L’obiettivo di questo testo è portare alla luce alcuni aspetti impliciti o passati inosservati della legge di revisione costituzionale nella convinzione che, resi espliciti, rappresentino delle criticità non sottovalutabili e che quindi inducono chi scrive a rispondere negativamente al quesito referendario del prossimo 4 dicembre.

L’aspetto su cui si insiste maggiormente in queste pagine è la violazione del principio di rappresentanza costituita dal nuovo Senato e dalla legge elettorale che vedremo essere indissolubilmente legata alla “riforma”.

Infatti, il mantenimento di una corrispondenza tra il voto effettivo degli elettori e la composizione del Parlamento è – non solo a mio avviso – uno dei principi cardine della democrazia e l’allentamento di questa relazione non può che preoccupare chi da sempre sostiene questa forma di governo.

Nello specifico, vengono approfonditi:

  • Il modo in cui è posta la domanda di modifica della Costituzione
  • La composizione del nuovo Senato
  • La questione del presunto risparmio legato alla riduzione del numero dei senatori, mentre nel quesito si parla genericamente di parlamentari
  • L’assenza di riferimenti espliciti ai maggiori poteri del Presidente del Consiglio
  • La diminuzione dei poteri del Presidente della Repubblica
  • L’incostituzionalità della legge elettorale, l’Italicum

1.   Il quesito referendario e le sue omissioni

Il 4 dicembre gli italiani saranno chiamati a votare al referendum costituzionale ex art. 138 Cost. sul seguente quesito:

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

Il primo aspetto problematico è legato al testo stesso del quesito, poiché la revisione costituzionale non contiene solo gli argomenti menzionati nel quesito referendario ma anche:

  1. Modifiche alla elezione del Presidente della Repubblica e Riduzione del suo potere di scioglimento delle Camere
  1. Modifiche alla elezione dei membri della Corte Costituzionale di nomina parlamentare
  1. Modifiche in materia referendaria e di partecipazione popolare
  1. Disposizioni sulle modifiche agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e della Province autonome di Trento e Bolzano

Questi argomenti sembrano più importanti della soppressione del CNEL, di cui tra l’altro, in caso di vittoria del sì,  l’intero personale resta a carico dello Stato, in quanto trasferito alla Corte dei Conti e i costi di manutenzione dell’immobile già sede del CNEL, di cui non è stata prevista l’alienazione..

Il quesito referendario non prevede nemmeno che siano indicati gli articoli della Costituzione emendati o soppressi cosa che consentirebbe all’elettore di valutare le modifiche confrontando il testo in vigore e quello proposto: non si parla infatti di legge di revisione costituzionale concernente 47 articoli, bensì di legge costituzionale tout court appunto per evitare di dover menzionare gli articoli modificati.

2.   “Il superamento del bicameralismo paritario” e il nuovo Senato

Il bicameralismo paritario è quello che prevede un Parlamento di due Camere con gli stessi poteri. Il suo superamento può essere raggiunto differenziando i compiti delle due Camere – ovvero stabilendo quale Camera in caso di dissenso abbia l’ultima parola – e non necessariamente intervenendo solo su una delle due, come nel caso italiano. La riforma prevede infatti la riduzione dei senatori a 100 lasciando invariato il numero dei deputati, 630. Tranne che negli Stati federali (USA, Svizzera e Germania Federale), dove vi sono altre garanzie a tutela degli Stati membri e delle loro competenze, in nessun paese in cui vige un bicameralismo non paritario vi è una sproporzione di tale entità tra il numero dei Deputati e quello dei Senatori.

