«Al Ministro delle finanze. Premesso:
che in data 10 giugno 1996 la Mediaset spa depositava presso la CONSOB il “Prospetto Informativo” registrato al n. 3645 e relativo alla “offerta pubblica” di azioni ordinarie della predetta società; che alle pagine 71 – 72 (punto 19 – posizione fiscale) si dice che Mediaset si è avvalsa delle agevolazioni Tremonti per investimenti in
beni strumentali nuovi “soprattutto per l’acquisto di diritti di sfruttamento di opere cinematografiche e televisive, che costituiscono, per essa (e cioè, per Mediaset, n.d.r.) beni strumentali con il requisito della novità anche se già utilizzati all’estero”; che si ricorda altresì che “gli investimenti hanno riguardato anche l’acquisto di diritti non suscettibili di immediata utilizzazione … in quanto essi, a tutti gli effetti, costituiscono
acquisizione al patrimonio aziendale di beni strumentali immateriali nuovi”; che si ricorda che il pagamento per l’acquisto di tali beni aveva una lunga dilazione che non ha alcun riflesso sull’agevolazione perché quest’ultima è configurata come spettante con riferimento all’acquisto dei beni negli anni 1994 e 1995 indipendentemente dalle modalità di pagamento; che si specifica che il requisito della “novità” (prescritto dalla legge) si verifica in relazione ad ogni “singola tipologia di diffusione” concessa. Ciò vuol dire, in altre parole, che un film degli anni quaranta è “nuovo”, ai fini fiscali, se acquisito per essere trasmesso in TV italiane ancorché lo abbiano già visto milioni di persone nelle sale (ed è nuovo, se acquistato per essere trasmesso via etere ancorché già trasmesso in TV via cavo o viceversa); che si indicano infine le cifre del risparmio fiscale (lire 135 + 324 miliardi di imponibile, cui corrispondono circa lire 240 miliardi di imposte); che non si può fare a meno di osservare che la cifra di lire 240 miliardi, fatta dal giornalista Marco Travaglia, rappresenta una estrapolazione alquanto “arbitraria”. Infatti – se la legge “Tremonti” non ci fosse stata, ovvero se siffatti investimenti in beni immateriali (nuovi ancorché usati, e riferibili al 1994-95 anche se pagati nel 2000) non fossero stati considerati (con circolare) ricomprensibili nelle previsioni legislative agevolative -semplicemente l’acquisto dei diritti non ci sarebbe stato ed i film sarebbero rimasti nelle società “off – shore” del gruppo o sarebbero venuti in Italia per altri prezzi; che alle pagine 115 – 117 (vi) si dice che “gli investimenti in diritti effettuati negli esercizi 1994 e 1995 includono acquisti da società appartenenti al gruppo Fininvest o a questo correlate per lire 730,7 miliardi e 242,3 miliardi e vi si illustra il “ruolo delle società “off-shore” del Gruppo Fininvest (pag. 117) come quello di “centrali di acquisto delle “major”, da produttori indipendenti e da distributori di diritti televisivi “spesso in anticipo rispetto alla possibilità di sfruttamento televisivo”; che soltanto nel 1996 (dopo cioè la circolare Tremonti) è stata fatta fare una perizia (Kagan World Trade) che ha evidenziato valori superiori a quelli contabili di carico (ma si sa che i film sono come i giocatori di calcio: valgono quello che vuoi); che nella versione inglese del prospetto vi erano particolari che mancano nella versione italiana: un confronto tra i prezzi pagati da Mediaset per acquisirli con quelli pagati dalle società “off-shore” ai terzi originari titolari; che le società italiane acquisivano poi, di volta in volta, dalle società “off-shore”, il diritto “relativo al territorio italiano solo al momento della disponibilità del diritto stesso ad un prezzo di volta concordato tra le parti senza alcun specifico riferimento a valutazioni operate da terzi, atteso il momento temporale di validità normalmente differito e la configurazione, talora diversa, dei diritti compravenduti”; che
quanto sopra tradotto in volgare vuol dire che, fino al 1994-95 (legge Tremonti), i “transfer prices” dalle “off-shore” alle italiane era fatto del tutto arbitrariamente (e cioè: per gravare di maggiori costi le italiane, abbattendone il reddito tassabile in Italia, e per generare maggiori ricavi nelle “off-shore” tassate in Paesi a
fiscalità più mite o privi di fiscalità) per trasferire reddito all’estero (le multinazionali lo fanno tutte, ma quelle che operano su beni a valori anelastici hanno spazi ristretti, mentre con i film è una “pacchia”); che ciò vuol dire anche che queste operazioni infragruppo saranno poi – con la quotazione in Borsa – assai meno libere, perché più “osservate” e “monitorate” degli investitori istituzionali (perché non sono più allocazione internazionale di reddito, ma sottrazione di reddito ai risparmiatori che hanno investito nelle azioni quotate, nella misura in cui i vantaggi delle “off-shore” vanno in casseforti familiari cui non partecipa la società quotata); che ciò vuol dire che conviene fare “l’ultimo colpo” (prima della quotazione) portando tutti i diritti in Italia, tanto più che il costo sarà dilazionato, il valore dell’investimento sarà elevato e genererà (grazie alla Tremonti), insieme ad una consistente voce patrimoniale della società che si va a quotare, anche una “franchigia fiscale” di pari importo, e future elevate quote d’ammortamento dell’investimento effettuato che moltiplicheranno i benefici della Tremonti, senza che neanche una lira vada perduta visto che il costo si paga a società Fininvest (e cioè alla “famiglia” in prospettiva); che il decreto legge n. 357/97 diceva soltanto che l’investimento agevolato comprendeva “l’acquisto di beni strumentali nuovi”; che la circolare