«Stamani dinanzi al presidente della Prima sezione civile del Tribunale di Firenze, dr. Fernando Prodomo, si è tenuta la prima udienza del procedimento promosso da quindici elettori contro il “Toskanellum”. La Regione Toscana si è costituita con eccezioni di carattere procedurale. Gli avvocati Besostri e Solimeno hanno illustrato le ragioni della scelta della procedura per ragioni d’urgenza e del Giudice civile ordinario perché la controversia è in materia di diritti politici. Il giudice si è riservato di decidere su tutte le questioni, compresa la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale: l’avvocato Besostri valuta positivamente che non vi siano state dilazioni o provvedimenti interlocutori.

TOSKANELLUM APPUNTI PER UDIENZA 21 aprile 15

126. Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (1).

Oggetto di questo giudizio è l’accertamento del diritto di votare secondo Costituzione non sono in discussione operazioni elettorali di qualsiasi natura e/o genere

Se si dovesse applicare l’art. 126 e seguenti c.p.a., significa che prima della convocazione dei comizi elettorali non c’è un giudice competente precostuito per .legge con violazione degli artt. 6 e 13 C.E.D.U. e 24 e 25 Cost.

NON e’ UN RICORSO EX ART. 129 C.P.A.:

129. Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati (1).

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti (2).

I RICORRENTI NON SONO CANDIDATI O PRESENTATORI DI LISTE QUALITA’ CHE SI ASSUME SOLTANTO CON LA CONVOCAZIONBE DEI COMIZI ELETTORALI

Siamo in presenza di diritti soggettivi di competenza del giudice ordinario non applicandosi l’art. 103 c.1 Cost. Non siamo in un caso di giurisdizione esclusiva ex combinato disposto art. 7 e 133 Cpa e non è giurisdizione di merito ex art. 134

b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa; c.p.a.