«BARI – “Si proclamino gli eletti alla Regione Puglia”. Il ritardo fin qui accumulato è “scandaloso” e rischia di diventare “omissione di atti d’ufficio” per gli avvocati Felice Carlo Besostri (il legale costituzionalista del foro di Milano che ha contributo a far dichiarare l’incostituzionalità del Porcellum), Marco Ligori ed Enrico Colazzo (questi ultimi del foro di Lecce) che già prima delle elezioni del 31 maggio hanno depositato due ricorsi al Tribunale di Lecce e di Bari per eccepire la illegittimità della legge elettorale pugliese, ribattezzata Apulellum.
Besostri ha già impugnato diverse leggi elettorali regionali coadiuvato da legali del posto. Si tratta, in altre parole, di mettere le mani in quelle norme che “distorcono il diritto di votare secondo Costituzione” correggendo, parimenti, “l’inerzia dimostrata dalla politica in materia”, come denunciato dagli stessi legali.
In particolare la legge elettorale pugliese presenterebbe diversi profili di incostituzionalità e ha dato adito a diverse contestazioni da parte di illustri non eletti. Uno di questi, Davide Bellomo, consigliere non rieletto candidato a sostegno dell’oncologo Francesco Schittulli, contesta il riparto dei seggi tra i collegi provinciali perché non avrebbe tenuto conto di un emendamento approvato dal Consiglio ma non riportato nel testo di legge pubblicato sul Burp: in altre parole ci sarebbe un clamoroso errore di trascrizione. La Corte d’Appello di Bari ha dal canto suo annunciato che proclamerà i 50 consiglieri regionali eletti e il presidente della Regione: una stretta sui tempi per chiudere quello che ha tutta l’aria di un pasticcio.
Ora il costituzionalista Besostri – e con lui gli avvocati del foro di Lecce Ligori e Colazzo che lo affiancano nel lavoro di impugnazione dell’Apulellum – ribadisce però che “la sola legge applicabile è quella nel testo pubblicato sul Burp”. Se questo non fosse legittimo sarà compito della Corte Costituzionale stabilirlo. ”Chi dubita della Legge- aggiunge – impugni la proclamazione e faccia valere in quella sede le sue ragioni. Se ci sono gli estremi il Tar Puglia potrebbe sospendere gli atti impugnati: rientra nei poteri di un giudice, non in quelli della Commissione elettorale regionale, che è un organo amministrativo”. Una dichiarazione che, tradotta in parole semplici, suona più o meno così: “Si proceda senza ulteriori indugi con la proclamazione degli eletti”.
Fonte: Il Paese Nuovo