di Felice Besostri |

In Italia vige una norma costituzionale senza pari in Europa: «La sovranità appartiene al popolo». Ma essa così prosegue: «che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Dunque…

In una democrazia rappresentativa, socialmente orientata, con forma di governo parlamentare, le forme principali in cui la sovranità viene esercitata dal popolo sono le elezioni parlamentari e i referendum, assieme alle elezioni amministrative per quanto riguarda Regioni e Comuni e un tempo le Province, che non sono state abolite: si è abolita la democrazia del voto popolare diretto nelle province.

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni (e non Province Autonome) e Stato sono le articolazioni istituzionali elettive rappresentative, che secondo l’art. 114 Cost., costituiscono la nostra Italia, una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Il popolo in quanto corpo elettorale è un potere dello Stato comunità, perché esercita la sovranità e perché da esso traggono legittimazione tutti gli altri poteri. Tuttavia, nell’esercizio del proprio potere il popolo incontra un limite invalicabile, costituito dalla Costituzione e dai suoi principi. Ad esempio, la Carta fondamentale definisce le leggi elettorali come leggi ordinarie, ma di una categoria speciale, perché all’art. 72.4 vengono accomunati «i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale» prescrivendo che la loro approvazione rispetti particolare procedure garantite. Una norma alle quale i voti di fiducia sulle leggi elettorali Italicum e Rosatellum hanno inferto ferite non ancora rimarginate.

Nella nostra carta fondamentale, dunque, è presente una chiara indicazione contro ogni degenerazione plebiscitaria e populista, nelle quali il richiamo continuo al popolo diventa lo strumento per negare o limitare i diritti democratici fondamentali del popolo stesso. Invece di voler dare la voce al popolo, che in democrazia se la prende da solo, bisognerebbe restituirgli il diritto di voto, che gli è stato rubato nel 2005 con il famigerato Porcellum e mai più restituito, anzi il furto è stato consolidato con il Rosatellum, che con la legge 51 del 2019 è stato reso applicabile anche al Parlamento drasticamente ridotto.

Concordo con la professoressa Alessandra Algostino, quando scrive che “La previsione di una riduzione così drastica del numero dei parlamentari incide sulla rappresentanza, sulla sovranità popolare e sulla democrazia sotto diversi aspetti” e che “Riducendo il rapporto fra cittadini e parlamentari, si incide sulla rappresentanza, sia da un punto di vista quantitativo sia da un punto di vista qualitativo”. Infatti, secondo la Costituzione è pacifico che “L’Italia è una Repubblica democratica” (art.1.1), nella quale “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita” (art.1.2), come corpo elettorale partecipando all’elezione di un Parlamento, in cui ogni suo membro “rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.” (art.67). Già, perché nel frattempo la riforma Quagliariello/Calderoli per il taglio dei parlamentari, che implica la revisione costituzionale degli articoli 56, 57 e 59 della Carta, e porta il numero dei deputati da 630 a 400 e quello dei senatori elettivi da 315 a 200, è stata approvata dal Parlamento.

Essa ha avuto impulso con la prima approvazione in Senato il 7 febbraio 2019 per concludersi con la seconda approvazione della stessa Camera l’8 ottobre 2019.  Otto mesi, in realtà cinque tenendo conto dei tre mesi di intervallo obbligatorio tra prima e seconda deliberazione di ogni Camera, per una riforma ordinamentale, molto più devastante di quanto i tre articoli toccati potrebbero lasciar immaginare. Senza la coraggiosa iniziativa di 71 senatori, che entro tre mesi dalla approvazione della legge in Parlamento hanno formulato la richiesta – come previsto dalla Costituzione all’art. 138 – di indire un referendum confermativo, la riforma sarebbe già entrata in vigore.

L’unica altra possibilità per respingerla, in caso di assenza di referendum confermativo, sarebbe stata quella di un intervento del Presidente della Repubblica, che può optare per un rinvio motivato di una legge alle Camere, come previsto dall’art. 74 della Costituzione. Ebbene, un motivo al quale il Presidente Mattarella avrebbe potuto fare riferimento c’è. Trattasi della nuova formulazione del terzo comma dell’art. 57 della Carta fondamentale, come previsto dal testo approvato in Parlamento. Tale formulazione, come vedremo al termine del nostro ragionamento, è palesemente incostituzionale. Partiamo innanzitutto dal testo della Costituzione.

Ad oggi, l’art. 57 comma 3 recita: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno». Secondo la modifica costituzionale fortemente voluta dal M5S, esso verrebbe così riformulato: «Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno». Nel progetto di riforma vengono dunque equiparate le Province autonome alle Regioni al fine dell’attribuzione di un numero minimo di senatori ridotto da 7 a 3. Un escamotage per favorire il Trentino-Alto Adige, per sottrarlo – pur senza mai nominarlo esplicitamente – al destino generalizzato di una riduzione del 36,50% della rappresentanza. Difatti è l’unica Regione del gruppo beneficiario del precedente numero minimo di 7 senatori a subire la riduzione di un solo seggio (potendo contare su due Province autonome al suo interno meritevoli ognuna di un minimo di 3 senatori), una diminuzione della rappresentanza corrispondente al 14,28%, mentre il numero minimo di senatori per le altre Regioni (Molise e Val d’Aosta esclusi) è stato ridotto del 42,85%.

Sia chiaro, per sollevare una questione di costituzionalità la legge 83 del 1957 richiede soltanto che essa non sia «manifestamente infondata». A questo proposito dobbiamo ricordare che l’art. 57 della Costituzione, nella parte in cui indica che il Senato sia eletto «a base regionale», non è stato modificato. Inoltre, l’assegnazione dei senatori continuerebbe ad essere effettuata «in proporzione alla popolazione», delle Regioni e ora anche delle Province autonome. Questi elementi resterebbero intatti.

Ma, questo è il punto, a differenza dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e dallo Stato, le Province autonome non sono parti costitutive della Repubblica, come si è già detto e si evince dall’art. 114 della Costituzione, che evita proprio di menzionarle.

Inoltre, la presenza di una minoranza tedesca nella Provincia di Bolzano non giustifica certo un trattamento preferenziale perché le minoranze linguistiche friulane e sarde – ad esempio – sono molto più consistenti, e ad esse viene riconosciutala medesima tutela in norme statutarie o di attuazione dello Statuto speciale. E ancora: Calabria, Sardegna, Marche, Liguria, Abruzzi e Friuli-Venezia Giulia sono tutte più densamene popolate di Trentino-Aldo Adige (1.072.276 abitanti ad inizio 2019, dati Istat, poco più del 1.029.475 del censimento 2011), ma avrebbero un minor numero di senatori o tuttalpiù pari, come accadrebbe per la Calabria (1.947.131 abitanti), che ospita quasi il doppio degli abitanti della Regione settentrionale favorita dalla riforma.

Per questi motivi la violazione degli articoli 3 («Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge»), 48 («Il voto è personale ed eguale») e 51 («Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza») della Costituzione pare di solare evidenza.

È per questo che il taglio dei Parlamentari non deve entrare in vigore. Il modo più semplice è votare un bel NO.

L’esito non è scontato, se ci sarà condizione di parità per argomentare nei mezzi di comunicazione di massa. Ogni NO è un mattoncino per la costruzione di una sinistra costituzionale, che nel nome di Matteotti, Gramsci, Gobetti e dei Fratelli Rosselli sia argine al nazionalismo xenofobo e presidio intransigente e riformatore della democrazia.