Intervento al seminario del prof. Lanchester del 30 gennaio 2017 Università la Sapienza
Ringrazio gli organizzatori per l’invito normalmente gli avvocati anche se sono stati ricercatori confermati titolari di corsi non lo sono, ma riservati agli accademici. Dopo essere stato messo in pensione dalla mia Università nella primavera del 2010 le mie opinioni in tema di leggi elettorali non possono essere oggetto di articoli su riviste o relazioni in convegni universitari posso solo esternarle in giudizi per l’accertamento del diritto di votare secondo Costituzione, che non sono liti finte. Il Giudice può sempre decidere che questo diritto non c’è ma solo di essere ammessi alle elezioni e di impugnare la proclamazioni degli eletti. Anche in questo caso i punti lasciati in sospeso dovremo sollevarli convincendo i giudici che si devono esprimere nelle udienze già fissate in febbraio e marzo ad emettere ordinanze sui punti critici non decisi come infondati dalla Corte Costituzionale.
Un passo avanti se le leggi elettorali sono costituzionalmente necessarie esse devono anche essere necessariamente costituzionali
Ormai il concetto di combinato disposto ha perso significato dopo che è stato usato perla l.n. 52/2015 (una legge ordinaria) e la revisione costituzionale sottoposta al referendum costituzionale e pertanto si può parlare di combinato disposto tra consultellum 1 e consultellum 2
1) Si può approvare una legge elettorale con la richiesta di fiducia stante quanto dispone l’art. 72 c. 4 Cost.?
2) Premio di maggioranza del 40% è compatibile con gli artt. 48 c. 2 (voto eguale e personale), 56 c.1 e 67 Cost. (suggestione dell’atto di intervento dell’avvocatura dello Stato)? Con un art. 38 della GG sovrapponibile al nostro art. 48 Cost. per la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht l’Italikum sarebbe stato dichiarato verfassungswidrig, incostituzionale o soluzione Ecuador per evitare il ballottaggio o maggioranza assoluta o 40% ma con il secondo distaccato di più di 10 punti percentuali
3) Capilista bloccati
4) Differenza soglie d’accesso unico del 3% alla Camera, 8, 20 e 3%
5) Presentazione delle candidature solo liste alla Camera liste/coalizioni al Senato, collegato alle soglie
6) Riequilibrio della rappresentanza di genere con la doppia preferenza alla Camera e preferenza unica al Senato
A mio avviso una contestuale applicazione dei due consultellum viola i diritti costituzionali degli elettori con più di 25 anni, dei candidati alle elezioni del Senato e dei partiti o gruppi politici organizzati gli unici soggetti che possono presentare liste di candidati ex art. 14 DPR 361/1957, che per l’art. 49 Cost. dovrebbero concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale: non sono liberi di presentarsi come lista o in una coalizione di liste.
Certamente l’art. 88 Cost., consente al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Un scioglimento del solo Senato con soglie Camera varrebbe di più di un migliaio di sondaggi.
Felice Besostri
Radio Radicale
Seminario del prof. Lanchester del 30 gennaio 2017 Università la Sapienza
Link: Master in Istituzioni parlamentari ‘Mario Galizia’