Per fare alcuni esempi, si possono citare:

  • Spagna (46,6 milioni di abitanti), il cui Congresso dei Deputati ha 350 membri, eletti in ogni provincia e il Senato 259 – di cui 208 eletti direttamente e 51 indirettamente dalle assemblee delle Comunità autonome;
  • Francia (58,5 milioni di abitanti), la cui L’Assemblea Nazionale è formata da 577 membri – di cui 555 dalla Francia metropolitana – e il cui Senato conta 346 Questi sono eletti per 6 anni a suffragio indiretto da circa 150.000 grandi elettori, e cioè sindaci, consiglieri comunali, delegati dei consigli comunali, consiglieri regionali e deputati;
  • Polonia (38,5 milioni di abitanti, con 460 deputati al Sejm e 100 senatori al Senat, eletti direttamente in altrettanti collegi;
  • Romania (20,1 milioni di abitanti), con 416 membri per la Camera dei Deputati e 138 senatori eletti direttamente al Senato;
  • Regno Unito (63,1 milioni di abitanti), la cui Camera dei Comuni conta 650 membri e la House of Lords 756, di cui 641 pari a vita nominati dal Sovrano su indicazione politica.

Il caso italiano non trova corrispettivo in nessuno stato con più di 20 milioni di abitanti. Questa sproporzione altera il peso tra le due Camere quando sono in seduta Comune per eleggere il Presidente della Repubblica o per metterlo in stato d’accusa e ha come conseguenza, come vedremo, che non si possa eleggere indirettamente i  74 consiglieri regionali Senatori con  il” metodo proporzionale” come richiesto dall’art. 57 c. 2 Costituzione revisionata e neppure che possa essere rappresentativo delle “istituzioni territoriali” come richiesto dal primo comma del nuovo art. 57 Cost.

Dei 100 membri, 95 saranno eletti dai consigli regionali e 5 nominati dal Presidente della Repubblica. Dei 95 faranno parte 21 sindaci e 74 consiglieri regionali.

 

2.1 I 5 senatori di nomina presidenziale

Di per sé, la nomina da parte del Presidente della Repubblica di questi cinque senatori è assurda: cosa ci stanno a fare, infatti, 5 “uomini del Presidente” in un organo definito rappresentativo delle istituzioni territoriali, e cioè “comuni, città metropolitane e regioni” come indicato con il nuovo art. 114 Cost.?

In secondo luogo, il peso di questi Senatori equivarrebbe al 5 % della nostra Camera alta e cioè, per dare un’idea, sarebbe pari a quello di Liguria, Abruzzo e metà Friuli che insieme raccolgono oltre tre milioni e mezzo di abitanti. Questo, sempre in relazione all’assurdità della nomina stessa in un organo di rappresentanza territoriale, appare spropositato. Non sarebbe stato illogico lasciare invece una rappresentanza del Senato per la Circoscrizione estero, espressione di un territorio che, a oggi, ne ha 6 su 315 e cioè l’1,90 %. Sempre allo stato attuale, i senatori a vita hanno un peso simile: essendo 5 su 315 rappresentano circa l’1,59%.

 

2.2 I 21 sindaci

Concentrandosi invece sui restanti 95, non si capisce come un sindaco per regione (2 per il Trentino Alto Adige) possa essere considerato rappresentativo dei Comuni, che non partecipano, nemmeno indicando una rosa di candidati, alla sua scelta. Il più delle volte, il sindaco sarà invece un consigliere regionale di Comune sotto i 5.000 abitanti , perché  non incompatibile nella maggioranza delle regioni con la carica di consigliere regionale e perché il sindaco di un grande comune non può avere il tempo adempiere a un doppio incarico, mentre il sindaco di un comune medio o piccolo (sopra o sotto i 5000 abitanti) non ha un’indennità sufficiente a consentirgli di far fronte al doppio lavoro richiesto.

Inoltre, nessuno, nemmeno il capogruppo PD in Commissione Affari Costituzionali, ha saputo spiegare perché nella riforma non è prevista la presenza di un sindaco metropolitano che si faccia eleggere direttamente come consentono la Delrio (l.n. 56/2014) e lo Statuto della Città Metropolitana (di Milano, per esempio).. Questa sembra essere una dimenticanza, perché  per poter essere eletto senatore è necessario essere sindaco di comune, il fatto di farsi eleggere direttamente esclude l’essere anche sindaco del comune capoluogo della città metropolitana. In conclusione nel Senato nuovo non sono rappresentate le istituzioni territoriali, ma soltanto i consigli delle  regioni .

