«La consulta deciderà sulla costituzionalità della legge elettorale europea  le minoranze linguistiche un’impugnazione certa da parte delle liste rimaste sotto soglia  il conformismo degli esperti giuridici.

Con Ordinanza del 5-9 maggio 2014 il Tribunale di Venezia ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della legittimità della soglia si accesso del 4% per eleggere europarlamentari. Pochi giorni dopo il Tribunale di Cagliari con Ordinanza del 12 maggio 2014 rimette alla Corte Costituzionale la questione della legittimità delle disparità di trattamento delle liste rappresentative delle minoranze linguistiche francese della Val d’Aosta, tedesca della Provincia di Bolzano e slovena della Regione Friuli V.G. rispetto alle altre minoranze linguistiche riconosciute e tutelate dalla legge n. 482/1999, tra le quali particolarmente consistenti la sarda, la friulana, l’albanese e l’occitana: una sorpresa del tipo un fulmine a ciel sereno? Per nulla!

In data 12 dicembre 2013 mi ero permesso di scrivere ai deputati e senatori delle Commissioni Prima (Affari Costituzionali) e Quattordicesima (Affari Europei) il seguente avvertimento: «Mi permetto di segnalare alla Vs attenzione la legge elettorale per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo, che presenta criticità sia in relazione all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che delle decisioni della Corte Costituzionale Federale tedesca del novembre 2011, che ha dichiarato l’incostituzionalità delle soglie di accesso per il Parlamento Europeo. Altri problemi sono costituiti dalle minoranze linguistiche, con le relative norme speciali: nel 1979 si erano riconosciute soltanto la francese della Val d’Aosta, la tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano e la slovena della regione Friuli Venezia Giulia. Nel 1999, mi ricordo bene la circostanza come relatore del ddl, si è approvata la l. n. 482/1999, che ha riconosciuto 12 minoranze linguistiche storiche, tra cui la sarda e la friulana di consistenza numerica superiore a quelle riconosciute dalla legge n. 18/1979 e entrambe collocate in Regioni a Statuto Speciale come le altre tre. Non solo le norme per l’elezione della Camera dei deputati hanno già allargato l’applicazione di norme speciali elettorali per le minoranze, discriminando tuttavia tra minoranze in Regioni a Statuto speciale e quelle nelle altre Regioni, di tal guisa che minoranze linguistiche storiche antichissime come l’albanese di Calabria e Sicilia e con isole linguistiche in altre regioni e l’occitano e il francoprovenzale del Piemonte sono inesistenti.

Il rischio di incostituzionalità della discriminazione e/o disparità di trattamento è altissimo. Non solo alle tre minoranze linguistiche del 1979 e solo a loro è riconosciuta la possibilità di coalizione con liste nazionali sottraendole alla soglia del 4%, mentre non è possibile per altre minoranze linguistiche anche più consistenti o a formazioni politiche regionali, che si presentino in una sola circoscrizione. L’art. 3 Cost. è

messo in discussione anche sotto questo profilo». Pari pari le censure delle due ordinanze di 5 mesi dopo. Non solo. il 14 gennaio 2014 in sede di audizione formale da parte della Commissione Affari Costituzionali della Camera ho verbalizzato: «Richiamo l’attenzione della Commissione sul fatto che , mentre è incerta

la data delle prossime elezioni legislative, è sicuro che il 25 maggio si voti per il rinnovo del parlamento europeo e la legge elettorale vigente del 1979 e modificata presenta profili problematici di costituzionalità e di conformità alla normativa UE, oltre che per i motivi sopra evidenziato sula parità di genere, perché non tiene conto dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta dei Diritti Fondamentali della UE il 1 dicembre 2009 e della legge n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche storiche, cui sono particolarmente affezionato per esserne stato il relatore in occasione delle sua definitiva approvazione nel Senato della Repubblica».

In maniera pasticciata e, a mio avviso insufficiente, si è provveduto sul riequilibrio della rappresentanza di genere con la previsione che nel caso di 3 voti di preferenza non più di 2 allo stesso genere, mentre nulla in ordine alla soglia di accesso e alle minoranze: su quest’ultime nemmeno le opposizioni hanno presentato emendamenti. Per non mettere in imbarazzo il governo e i parlamentari della maggioranza sono subito intervenuti i costituzionalisti ufficiali, quelli le cui opinioni sono raccolte dai media a prescindere o che sono sempre nella lista dalla quale pescare per nomine a saggi, nella Consulta o in qualche Authority.

Quest’anno ci sono 4 giudici costituzionali in scadenza , 2 di nomina parlamentare e 2 presidenziale, maglio essere rassicuranti, piuttosto che sollevare l’anomalia di una nomina/elezione senza candidati e/o una procedura trasparente di raccolta delle proposte per il prestigioso incarico. Non è vero che queste Ordinanze non avranno effetto sulle prossime elezioni europee: meglio detto, è una mezza verità, che come insegna il Talmud è una bugia intera. Se ci limitasse ad aspettare l’esito del giudizio incidentale di costituzionalità promosso dai Tribunali di Venezia e Cagliari e mancano ancora all’appello i Tribunali di Roma, Napoli e Milano, non ci sarebbero effetti su queste elezioni. Ma per il Parlamento Europeo con c’è l’autodichia  *(In diritto, esercizio di attività formalmente giurisdizionale da parte della pubblica amministrazione)garantita al Parlamento nazionale dall’art. 66 Cost., bensì un ricorso al TAR Lazio Roma ex art. 130, c. 1 lett. b) e c. 3 lett. b) c.p.a.. Un’impugnazione è certa da parte di qualsivoglia lista, che fosse rimasta sotto soglia, ma non è da escludere da parte di liste di minoranze linguistiche diverse da quelle tutelate

dalla legge n. 18/1979. Se sarà il caso, spero che abbiano l’onesta di dichiarare che si sono sbagliati. Molto

difficile da parte di personaggi che con la sentenza calda calda della Corte Costituzionale si sono affrettati ad avallare le proposte del Presidente del Consiglio di riforma elettorale, che prescindono dai principi enunciati con la sentenza n. 1/2014. Del Presidente Renzi o sei amico o sei nemico, inoltre siamo in una situazione di emergenza che richiede interventi decisi e rapidi.

La politica deve essere autonoma dal diritto pena la sua inefficacia. Se per una legge di spesa si invoca l’art. 81 Cost., come hanno fatto i funzionari della Commissione Bilancio del Senato, si è pubblicamente redarguiti: meglio non correre il rischio. E ’tempo questo di essere amici di Platone piuttosto che della verità: con la scomparsa degli intellettuali critici c’è posto solo per gli esperti, che di norma sono al servizio di qualcuno.

Felice Besostri