«Prima parziale vittoria dei ricorsi promossi dall’avvocato Besostri contro la legge elettorale europea.

Il Tribunale di Venezia ha rimesso alla Corte Costituzionale la legittimità della clausola di sbarramento del 4%  per le europee.” E’ solo un problema di tempi perla decisione- ha dichiarato l’avvocato Besostri – per questo avrei preferito che il quesito fosse sottoposto alla Corte di Giustizia della UE, mentre l’esito è certo anche per i precedenti del Tribunale Costituzionale Federale tedesco.

Le norme costituzionali sul diritto di voto sono uguali nella Costituzione tedesca (art. 38 GG) e italiana(art. 48 Cost.) e la giurisprudenza costituzionale tedesca in materia elettorale è un riferimento anche per la Consulta, che ne ha fatto uso nella sentenza sul Porcellum.

Gli italiani sono ora più liberi di votare per le liste di gradimento, senza paura di sprecare il voto. Un particolare ringraziamento all’avvocato Versace, codifensore nel ricorso veneziano” Ora si attende la decisione del Tribunale di Cagliari, che affronti anche le altre questioni delle minranze linguistiche, del riequilibrio di genere e della deroga alla raccolta di firme di presentazione delle liste.

 

agi

 

 

Europee: legge elettorale rinviata a Corte Costituzionale

(AGI) – Roma, 9 mag. – Il Tribunale di Venezia ha rinviato alla Corte
Costituzionale la legge elettorale per le Europee accogliendo il ricorso
presentato dall’avvocato Felice Besostri. In discussione, la soglia di
sbarramento del 4% prevista dal testo.
“Il Tribunale di Venezia – spiega l’avvocato Besostri, che aveva
gia’ impugnato il ‘Porcellum’ – e’ il primo a pronunciarsi nel merito
dei 6 (Napoli, Milano, Cagliari, Roma e Trieste gli altri, ndr) ai quali
avevamo presentato il ricorso”. Quattro i motivi dell’impugnazione,
ricorda il legale: “la soglia di sbarramento del 4%, quello ritenuto
principale dal Tribunale di Venezia, la disparita’ di trattamento delle
minoranze linguistiche, il mancato riequilibrio di genere e la deroga
alla raccolta di firme di presentazione delle liste”. (AGI)

Europee: avv.Besostri, per decisione Consulta solo problema tempi

(AGI) – Roma, 9 mag. – “E’ solo un problema di tempi per la decisione,
per questo avrei preferito che il quesito fosse sottoposto alla Corte di
Giustizia della Ue, mentre l’esito e’ certo anche per i precedenti del
Tribunale Costituzionale Federale tedesco”. L’avvocato Felice Besostri
commenta cosi’ la decisione del Tribunale di Venezia di rimettere alla
Corte Costituzionale la legittimita’ della clausola di sbarramento del
4% per le Europee. “Le norme costituzionali sul diritto di voto sono
uguali nella Costituzione tedesca (articolo 38) e italiana (articolo 48)
e la giurisprudenza costituzionale tedesca in materia elettorale e’ un
riferimento anche per la Consulta, che ne ha fatto uso nella sentenza
sul Porcellum”. “Gli italiani saranno piu’ liberi di votare – continua
Besostri – per le liste di gradimento, senza paura di sprecare il voto.
Un particolare ringraziamento all’avvocato Versace, codifensore nel
ricorso veneziano”.
“Ora – conclude il legale – si attende la decisione del Tribunale
di Cagliari, che deve affrontare anche le altre questioni delle
minoranze linguistiche, del riequilibrio di genere e della deroga alla
raccolta di firme di presentazione delle liste”. (AGI)
Bas

Europee: Tribunale Venezia,soglia 4% manifestamente irragionevole

(AGI) – Roma, 9 mag. – La scelta di introdurre per le elezioni del
Parlamento europeo una soglia di sbarramento al 4% e’ “manifestamente
irragionevole”. E’ quanto si legge nell’ordinanza con la quale la terza
sezione civile del Tribunale di Venezia, in merito al ricorso presentato
da dieci elettori appartenenti alla Circoscrizione dell’Italia
settentrionale”, ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimita'” proposta e disposto “l’immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale”.
“L’introduzione della soglia di sbarramento – scrivono i giudici –
comportante l’attribuzione di seggi alle sole liste che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi,
non appare sostenuta da alcuna motivazione razionale che giustifichi la
limitazione della rappresentanza”.
“Il Parlamento europeo – si legge nell’ordinanza – non ha il
compito di eleggere o dare fiducia ad alcun governo dell’Unione, al
quale possa fornire stabilita’ di indirizzo politico e continuita’ di
azione; ne’ ha un ruolo determinante nella produzione legislativa,
collaborando invece con il Consiglio nella discussione e
nell’approvazione della normativa europea, ed esercitando il controllo
sulle altre istituzioni dell’Unione e concorrendo alla approvazione del
bilancio”.
“La stessa questione – ricordano i giudici – e’ stata affrontata
dalla Corte Costituzionale Federale Tedesca che, con sentenza 9 novembre
2011, ha accolto due ricorsi dichiarando l’illegittimita’ della clausola
di sbarramento del 5% fissata dalla legge nazionale tedesca per le
consultazioni del Parlamento europee”. E “recentemente la stessa Corte
Federale, con sentenza del 26 febbraio 2014, ha ribadito
l’illegittimita’ costituzionale della soglia di sbarramento,
reintrodotta dal legislatore nazionale nella misura del 3% ritenendo la
limitazione della rappresentanza del tutto ingiustificata e in contrasto
con i principi di uguaglianza del voto e di pari opportunita’ per i
partiti politici”.
In sostanza, “l’introduzione della soglia di sbarramento nelle
consultazioni per l’elezione del Parlamento europeo appare priva di
giustificazione e irrazionale e comporta la svalutazione della volonta’
di parte anche consistente dell’elettorato che abbia espresso preferenza
per liste che abbiano conseguito sul piano nazionale meno del 4% dei
voti. Si profila pertanto in conflitto con i principi relativi
all’eguaglianza e pari dignita’ del diritto di voto che trovano garanzia
nell’articolo 48 della Costituzione repubblicana, in attuazione del
principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 e quale manifestazione
dell’esercizio della sovranita’ popolare di cui all’articolo 1, comma 2
della Costituzione, nell’investitura delle cariche pubbliche
rappresentative”.
I ricorrenti, rappresentati dagli avvocati Felice Besostri e
Francesco Versace, avevano chiesto il rinvio pregiudiziale della legge
alla Corte di Giustizia Ue sostenendo, tra l’altro, che la previsione di
una soglia di sbarramento violerebbe “i principi che garantiscono al
cittadino di esercitare il diritto di voto libero, eguale, personale e
diretto nella sua pienezza, quale garantito dalle disposizioni della
Costituzione e dalla normativa dei Trattati comunitari”. (AGI)
Bas

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