 

2.3 I consiglieri regionali

Sempre per l’art. 57 c. 2 della Costituzione revisionata, i consiglieri senatori sono eletti con metodo proporzionale. I consiglieri regionali sono in totale 74 (100 senatori da cui togliere 5 senatori presidenziali e 21 sindaci), assegnati in proporzione alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento generale, con il minimo di 2 per regione o provincia autonoma (di cui uno sindaco). Ebbene, Val d’Aosta, Friuli-V.G., Prov. Bolzano, Prov. Trento, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Basilicata hanno un solo senatore consigliere regionale, Calabria e Sardegna due senatori consiglieri: come si fanno ad eleggere con voto proporzionale? Sembra proprio che la parola “proporzionale”, in questo contesto, sia stata inserita per mascherare il furto di voto per il Senato ai cittadini: voi eleggete i consigli regionali, che eleggono i senatori con metodo proporzionale e così la rappresentanza è salva.

Le popolazioni escluse da una rappresentanza proporzionale al Senato consistono in 12.259.348 abitanti, e cioè  rappresentano il 20,62% della popolazione quasi il 38% in termini di territorio.

3.   “Il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni”

La tanto promossa riduzione dei senatori di 215 unità (da 315 a 100) consentirà il risparmio neanche di un caffè all’anno per abitante, di un caffè se si calcolano solo gli elettori iscritti (49.256.169 alle europee del 2014) o di due caffè se si calcolano solo gli elettori votanti (28 991 258). La perdita di sovranità – visto che, è sempre bene ricordarlo, si tratterà di un Senato non eletto – è compensata da un risparmio pari all’8% del costo del Senato: con la riduzione del 10% di tutte le indennità parlamentari si avrebbe un risparmio maggiore.

Tuttavia, il risparmio, per quanto misero, è concretamente minacciato da una frase di cui sembra non essersi accorto nessuno per cui “Restano validi, ad ogni effetto, i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi“. Cosa significa, ma soprattutto cosa ci sta a fare in una legge costituzionale una norma di diritto privato (precisamente al comma 3 dell’art. 40 del ddl.cost. Renzi-Boschi)? Per chi sa leggere tra le righe questa affermazione lascia pensare a una sanatoria per le trattative private per forniture, lavori e affittanze  favorendo così rapporti di “amicizia” e anche mantenendo i vitalizi per gli ex parlamentari ( chi avrebbe osato farlo esplicitamente).. Altro finto risparmio è quello dell’indennità dei consiglieri regionali prevista dal nuovo art. 122 Cost., che non può essere superiore  all’emolumento del sindaco del Comune capoluogo di Regione, perché si son dimenticati di specificare “della rispettiva regione.  In Lombardia , addiritura e padossalmente,l’indennità di funzione del consigliere regionale lombardo, dopo la vittoria del SI’ potrebbe essere raddoppiata, dal momento che attualmente   è meno della metà dell’emolumento del Sindaco di Milano. 

4.   Assenza di chiarezza sui poteri del Presidente del Consiglio e legge elettorale

La costituzione revisionata non parla di maggiori poteri del Presidente del Consiglio, non sono infatti stati modificati gli articoli lo riguardano. Dal punto di vista di chi scrive, il sospetto è che si sia preferita la situazione di fatto alla trasparenza di scelte chiare e precise avrebbe potuto allarmare gli elettori o dare armi politiche polemiche  agli oppositori.

L’assenza di riferimenti espliciti non significa però che i poteri del Presidente del Consiglio non vengano di fatto accresciuti. È infatti la leggere elettorale con il premio di maggioranza – che più propriamente andrebbe chiamato “premio alla minoranza più consistente” – che conferisce maggior potere al capo della forza politica (art. 14-bis DPR n. 361/1957, come modificato dalla l.n. 52/2015). Tale premio, infatti, va alla lista e non alla coalizione.

