di Felice Besostri |
Ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ogni cittadino elettore può fare reclami alle Camere. La norma si applica anche alle elezioni per il Senato della Repubblica. Sarebbe interessante vedere l’effetto che fa se tutti i cittadini, che han-no sottoscritto i quesiti dell’ultimo referendum truffa in materia elettorale, invece di astenersi, si recassero alle urne e pretendessero di verbalizzare la loro indignazione di votare ancora una volta con una legge elettorale incostituzionale motivi d’incostituzionalità possono essere presi pari pari da un ricorso, che 27 cittadini elettori, hanno radicato presso il Tribunale ordinario di Milano ed ora in fase di appello, con udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 22 marzo. In tale udienza si dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, appena si chiede alla giustizia di occuparsi seriamente dei suoi rapporti con la politica, pronunciare sull’eccezioni di costituzionalità.
Al limite potrebbero limitarsi a verbalizzare la loro contrarietà al premio di maggioranza di sospetta costituzionalità per la Corte Costituzionale fin dalle sentenze n. 15 e 16 del 2008. Son passati quattro anni e finora nessun giudice ordinario o amministrativo ha mai accolto l’invito a rinviare alla Corte Costituzionale la legge elettorale vigente, come auspicato in quelle sentenze. Per non dar seguito a quell’invito i giudici ne hanno fatte di tutti i colori. I giudici amministrativi, aditi da alcuni cittadini, sempre un gruppetto dei soliti ingenui, che credono nello Stato di diritto, hanno stabilito, che non si possa impugnare il decreto di convocazione dei comizi elettorali, neppure se la legge elettorale è incostituzionale. Gli unici organi competenti a prendere in esame le questioni di costituzionalità sono le Giunte delle elezioni delle Camere elette con la legge di sospetta costituzionalità: cioè a babbo morto. A proposito, le Giunte delle elezioni si sono occupate delle contestazioni e precisamente il Senato in data 03/11/2009 e la Camera il 17 giugno 2009.
Nessuno si sorprenderà di apprendere che all’unanimità hanno deciso, che la legge con cui si sono stati eletti è bellissima. La mancanza in Italia di una tutela giurisdizionale prima delle elezioni è oggetto di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma la Corte deve ancora pronunciarsi su un ricorso contro le elezioni russe del 2003, non si sa quando potrà condannare L’Italia. I giudici ordinari sono stati più spietati condannando i cittadini, che hanno creduto ai giudici costituzionali a migliaia di euro di spese di giudizio. I motivi di costituzionalità sono molteplici il primo è l’abnorme premio di maggioranza non vincolato a alcun quorum di voti o seggi, violazione dell’art. 48 Cost. sul voto uguale. Le liste bloccate espropriano del diritto di scegliersi i propri rappresentanti. Vi è violazione dell’art.51 Cost. sul diritto di accesso in condizioni d’uguaglianza alle cariche elettive. Le liste bloccate sono stabilite da un’oligarchia partitocratica, sottratta ad ogni legge: art.49 Cost. addio!
Il nome sulla scheda del candidato Premer introduce una sorta di pseudo elezione del Primo Ministro in una Costituzione con forma di governo parlamentare. Chi ha raccolto firme per introdurre il Mattarellum, chi si è opposto, chi presenta leggi d riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, in realtà tutti questi vogliono votare con la legge in vigore. Per le nomenklature è la miglior legge possibile, ma non lo possono dire. Strano è anche il comportamento del Governo a parole sostiene gli auspici del Presidente della Repubblica di riformare la legge elettorale e dall’altro consente all’Avvocatura dello Stato (o la incita?) di difendere a corpo morto la legge elettorale vigente. Quando la Corte d’Appello di Milano si sarà pronunciata conosceremo il finale di questa commedia degli inganni. Forse se ne accorgeranno anche Libertà e Giustizia e i mezzi d’informazione.