La difesa della Costituzione è una parola d’ordine, che non mobilita, perché non motiva, chi, a Costituzione vigente, non è soddisfatto del suo stato e, ancora di più, è preoccupato del futuro suo, dei suoi figli e dei suoi nipoti.
Le diseguaglianze relative tra il 10% dei più ricchi e il 50% della popolazione sono aumentate, il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti è diminuito negli ultimi 20 anni, caso unico in EUROPA ad eccezione dei greci, e diminuirà ancora, insieme a quello dei pensionati con la crescita dell’inflazione, i cui fattori non sono sotto il controllo dei singoli stati nazionali.

La difesa della Costituzione non può essere un appello periodico per giustificare il voto di raccolta e il voto utile per far dimenticare chi ha messo in pericolo la Costituzione, con un’azione sistematica, continua e duratura pluridecennale di mancata attuazione a cominciare dal Titolo III, Rapporti economici, della sua Parte Prima, dei diritti fondamentali degli individui garantiti dal Titolo II, Rapporti etico-sociali, in primis della salute come interesse della collettività (art. 32 Cost.) e dell’istruzione (art. 34 Cost.) e dal Titolo IV, Rapporti politici, che sono l’espressione privilegiata e concreta del Titolo I, Rapporti civili, in una democrazia rappresentativa e dei suoi PRINCIPI FONDAMENTALI, dove la sovranità appartiene al popolo, che la esercita (art. 1 c. 2 Cost.), non composto da una massa indistinta ma da persone, cui sono riconosciuti e garantiti diritti inviolabili sia come singoli e come formazioni sociali (art. 2 Cost.) e soprattutto che hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, ma non in astratto.

Infatti, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3 Cost.).

Non è un caso che la Repubblica, fondata sul lavoro, subito dopo (art. 4 Cost.) riconosca il diritto al lavoro e promuova le condizioni per renderlo effettivo.
L’organizzazione dei poteri pubblici è, o meglio dovrebbe essere, coerente con questi principi e quindi tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi e quelli che esercitano funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore (art. 54 Cost.).
Nella Costituzione c’è una coerenza tra i diritti ed i doveri, soltanto se il voto è libero, eguale e personale (art. 48 Cost.) e tutti si possono candidare in condizioni di eguaglianza (art. 51 Cost.) ha senso che l’art. 67 Cost. affermi che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, perché ne risponderà di fronte al corpo elettorale.

Inoltre, il legislatore e la giurisprudenza dovrebbero tenere in conto che il soggetto principale dell’art. 49 Cost. non sono i partiti, non regolati da una legge organica, ma i cittadini, che hanno diritto di associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico, al proprio interno e nei comizi elettorali, a determinare la politica nazionale, che ha come conseguenza che deve essere garantita la tutela giurisdizionale del procedimento elettorale, compreso quello preparatorio, come del resto è previsto dal Codice di buona condotta in materia elettorale, adottato dalla Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa nel corso della 52ª sessione (Venezia, 18-19 ottobre 2002), e normativa interposta dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei ricorsi in materia di rispetto dell’art. 3 del Primo protocollo aggiuntivo alla CEDU ( cfr. la sentenza definitiva della Sez. IV della Corte di Strasburgo del 24 marzo 2020 nel ricorso n. 25560/13 Cegolea c. ROMANIA).

Al riconoscimento di un diritto deve necessariamente accompagnarsi la garanzia della sua tutela in sede giurisdizionale (sentenza cost. n. 236 del 2010), eppure nei fatti non è sempre assicurato nei fatti il rispetto degli artt. 24, 25 e 113 Cost. e dei principi in materia di tutela giurisdizionale (artt. 6 e 13 CEDU), che al pari del principio di eguaglianza, sono principi supremi dell’ordinamento costituzionale, che non possono essere limitati neppure con norme di rango costituzionale, perché “appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (sent. cost. n. 1146/1988). Una questione che il comitato referendario avrebbe dovuto formalmente sollevare innanzi all’Ufficio Centrale per il Referendum, che ha giudicato l’ammissibilità del referendum sulla riduzione del numero dei Parlamentari, limitatamente all’equiparazione delle Province autonome, che non sono elementi costitutivi della Repubblica ex art. 114 Cost,. alle Regioni aventi diritto ad un numero minimo di Senatori ex art. 47 c. 3 Cost., come modificato dalla legge cost. n. 1/2020.

Per tale legge la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (nella versione ex art. 116 Cost.) o più semplicemente Trentino-Alto Adige nell’immutato, come l’’art. 57 c. 1 Cost., art.131 Cost. ha sei Senatori, cioè due in più delle regioni Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia già a lei equiparate ed uno il più di Marche, Liguria e Sardegna, tutte e 5 più popolose ed addirittura lo stesso numero della Calabria, che ha quasi il doppio di popolazione residente. Una sola Regione ha reagito, la Basilicata, ma la Corte Costituzionale non ha voluto affrontare la questione nel merito, per sostenere l’applicabilità dell’art. 127 Cost., e, pertanto, il ricorso fosse tardivo, cioè proposto, oltre il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione nella G.U. n. 240 del 12 ottobre 2019» (Ordinanza n.198/2020), molto anteriore all’entrata in vigore il 5 novembre 2020 (G.U. n. 261 del 21/10/2020).

L’esclusione di un ricorso diretto in Corte Costituzionale in caso di violazione di diritti costituzionali fondamentali è stata una scelta del nostro costituente, ma presuppone che nei giudici aditi ci sia una sensibilità costituzionale, che non sempre si verifica ovvero quando anche nelle magistrature superiori si affermano orientamenti interpretativi dell’art. 66 Cost., esteso anche al procedimento elettorale preparatorio, con la conclusione che ci fosse una carenza assoluta di giurisdizione, che è venuta meno soltanto con la sentenza costituzionale n. 48/2021.