La propaganda e i media simpatizzanti per il Governo mancano di sottolineare questo intreccio tra legge elettorale e revisione costituzionale (due categorie di leggi accomunate dall’art. 72 c.4 Cost.) e il fatto che con la prima si aumentino i poteri del Presidente del Consiglio, che beneficia dei maggiori poteri del Governo

Non si vuole sostenere che l’aumento dei poteri del Presidente del Consiglio sia sbagliato in quanto tale, anzi, può essere un obiettivo condivisibile se accompagnato da maggiori controlli. Tuttavia, quello che emerge è che si sia preferito non cambiare nulla formalmente, aumentandone di fatto i poteri tramite l’aumento di quelli del Governo e la diminuzione di quelli degli altri; nello specifico del Presidente della Repubblica e del Parlamento – sia della Camera dei Deputati che del Senato – incidendo sulla forma di governo che diventa di fatto un premierato assoluto. In tutto ciò, si è modificata la forma di stato sottraendo o limitando esclusivamente i poteri delle regioni a Statuto ordinario, lasciando intatti i privilegi delle Regioni e Province autonome, di cui alcune son uno scandalo di sperpero di risorse pubbliche come Sicilia e Sardegna) a favore dello Stato centrale, nel quale sono aumentati i poteri del Governo.

Che i poteri del Presidente del Consiglio non siano formalmente aumentati è una mezza verità che si rivela essere bugia intera dal momento che si riceve un’investitura popolare specialmente in caso di ballottaggio a discapito del potere di nomina del Presidente della Repubblica ex art. 92 Cost. e con un PdR sotto il controllo del Presidente del Consiglio grazie all’art. 90 Cost. e privato del potere di sciogliere entrambe le Camere, ma solo quella dei deputati). Anche se la Costituzione incarica il Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, in caso di ballottaggio, dal momento che ciascuna lista deve indicare il “capo della formazione politica”(art. 14 bis c.1 dpr n.361/1957), la nomina da parte del Presidente della Repubblica si risolve di fatto in una ratifica di un’elezione diretta, per quanto mascherata.

5.   Il Presidente della Repubblica

Le Costituzioni sono organi viventi in continua mutazione, anche senza che si modifichino i loro testi. Un esempio lampante è quello dell’Austria, con un presidente con forti poteri sulla carta ed eletto direttamente dal popolo. Fino alle ultime elezioni presidenziali, quelle annullate e che saranno ripetute, la carica più ambita era quella di Primo Ministro, di volta in volta il leader dei due partiti dominanti: il socialdemocratico (SPÖ) e il popolare (ÖVP). Il Presidente della Repubblica era ridotto a carica simbolica e la scelta dei candidati si rivolgeva a figure politicamente non ingombranti. La crisi del bipartitismo con la crescita o il sorgere di altri soggetti politici ha messo in crisi un bipartitismo di alternanza, che si è arroccato in una Große Koalition difensiva, quasi di sopravvivenza. Dunque, il prossimo ballottaggio austriaco, quale che sia il risultato, farà del Presidente della Repubblica la figura politicamente centrale perché avrà il compito di scegliere il Primo Ministro.

In Italia, i Presidenti del Consiglio e i Presidenti della Repubblica erano stati fino ad alla crisi della  cosiddetta Prima Repubblica oggi sotto il controllo di un forte sistema dei partiti, che cambiava a piacimento i Presidenti del Consiglio senza mettere in crisi un’invidiabile stabilità del sistema politico e che determinava l’elezione del Presidente della Repubblica: questo è ciò che consente di avere organi di equilibrio che evitino la concentrazione del potere in un’unica figura.

La crisi dei Partiti ha lanciato una figura inedita di Presidente del Consiglio leader di una formazione politica a guida personale. I sistemi maggioritari (Mattarellum) hanno assicurato formule di governo di legislatura sia con l’Ulivo (1996-2001) che con la Casa delle Libertà (2001-2006), ma sono stati messi in crisi paradossalmente proprio da una legge ancora più maggioritaria e incostituzionale con un abnorme premio di maggioranza a coalizioni eterogenee, che ne hanno condizionato la durata (Prodi 2006-2008) o la tenuta (Berlusconi /Monti 2008-2013).

