Azioni contro Rosatellum (legge elettorale tuttora vigente, appositamente riadattata nel maggio del 2019 per essere “pronta” nel caso fosse poi passata la riduzione dei Parlamentari, come appunto si è verificato. La legge in sé ha aspetti incostituzionali. Applicata alla riduzione dei Parlamentari avrebbe effetti ancor più distorsivi del voto. Problemi di volontà politica (e anche problemi economici relativi).

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Non è facile agire in via giudiziaria, per molti motivi.

Ho scritto una memoria per la Cassazione al fine di dimostrare che i Comitati in difesa della democrazia costituzionale non stanno agendo nell’interesse privato, ma in difesa di un diritto costituzionale.

Tuttavia ci troviamo di fronte a un’incongruenza: per ricorrere in giudizio abbiamo bisogno di una parte avversa, la quale pur tuttavia non è la parte che ha fatto il danno alla Costituzione.

Infatti il danno alla Costituzione lo fanno le leggi elettorali, che hanno due soggetti: il Parlamento che le ha approvate e il Presidente della Repubblica che le ha promulgate.

Infatti secondo l’Articolo 68 della Costituzione “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”. Se i deputati non sono responsabili non è nemmeno responsabile il Parlamento, perciò il l’organo legislativo non può essere evocato in giudizio.

L’articolo 90 della Costituzione stabilisce inoltre che neanche il Presidente è responsabile poiché “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione”.

In conclusione è evocata in giudizio la Presidenza del Consiglio, come interlocutore processuale del ricorso.

C’è qualcosa che non va nel nostro sistema dunque, poiché l’articolo 54 afferma che è dovere di ogni cittadino rispettare la Costituzione, ovvero se c’è una legge incostituzionale è dovere del cittadino far valere l’incostituzionalità. Sempre per lo stesso articolo, il Presidente del Consiglio presta giuramento nel quale dice di rispettare la Costituzione. Perciò – ma questa è anche una questione politica e di sensibilità, pochissime volte si è verificata, ma sempre per altre ragioni – non si vede perché ci sia questa opposizione accanita. Alcuni ricorsi contro alcuni aspetti dell’Italicum stanno andando avanti, proprio perché la Corte Costituzionale ha affermato che coloro che hanno fatto ricorso avevano ragione, poiché sono stati violati i loro diritti costituzionali: eppure alcuni Tribunali sulla spinta di eccezioni dell’Avvocatura dello Stato non accolgono i ricorsi e una ragione è ancora opposta, ovvero si oppongono ai pacifici accoglimenti dei ricorsi (quelli contro l’Italikum, già dichiarato incostituzionale in parti essenziali con sentenza n. 35/2017)   tirando in ballo altre questioni giuridiche, come la “carenza di interesse sopravvenuta”.

Diverse questioni dunque si tengono assieme. Il privilegio del Foro Erariale: la prima risposta dell’avvocatura dello Stato ai ricorsi contro l’Italicum è stata l’affermazione che il Tribunale competente fosse quello di Roma: e se fosse stato così, non saremmo mai arrivati alla Corte Costituzionale.

Noi siamo invece riusciti a ottenere le remissioni alla Consulta, nonostante alcuni Tribunali avessero accolto l’impostazione dell’Avvocatura, e fra loro il tribunale di Brescia – visto che stiamo parlando dalla Lombardia – il quale ha detto appunto che il Tribunale competente era quello di Roma. Siamo dovuti andare addirittura in Cassazione, la quale si è pronunciata affermando che: “No, il diritto di voto si esercita nel Comune di residenza del cittadino, per cui il Tribunale è quello competente per territorio”. Vi rendete conto se questo principio lo si estendesse al diritto alla salute o cose del genere? Quale enorme possibilità avrebbero questo tipo di azioni? Tuttavia il risultato non è affatto certo, perché poi, se il Tribunale competente è quello del Comune di residenza e non quello di Roma, bisogna pur tenere conto infine del privilegio del Foro Erariale.

Fin dall’inizio è stato stabilito infatti che se vi sono da fare delle richieste allo Stato, occorre rivolgersi presso il Tribunale dove per lo Stato è più semplice difendersi, ovvero dove ha sede l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Questo pone dei problemi di diritto alla giustizia, pur considerando che il diritto al ricorso viene reputato uno dei principi supremi su cui si fonda il nostro ordinamento, tant’è che non potrebbe essere limitato nemmeno con delle norme di rango costituzionale. Dopo di che, esiste la realtà di tutti i giorni…

Su questo versante ho contattato alcuni ordini di avvocati, ma al momento non ho trovato ancora nessuno disponibile a fare delle azioni “pilota”. Per esempio sul cosiddetto gratuito patrocinio, che è rivolto a chi è indigente: lo deve concedere l’Ordine degli Avvocati del Tribunale competente del luogo in cui uno risiede. Pertanto il Tribunale potrebbe non essere il Tribunale competente per il foro erariale. Insomma, ci sono tutta una serie di problemi… La difesa dei diritti è una questione globale e si tratta di stabilire cosa deve fare.