Tremonti comprende espressamente tra questi quelli “immateriali” e “beni strumentali nuovi” e per tali beni la condizione è che la loro effettiva utilizzazione (i dubbi sulla ricomprensione di beni immateriali riguardavano proprio la incontrollabilità della loro effettiva utilizzazione) fosse inclusa in “piani” controllabili da parte dell’Amministrazione finanziaria; che la circolare divenne poi ad effetti “normativi” (e cioè fonte del diritto, ancorché secondaria) con la inclusione delle sue previsioni nel modulo di dichiarazione “760/95” (parte “istruzioni per la compilazione”) approvato con decreto ministeriale; che si richiama l’attenzione sul brano in cui, in tali istruzioni, si dice (pagina 7) che per i beni immateriali il requisito della “novità” sussiste se il “diritto di utilizzazione dell’opera dell’ingegno è attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell’agevolazione … L’eventuale precedente utilizzo dell’opera dell’ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza; che rileggendo pagina 71 del prospetto informativo “Mediaset” il cerchio si chiude; che dai fatti sopradescritti risulta evidente che con la sua circolare il ministro Tremonti ha beneficiato il Gruppo Fininvest sia attraverso i vantaggi fiscali di Mediaset sia arricchendo le società off-shore del gruppo; che la facilitazione è stata data ricomprendendo tra i beni strumentali nuovi anche diritti immateriali futuri e non ancora pagati e dando dell’aggettivo “nuovo” un significato di amplissima portata, tale da ricomprendere tra i beni strumentali nuovi film vecchissimi e stravisti ma non nelle trasmissioni TV via etere; che con gli stessi criteri si sarebbe dovuto consentire alle imprese manifatturiere di comprare impianti obsoleti all’estero da far funzionare per la prima volta in Italia, ma ciò non è avvenuto; che risulta che lo stesso professor Tremonti, ma questa volta nella veste di libero professionista, abbia rilasciato parere a società del Gruppo Fininvest in base al quale i contributi regolarmente deliberati dalle società a favore di movimenti politici e segnatamente di Forza Italia sono fiscalmente deducibili, comportando cioè minori imposte pari circa il 50% dei contributi erogati; che la liceità della contribuzione è questione distinta dalla deducibilità fiscale e che pare assurdo che un atto di liberalità, in assenza di specifica disposizione di legge, sia assimilato ad un costo di impresa (a meno che si voglia sostenere che le società del gruppo Fininvest, comprese quelle quotate in Borsa, erano obbligate a finanziare il gruppo politico presieduto dal loro azionista di riferimento); che con tale artificio contabile la propaganda politica elettorale di Forza Italia e della Casa delle Libertà è cofinanziata dall’Erario italiano e cioè da tutti gli italiani, compresi quelli militanti in od elettori di partiti e movimenti in competizione con le formazioni guidate da Silvio Berlusconi ed in misura notevolmente alterata rispetto alle leggi sul finanziamento dei partiti, l’interrogante chiede di sapere: se effettivamente la società Mediaset spa abbia beneficiato fiscalmente per l’acquisto di diritti immateriali esclusivamente o prevalentemente determinate società off-shore del gruppo consistenti anche in film già programmati in Italia a prezzi unilateralmente stabiliti; se le società off-shore delle quali sono stati acquisiti i presunti beni strumentali nuovi abbiano sede in paesi a bassa fiscalità, nei quali cioè le plusvalenze realizzate dalle società off-shore non sono state tassate o sono state tassate ad aliquote ridotte rispetto a quelle italiane, fornendo la lista dei paesi sede delle off-shores del gruppo Fininvest; quale sia stato il vantaggio fiscale conseguito complessivamente dal gruppo Fininvest sull’applicazione della legge Tremonti per l’acquisto di diritti da sue controllate e per l’omessa o ridotta tassazione delle plusvalenze; se, alla luce di quanto è avvenuto, il Ministro in indirizzo non abbia valutato la circolare Tremonti quantomeno praeter legem; se risponda al vero che società del gruppo Fininvest in occasione di precedenti elezioni e/o di quella in corso abbiano deliberato contributi a favore di movimenti o partiti politici tra cui Forza Italia ed altre formazioni della Casa delle Libertà esponendolo come costo di impresa e perciò deducendoli fiscalmente; a quanto ammontino i contributi delle società del gruppo Fininvest a Forza Italia o ad altre formazioni della Casa delle Libertà, verificando altresì l’ammontare dei benefici fiscali; se la tesi della deducibilità fiscale dei contributi delle imprese ai partiti politici sia condivisa dal Ministero delle finanze e su quali presupposti normativi; se siano stati compiuti accertamenti e con quali esiti sui flussi di finanziamenti a partiti da parte di imprese, con indicazione delle minori entrate del fisco.
(4-22593)

Legislatura: XIII Ramo: Senato
Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Numero atto: 4/22593
Data presentazione: 21-03-2001 Seduta di presentazione: 1055

Presentatore

Cognome Nome Gruppo
BESOSTRI Felice Carlo DEM.SIN. – L’ULIVO (DS-ULIVO)

Stato Iter
Iter in corso

Destinatari

Data
MINISTERO DELLE FINANZE 21-03-2001

Argomento

Classificazione con termini TESEO
ACQUISTI
AGEVOLAZIONI FISCALI
FILM E CORTOMETRAGGI
FINANZIAMENTO A PARTITI POLITICI
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE
ONERI DEDUCIBILI
PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE
SOCIETA’
Indicizzazione : geopolitica e sigle
FORZA ITALIA
FININVEST
MEDIASET
L 1994 0489
CASA DELLE LIBERTA’
Testo dell’Atto