La declaratoria di incostituzionalità del Porcellum ha reso il Presidente della Repubblica, contro ogni previsione costituzionale, l’organo responsabile di tracciare l’indirizzo politico, non più garante degli equilibri istituzionali ma vero ed unico king’s maker, arbitro della legislatura e ispiratore della Terza Repubblica, quella dell’intreccio tra la legge elettorale (Italicum) e la revisione costituzionale. Questa viene chiamata “riforma” quando è invece un tentativo di sola stabilizzazione del sistema politico intorno alla figura del Presidente del Consiglio e non più del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, tentativo non riuscito alla coppia Berlusconi/Bossi con la bocciatura della revisione costituzionale nel referendum del 2006 e la cancellazione del Porcellum nel gennaio 2014. La “riforma” è purtroppo proposta dopo l’elezione di un Parlamento non rappresentativo che deve quindi legittimarsi a posteriori attraverso una consacrazione plebiscitaria, il referendum. Questa consacrazione è volta a eliminare ogni dualismo al vertice istituzionale e quindi a evitare che un Presidente della Repubblica possa far ombra ad un Presidente del Consiglio consacrato da un’investitura popolare diretta attraverso un ballottaggio.

In silenzio, tanto che nel titolo della legge costituzionale neppure se ne parla, e nella distrazione dell’opinione pubblica si riducono i poteri e il prestigio del Presidente della Repubblica a cominciare da quello in carica. Si possono avere giudizi diversi ed addirittura contrastanti sulle figure dei singoli Presidenti, ma è un eerore capitale sminuire la Presidenza della Repubblica in quanto tale: unica figura di garanzia ed equilibrio costituzionale e rappresentativa dell’unità nazionale.

 

SI DEVONO FARE UN PO’ DI CALCOLI: TRATTANDOSI DELLA COSTITUZIONE LA FATICA DOVREBBE VALERE LA PENA

Vediamo cosa cambierebbe nella  elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune:

  1. A) Costituzione invariata con Italicum art. 83 Cost. ” Parlamento in seduta comune e delegati regionali” Deputati 630 + Senatori 315 + 5 senatori a vita e di diritto= 950 + 58 delegati regionali  totale 1008 maggioranza assoluta  505  al vincitore del premio alla Camera mancano (505-340)  165 voti per eleggere il presidente con la maggioranza assoluta a partire dalla terza votazione
  2. B) Costituzione variata dalla Boschi-Renzi con Italicum art. 83 . Cost. rev.. Deputati 630 + Senatori 100( compresi i senatori di nomina presidenziale) + 1 senatore di diritto ( Presidente emerito Giorgio Napolitano) = totale 731. Maggioranza 2/3 per le prime tre votazioni 487; maggioranza dei3/5 dalla quarta alla settima 439.  Dalla ottava bastano i 3/5 dei votanti che non possono essere meno della metà dei componenti, cioè 366 per la validità della seduta. Il vincitore del premio di maggioranza non può eleggere un suo candidato, ma può impedire che sia eletto un candidato sgradito perché anche nel caso di partecipazione totalitaria nessun altro può avere i tre quinti dei votanti perché 731-340=391< 439. Mentre al vincitore del premio alla Camera  in caso di assenza di 70 parlamentari con il quorum che scende a 397 mancano (397-340) 57 voti, da cercare tra i deputati della circoscrizione estero, sindaci e consiglieri regionali del suo partito e nei parlamentari tradizionalmente governativi di Val d’Aosta e Trentino Alto Adige. Il punto principale è un altro perché il vincitore del premio è l’unico che può  aspettare perché in assenza di Presidente della Repubblica esso è sostituito nella carica dal Presidente della Camera, cioè un suo uomo e non più dal Presidente del Senato. . Se non si trova un accordo gradito al Presidente del Consiglio, quest’ultimo controlla entrambi i vertici dello Stato

Quindi soltanto apparentemente il nuovo modo di elezione del Presidente della Repubblica dal solo Parlamento in seduta comune previsto dall’art. 83 Cost. rev. rende necessario un vasto accordo per la sua elezione.

