo definito” entro il quale compiere l’atto legislativo delegato. Né può valere, a colmare la lacuna, l’escamotage dell’utilizzo del termine di 30 giorni previsto nel comma 1 dell’art. 3 della legge 165/2017 sia perché non elidendo qui il dies a quo nella formulazione del testo del richiamato comma, il termine è inevitabilmente perento,  e sia perché la delega di cui alla norma in esame è stata già esercitata con l’emanazione del d. lvo 12.12.2017 n. 189.-

Secondo l’art. 76 Cost. anche l’“oggetto” della delega deve essere “definito”. E nella Legge 51/2019 (nell’ambito della quale si propone di “ritagliare” l’art. 3) l’oggetto della delega era la determinazione dei collegi, oggetto mantenuto solo apparentemente, perché, come smaschera il titolo del referendum, la proposta espunzione dei passaggi relativi ai collegi plurinominali in sostanza cambia l’oggetto della delega da “determinazione del collegio” a “modifica del sistema elettorale”.-

Dunque ermerge, nel quesito, una manipolazione inammissibile dell’“oggetto definito” della delega.

 Così come appaiono non correttamente identificati i “principi ed i criteri direttivi” richiamando quelli della L. 165/2017, con una non consentita modifica a posteriori.

L’altra questione che poniamo è a nostro avviso di enorme spessore e riguarda l’interpretazione costituzionalmente corretta dell’istituto della delega legislativa che – per tempo limitato, e con oggetto definito – può essere conferita al Governo ma dalle Camere.

Con l’eventuale esito referendario favorevole alla proposta si aprirebbe la strada alla delega conferita non più dalle Camere – e cioè dai rappresentati del popolo cui appartiene la sovranità da esercitare nelle forme e nei limiti della Costituzione – ma del popolo stesso, per di più senza “tempo definito” e con oggetto “originale”  (cioè diverso da quello della legge sottoposta a referendum).-

Signor Presidente, sarebbe un fuor d’opera, per me, evidenziare in questa sede le conseguenze ed i pericoli di un precedente del genere, oggi dissimulato dietro formulazioni piene di rimandi e tecnicismi non percepibili dal cittadino ma evidentemente strumentale a svuotare le prerogative del sistema parlamentare, ancor più di quanto siano oggi mortificate, la separazione ed il corretto esercizio dei poteri e delle funzioni disegnate dall’architettura costituzionale di cui è dotato il nostro Paese.

Sarebbe un fuor d’opera e non lo farò. Sapendo che gli argomenti illustrati da chi parlerà dopo di me contribuiranno a rendere ancora più chiara la nostra richiesta e la nostra posizione che queste preoccupazioni sottendono, e che, come tutte quelle di tal genere, svaniscono solo nella affermazione del diritto costituzionale.

ALLEGATI: