Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri – Per sapere – premesso che:

il 24 gennaio prossimo la Corte Costituzionale esaminerà in pubblica udienza le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova, in relazione ad alcuni aspetti della legge vigente per l’elezione della Camera dei Deputati; in tutti i cinque giudizi, incardinati con le ordinanze nn. 89, 163, 192, 265 e 268 del 2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sul presupposto che la legge elettorale non è ancora stata applicata in concreto e quindi non ha concretamente leso i diritti azionati dai ricorrenti; inoltre, è stata eccepita l’inammissibilità anche perché la norma è divenuta applicabile soltanto il 1/7/2016 e quindi dopo l’instaurazione del giudizio davanti al Tribunale; in sostanza, la tesi difensiva della Presidenza del Consiglio si basa sul fatto che l’incostituzionalità della legge elettorale dovrebbe essere dichiarata solo dopo che la stessa abbia impedito ai cittadini di votare liberamente; tale tesi è in contrasto con almeno due pronunce della Corte di Cassazione: l’ordinanza 17.5.2013 n.12060 e la sentenza n. 8878/2014, nelle quali è stato affermato, in sintesi, che “l’espressione  del  voto – rappresenta …un  diritto inviolabile e “permanente”, il cui esercizio da parte dei cittadini può avvenire in qualunque momento e deve esplicarsi secondo modalità conformi alla Costituzione, sicché uno stato di incertezza al riguardo ne determina un pregiudizio concreto, come tale idoneo a giustificare la sussistenza in capo ad essi, dell’interesse ad agire per ottenerne la rimozione”; la tesi difensiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre ad essere infondata, ha gravi implicazioni politiche, perché pretende di imporre ai cittadini uno stato di intollerabile incertezza sulla legittimità delle norme che disciplinano l’elezione del parlamento.

Così facendo, si svilisce la funzione della massima espressione della sovranità del popolo, il voto, che deve essere sempre ed in ogni momento libero, cioè non condizionato, né condizionabile; è di palese evidenza che la qualità della nostra democrazia ne risentirebbe se fossimo costretti ad andare al voto usando una legge che ben cinque Tribunali della Repubblica hanno rinviato alla Corte Costituzionale per farne vagliare la costituzionalità. Non possiamo, infatti, nasconderci che molte polemiche sono state sollevate sulla legittimità politica e democratica di questo parlamento e non sarebbe tollerabile se anche l’autorevolezza del parlamento  eletto nella prossima legislatura dovesse essere svilita da simili polemiche; peraltro,  non si comprende quale sia l’interesse della Presidenza del Consiglio nel difendere l’ipotesi di insindacabilità di una legge elettorale destinata a disciplinare la formazione del parlamento in futuro.

Anche volendo tralasciare l’ovvia ed elementare considerazione che il governo non può in nessun caso tentare di limitare la libertà del voto dei cittadini, non si può comunque fare a meno di notare che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della legge elettorale in esame non potrebbe avere alcun riflesso sull’attività del governo, neppure politico, visto che non è stato il presente governo a porre la questione di fiducia al momento della votazione della legge in questa Camera. Non si spiega, pertanto, in alcun modo l’opposizione della Presidenza del Consiglio, basata su aspetti meramente formali; va sottolineato, inoltre, che la legge elettorale è una legge costituzionalmente necessaria, cioè una legge che deve sempre necessariamente esistere ed essere applicabile in qualsiasi momento.

Per tale caratteristica, si tratta di un atto che deve essere necessariamente costituzionale, perché, diversamente da altre leggi, non vi sono rimedi capaci di correggere gli effetti dannosi conseguenti all’applicazione della stessa, quando fosse dichiarata incostituzionale; la posizione della Presidenza del Consiglio, peraltro, contrasta con la condotta scelta dal Governo Monti, che dando prova di sensibilità istituzionale, non si costituì nel giudizio dal quale scaturì la sentenza che dichiarò incostituzionale il Porcellum; gli aspetti negativi di tutta questa vicenda e lo svilimento della credibilità del Governo e del Parlamento che ne sono effetto potrebbero essere facilmente evitati se la Presidenza del Consiglio rinunciasse alla costituzione nel detti cinque giudizi costituzionali – : quali azioni intenda adottare, al fine di garantire la neutralità del Governo in relazione alla decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità della legge  c.d. Italicum.

FIRMATO

On. Galgano

On. Monchiero

nella foto l’On. Adriana Galgano

 

#Italicum, come annunciato dal viceministro Casero in risposta alla mia interpellanza, il Governo non ritirerà la richiesta di inammissibilità nel giudizio di legittimità costituzionale della legge elettorale. Lo reputo grave perché pretendere che non ci sia tale giudizio, quando ci sono i cinque tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova che hanno sollevato dubbi in merito alla costituzionalità dell’Italicum, equivale a sostenere che la politica debba considerarsi non soggetta alla legge. Una visione con cui non siamo d’accordo e per questo ci auguriamo che la Consulta rigetti questa richiesta di inammissibilità. Per quanto ci riguarda continueremo a combattere per una migliore democrazia che tenga in conto la Costituzione e i diritti dei cittadini.

Dalla Pagina Facebook dell’On. Adriana Galgano