 

Più grave e comprensibile da tutti è la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica per attentato alla Costituzione, che non è un reato penale

Con la Costituzione attuale + l’Italicum art. 90 c. 2 Cost non formalmente modificato e per il quale spetta al Parlamento in seduta mettere in stato d’accusa  il PdR a maggioranza assoluta dei suoi componenti.:

la maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune su un totale di 950 parlamentari (Deputati 630 + Senatori 315 + 5 senatori a vita e di diritto) è di 476 voti. Dunque, al vincitore del premio di maggioranza alla Camera mancano 136 voti per averla (ne ha 340 grazie al premio e deve arrivare appunto a 476).

Con la Costituzione variata dalla Boschi-Renzi e l’Italicum art. 90 c. 2 Cost.:

la maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune si riduce a 366 voti visto che il totale dei parlamentari è a sua volta ridotto a 731 (Deputati 630 + Senatori 100 (compresi i senatori di nomina presidenziale) + 1 senatore di diritto, nello specifico il Presidente emerito Giorgio Napolitano). In questo secondo caso al vincitore del premio di maggioranza alla Camera mancherebbero solo 26 voti per raggiungerla (366-340).

In realtà, in questo secondo caso, al presidente del Consiglio ne mancherebbero meno perché i 9 collegi uninominali della Val d’Aosta e del Trentino-Alto Adige/Sud Tirolo (regioni a Statuto speciale favorite dalla revisione elettorale e ancor più dalla legge elettorale) sono conteggiati nei 340 solo se fanno dichiarazioni di collegamento con una lista nazionale che prenda il premio: ma non c’è alcun interesse a farlo perché sono eletti al primo turno e sono immutabili qualunque cosa succeda al turno di ballottaggio, cui partecipano gli elettori delle 2 regioni, con il Porcellum quelli della Val d’Aosta non erano conteggiati per il premio di maggioranza.

Perciò, se non si collegano il PdCM ha 340 + 9= 349 voti, ma al primo turno si eleggono anche i 12 deputati della circoscrizione estero, che non si possono collegare alle liste nazionali, con calcolo prudenziale ne attribuiamo 6 al vincitore della Camera quindi 349 + 6 = 355 quindi al vincitore del premio alla Camera mancano (366-355)= 11 voti.

Nel Senato ci sono 21 sindaci di cui 2 del Trentino Alto Adige e 1 della Val d’Aosta e ben 10 senatori consiglieri unici per Regione (pensate al ridicolo del fatto che per l’art. 57 c. 2 Cost. Rev. questi unici consiglieri regionali senatori dovrebbero essere eletti con metodo proporzionale, la cui rielezione dipende dal partito di appartenenza ed anche gli altri 18 sindaci sono quelli più dipendenti dalla benevolenza del Governo che decide nella legge finanziaria  con le provvidenze di contributi specifici sulla sorte di Comuni).

Si sono aumentati apparentemente i quorum per l’elezione del PdR, peraltro,  per l’ipotesi dei 3/5 dei votanti, senza precisare che dovessero essere pari almeno alla maggioranza assoluta e nulla si è modificato per la messa in stato d’ accusa per  la quale occorre di norma una maggioranza inferiore a quella con cui è stato eletto.

Per la prima volta nella storia della Repubblica un solo partito o lista ha la concreta possibilità di minacciare la messa in stato d’accusa per attentato alla Costituzione (articolo 90 Cost.) del Presidente della Repubblica, che è quindi indebolito nel suo ruolo di garante della Costituzione e dell’equilibrio tra gli organi e i poteri costituzionali.

Al Presidente della Repubblica, se l’Italicum non sarà dichiarato incostituzionale prima della sua concreta applicazione, è stato sottratta la nomina del Presidente del Consiglio, che pure gli spetta per effetto dell’art. 92 Cost. invariato: l’ha scritto con chiarezza il padre-zio dell’Italicum, il prof. Roberto D’Alimonte sul Sole 24 Ore del 26 aprile 2015, grazie al ballottaggio, che per questa ragione viene difeso strenuamente (editoriale del Sole 24 Ore del 4 settembre 2016). Ora infatti il Presidente della Repubblica non potrà che nominare il vincitore delle ballottaggio.

Se vince il Sì, ci sarà lo scioglimento delle Camere prima che la Corte Costituzionale tenga l’udienza per la discussione dell’Italicum, già fissata per il 4 ottobre 2016 e opportunamente rinviata per l’evidente connessione con il referendum costituzionale. L’art. 88 Cost. è stato variato limitando il potere di scioglimento alla sola Camera dei Deputati, mentre non sono venute meno le ragioni per uno scioglimento contestuale delle due Camere in caso di contrasti non risolvibili dai due Presidenti.

. Un ultimo dispetto al Presidente della Repubblica in carica nella logica aprés moi le deluge sono state le nomine dei sentori a vita, con un’età media più bassa che nel passato. Basta che vivano sino all’età media dei predecessori affinché Mattarella possa nominare appena un senatore settennale in caso di vittoria del Sì o un senatore a vita se vincessero i No. Questa limitazione non è casuale il Presidente Mattarella non è espressione della revisione costituzionale e dell’Italicum, quindi da tenere sotto controllo. Il prossimo, invece, sarà espressione del vincitore del premio di maggioranza e potrà nominare i 5 senatori settennali e 5 componenti della Corte Costituzionale e presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura.

Inoltre, secondo quanto indicato, nella fase transitoria per 7 anni il Presidente della Repubblica potrà nominare solo 1 senatore, perché i senatori a vita sono 4 e finché vivono non possono essere nominati quelli presidenziali settennali (art. 40 c. 5 ddl-cost).

 

6.   Perché il premio di maggioranza dell’Italicum è incostituzionale

Di per sé, un premio di maggioranza non è incostituzionale, ovviamente se ci si attiene ai principi della sentenza n. 1/2014. In Germania, che ha ordinamento costituzionale simile al nostro, è previsto come premio alla lista che abbia la maggioranza dei voti validi – ma  non quella dei seggi – e consiste in un numero aggiuntivo di seggi tale da consentire il raggiungimento della maggioranza assoluta (metà + 1 del totale).

In teoria, anche un premio in numero fisso di seggi alla forza politica più votata potrebbe essere ammesso se vincolato ad una percentuale minima.

Invece, Il premio di maggioranza come assegnato dall’ultima versione dell’Italicum – a differenza della prima versione, nella quale si distingueva tra premio al primo turno (340 seggi) o al ballottaggio (327) – soffre di incostituzionalità insanabili, perché l’art. 67 Cost. con il divieto di mandato imperativo non è stato cambiato, quindi questo premio non serve comunque a garantire la stabilità. Essere eletti grazie al premio di maggioranza, infatti, non comporta obbligo giuridico di votare la fiducia investitura al Governo o sulle singole leggi ovvero di non presentare o votare mozioni di sfiducia successive.

Nella prima versione il premio di maggioranza, sempre superiore alla maggioranza assoluta, era differenziato tra conseguito al primo turno con il 35% dei voti e fissato in 340 seggi o in seguito a ballottaggio E ridotto a 327.

Nell’Italicum approvato è lo stesso sia che IL PREMIO sia stato conseguito con il 40% dei voti validi espressi, cioè comprensivo delle schede bianche e dei voti per liste sotto soglia, che in seguito a ballottaggio, cui accedono le due liste più votate senza soglia di percentuale di voti o di votanti rispetto agli aventi diritto, come in Francia.

Quindi, Il premio di maggioranza, e cioè la percentuale di seggi in più attribuita rispetto a quelli che si sarebbero conseguiti con la percentuale del primo turno, è inversamente proporzionale al consenso elettorale, in violazione del principio di uguaglianza dell’art. 48 Cost., visto che il peso è invariato sia che il premio sia preso al primo turno che al ballottaggio.

Infine, i seggi sono distribuiti centralmente in base ad un algoritmo che mette in un unico calderone i voti dati nei singoli 100 collegi, che a parte i garantiti capilista non tiene conto dei voti espressi nei singoli collegi.

Per dare un’idea ha maggiori possibilità di essere eletto un candidato in un collegio vinto da una lista concorrente, che a livello nazionale non superasse la soglia del 3%. Nella legge sono previsti collegi deficitari od eccedentari ed anche circoscrizioni deficitarie o eccedentarie, perciò non eletti dagli elettori del collegio o della circoscrizione e, quindi, in ultimo, non rappresentativi.

