«126. Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (1).
Oggetto di questo giudizio è l’accertamento del diritto di votare secondo Costituzione non sono in discussione operazioni elettorali di qualsiasi natura e/o genere
Se si dovesse applicare l’art. 126 e seguenti c.p.a., significa che prima della convocazione dei comizi elettorali non c’è un giudice competente precostituito per legge con violazione degli artt. 6 e 13 C.E.D.U. e 24 e 25 Cost.
NON e’ UN RICORSO EX ART. 129 C.P.A.:
129. Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali
1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati (1).
2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti (2).
I RICORRENTI NON SONO CANDIDATI O PRESENTATORI DI LISTE QUALITA’ CHE SI ASSUME SOLTANTO CON LA CONVOCAZIONBE DEI COMIZI ELETTORALI avvenuta con decreto del Presidente della Regione soltanto in data 10 aprile 2015.
Siamo in presenza di diritti soggettivi di competenza del giudice ordinario non applicandosi l’art. 103 c.1 Cost. Non siamo in un caso di giurisdizione esclusiva ex combinato disposto art. 7 e 133 Cpa e non è giurisdizione di merito ex art. 134
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa; c.p.a.