DAL 13 FEBBRAIO UNA SERIE DI INCONTRI
DEGLI AVV. ANTITALIKUM CON GRUPPI PARLAMENTARI”
“La seconda ragione di soddisfazione perchè questa sentenza non è una pietra tombale anche sulle eccezioni di costituzionalità dichiarate allo stato inammissibili, quali l’illegittimità costituzionale della legge n. 52/2015 per essere stata approvata con il ricorso al voto di fiducia alla Camera e con forzature procedurali al Senato”.
Sono inoltre ancora aperte la questione del premio di maggioranza in quanto tale e la sua entità e l’esistenza dei capilista bloccati.
La Consulta censura le motivazioni del giudice a quo. “Questo vuol dire che con una loro diversa e più rigorosa motivazione la Corte può ribaltare il giudizio” chiarisce Besostri “Spetterà agli avvocati Antitalikum sollecitare una maggiore sensibilità costituzionale dei giudici di primo grado e ciò faremo a cominciare dai 7 giudizi le cui udienze si terranno già a febbraio e nel prossimo mese di marzo”.
E conclude “Le motivazioni sono paradossalmente una guida per formulare ordinanze ammissibili.
Quindi il Parlamento farà bene a esaminare con attenzione anche i punti dichiarati temporaneamente inammissibili. Da lunedì 13 febbraio prenderà il via una serie di incontri da parte di una nostra delegazione con i gruppi parlamentari che hanno accettato il confronto sull’analisi delle motivazioni della Consulta e sulla futura legge elettorale per evitare nuove norme incostituzionali”.
ufficio stampa
Monica Pepe
Le motivazioni
—
Agenzie Stampa:


LEGGE ELETTORALE: CONSULTA CORREGGE REFUSO, RESTA INVITO A CAMERE. CARTA NON ESIGE LEGGI UGUALI, MA NO OSTACOLO MAGGIORANZE OMOGENEE
(ANSA) – ROMA, 10 FEB – “Nel penultimo rigo di pag. 94, il
refuso ‘non devono ostacolare’ è stato corretto in ‘non
ostacolino’ “. E’ quanto segnala la Corte Costituzionale
comunicando, il giorno dopo la pubblicazione della sentenza
sull’Italicum, la correzione di un refuso nella parte finale
delle motivazioni. L’intervento riguarda quello che viene
interpretato come uno dei passaggi chiave della sentenza, ossia
l’invito al legislatore ad adottare sistemi che consentano
maggioranze omogenee dei due rami del parlamento. Con la
modifica introdotta, l’invito non muta di significato e
contenuto, semmai attenua, ma solo in parte, la sua portata
imperativa.
Il passaggio integrale è diviso in due parti. Nella prima si
sottolinea che il referendum del 4 dicembre scorso sulle riforme
costituzionali “ha confermato un assetto costituzionale basato
sulla parità di posizione e funzione delle due Camere elettive”.
Entrambe, infatti, sono chiamate a dare la fiducia al governo
mentre se fosse passato il referendum, questa prerogativa non
sarebbe più stata riconosciuta al Senato. “In tale contesto –
prosegue quindi la sentenza – la Costituzione, se non impone al
legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento,
sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non
compromettere il corretto funzionamento della forma di governo
parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non
ostacolino (anziché: “non devono ostacolare”, ndr), all’esito
delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari
omogenee”.
La Corte sottolinea quindi due punti: i sistemi elettorali
per Camera non devono essere identici, la Costituzione non lo
impone, e quindi di per sé possono essere diversi, e nei fartti
lo sono sempre stati; la Carta “esige” però che i due sistemi
non contengano elementi che si traducano in un ostacolo rispetto
all’obiettivo di determinare maggioranze omogenee. (ANSA).
BOS
10-FEB-17 17:19 NNNN