E’ chiaro quindi che non si possa più parlare di voto personale e diretto come richiede il combinato disposto degli art. 48 e 56 Cost., né che si concorra alle elezioni in condizioni di uguaglianza, come previsto dall’art. 51 Cost.

D’altra parte senza una legge elettorale fortemente maggioritaria la sola revisione costituzionale non assicura una maggiore governabilità, ma anche con presuppone che Camera e Senato siano politicamente omogenei, come lo sono ora. Con il PD maggioritario alla Camera e al governo in 17 regioni.

 

VOTARE NO perché

La revisione è un pasticcio incoerente: il Senato ha ancora poteri rilevanti ma non può esercitarli se è un dopolavoro per sindaci e consiglieri regionali.

Esponenti del Sì cercano di minimizzare dicendo che il nuovo senato basta CHE SI RIUNISCA UNA VOLTA  AL MESE PER UN PUGNO DI GIORNI DI UNA SETTIMANA Basta leggere che ha termini brevi tra 5 e 10 giorni per esercitare il suo potere di esaminare leggi approvate dalla Camera e tra 10, 15 e 30 giorni per poter formulare le sue proposte a seconda della tipologia della legge.( Vedi nuovo art.70 Cost.).

Ci deve essere una maggioranza politica omogenea tra Camera e Senato per far funzionare il sistema, ma la rappresentanza regionale che ora assicura in 17 (son escluse Lombardia, Veneto e Liguria) regioni una maggioranza governativa, sono da rinnovare integralmente tra il 2017 e il 2020, cominciando con la Sicilia.

In caso di contrasto tra Camera e Senato sulle leggi paritarie e sulle procedure applicabili si dovrà investire la Corte Costituzionale e il Presidente della Repubblica non potrà più sciogliere simultaneamente le Camere per dare la parola al popolo. Nessun nuovo potere ai cittadini non la promessa di referendum consultivi e propositivi serve una legge costituzionale e una legge paritaria di attuazione. L’unica cosa concreta l’obbligo di esaminare una legge di iniziativa popolare da subito richiede una triplicazione delle firme, ma poteva essere fatta a Costituzione invariata con una semplice modifica dei Regolamenti parlamentari con un voto in ciascuna Camera. Si perde il diritto di eleggere i senatori in cambio di un minor costo ( pari neanche a un caffè all’anno per abitante), consegnando un potere enorme alla casta di scegliere in stanze chiuse senatori con un’immunità  senza ragione.

Abbiamo visto cosa significano le elezioni indirette nelle Province e nelle Città Metropolitane: elezioni clandestine senza un dibattito pubblico su progetti e programmi. Oltre che il numero per risparmiare sulle indennità avrà importanza la qualità della rappresentanza?

Velocizzare l’approvazione di leggi non è la priorità in un paese dove ce ne sono troppe e contraddittorie.

Con il bicameralismo paritario ci sono leggi che passano in una settimana o due e altre che approvate dalle due Camere attendono anni un regolamento di attuazione compito del Governo.

Infine l’uso di parole improprie come “rappresentativi delle istituzioni territoriali” o “ con metodo proporzionale” che non corrispondono al vero Il costo annuo dei vitalizi sono trecentomila euro all’anno: ma salvarli furtivamente è un segno di un inganno. Se si è capaci di questo quale fiducia si può avere quando ci son alti valori in gioco?

Last but not least, anche se in genere non suscita particolare impatto come argomento, questa revisione costituzionale è stata approvata  a stretta maggioranza nella votazione finale da un Parlamento eletto con legge incostituzionale per il premio di maggioranza, alla Camera 132 deputati “abusivi” e per le liste bloccate, quindi tutti i deputati e i senatori”: un precedente inquietante e pericoloso. Il ricatto di essere mandati a casa se non votavano come voleva il Governo, che ha messo la fiducia alla Camera in violazione dell’art. 72 c. 4 Cost., è stato decisivo per approvare la revisione costituzionale e la legge elettorale.