Cosa è successo dunque, concretamente? Questi ricorsi li ho inoltrati personalmente adoperando il vitalizio ricevuto come ex Senatore della Repubblica, perché ritenevo che dovessi restituirlo in qualche modo alla comunità e non usarlo per incrementare il mio patrimonio. Ma il vitalizio è stato tagliato in una misura per cui quella fonte di risorse non è più disponibile. Da qui la necessità di promuovere una raccolta fondi per inoltrare i ricorsi. Non è possibile dire in anticipo quanti soldi siano necessari, non è una questione di colletta. Bisogna sapere dove vengono svolte le udienze, e se occorre spostarsi… Se esiste un interesse ad ottenere una sentenza sulla materia della legge elettorale, allora si raccolgono i fondi e si possono fare le cose sulla base dei fondi raccolti. Senza ancora considerare tuttavia le spese cui puoi andare incontro se sei condannato e i ricorsi li perdi.

Qual’era l’insegnamento dell’Italicum? Bisogna ricorrere presso il maggior numero possibile di Tribunali, sperando di trovare un giudice sensibile ai valori costituzionali. Perché purtroppo in Italia non esiste l’accesso diretto alla Corte Costituzionale, come invece in Germania e in Spagna, quando c’è la violazione di un diritto costituzionale. È una scommessa da ingaggiare.

Un altro luogo dove si è dimostrato inutile avviare questi ricorsi è il Tribunale di Milano. Il primo ricorso per l’annullamento della legge elettorale “Porcellum” è stato inoltrato presso il Tribunale di Milano, il cui esito è stato un pronunciamento di perfetta costituzionalità sul Porcellum stesso. La Corte d’Appello di Milano ha affermato la stessa cosa. Abbiamo avuto il coraggio di portarlo fino in Cassazione e la Cassazione ha rimandato invece alla Corte Costituzionale. La suprema Corte ha dunque emesso la prima sentenza di principio, affermando che esiste un diritto a votare secondo Costituzione.

È un peccato non valorizzare le vittorie.

È una cosa importante, che richiede un impegno, un interesse, una precisa volontà. Anche per estendere un principio a tutti i diritti costituzionali violati, per cercare di fare compiere un salto di qualità al nostro ordinamento e stabilire maggiori tutele.

Un altro aspetto su cui varrebbe la pena di insistere e che non siamo riusciti a portare in Corte è che ben due leggi elettorali, l’Italicum e soprattutto il Rosatellum, sono state approvate a colpi di fiducia, rispettivamente 3 e 8 – Infatti l’articolo 72 c. 4 della Costituzione recita: “La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale”.

Anche con l’abuso dei decreti legge la centralità del Parlamento è dunque venuta meno.

Purtroppo non si è mai trovato un giudice che abbia voluto accogliere la questione posta dall’utilizzo della fiducia sulle leggi elettorali nell’ordinanza di rimessione. Più precisamente vi è stato un giudice, a Messina, disponibile al rinvio ma l’ordinanza è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale e pertanto non si è entrati nel merito.

Le ultime battaglie giuridiche ingaggiate sono state quelle per evitare l’election day, ovvero l’accorpamento di elezioni politiche con il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, articolate mediante un corposo ricorso al TAR e un’altra serie di processi ordinari depositati presso i Tribunali, che ne hanno dichiarato l’incompetenza.

Il problema dunque oggi da affrontare è questo: si pensa di farne una campagna?

Se non la si abbatte prima, si corre infatti il rischio ogni momento di votare con questa legge elettorale, mancano solo i collegi ridisegnati dal taglio del Parlamento. Legge vigente che, per esempio, viola l’articolo 48 della Costituzione sulla libertà e personalità di voto. È previsto infatti nella legge vigente che il voto per il candidato uninominale, automaticamente diventi un suffragio per la lista collegata, mentre se invece il voto è espresso in favore di una lista senza nessuna preferenza al candidato, il voto per il candidato uninominale si divida comunque fra i partiti in proporzione alla percentuale che hanno conseguito. Ma vi è addirittura nullità del voto, qualora venga indicato un candidato diverso da quello della lista proposta come collegata al candidato uninominale.

Sul Rosatellum c’è un ricorso pendente a Roma che si discuterà a dicembre; un altro è stato inoltrato a Napoli dove hanno ritenuto che non vi fosse motivo di rinviarlo in Corte Costituzionale. È un lavoro imponente soprattutto di organizzazione.

Per l’Italicum ci sarà stato un altro clima… ma allora si sono trovati ben cento avvocati disponibili ad ingaggiare la battaglia giuridica, riuscendo ad inoltrare il medesimo ricorso di incostituzionalità in 22 Tribunali dei diversi distretti di Corte d’Appello. 5 di questi hanno ottenuto la remissione in Corte Costituzionale.

Per valutare se questa azione è politicamente interessante, bisogna certo trovare anche fonti di finanziamento, i quali non vanno agli avvocati soltanto o a chi organizza il lavoro, ma servono per sviluppare una campagna mediatica di supporto alla battaglia giuridica.