Adesso è preoccupata dello sfacelo che essa ha creato
di Domenico Cacopardo
Sembra che ambienti (non meglio specificati) della Corte costituzionale siano preoccupati per la possibile, possibilissima, quasi certa celebrazione delle prossime elezioni politiche col sistema «inventato» dalla Corte medesima con due sentenze, una del 2014, l’altra del 2017.La prima «Senato» (la n. 1 del 15 gennaio 2014) è stata pronunciata su alcune disposizioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, relativamente all’attribuzione di un premio di maggioranza su scala regionale. In particolare, questo premio di maggioranza (secondo la Corte) avrebbe realizzato una disparità di trattamento tra le singole espressioni di voto, dando loro un peso variabile a seconda della regioni in cui sarebbero state formulate.
Questo del premio di maggioranza su base regionale è un regalo di cui gli italiani debbono ringraziare Carlo Azeglio Ciampi, che volle l’inserimento della «base regionale» in omaggio a un criterio «regionale» dai contorni molto incerti e discutibili. Rimane in piedi l’impianto fondamentale, talché partecipano alla distribuzione dei seggi le coalizioni di liste che abbiano ottenuto il 20% dei voti validi e, in esse, le liste col 3%, mentre le liste singole debbono superare l’8%. E già qui riemerge una disparità di trattamento dei voti, vista la diversa valutazione che di essi si compie in relazione al risultato complessivo (regionale).
Aggiunge la sentenza della Corte costituzionale del gennaio 2014: «La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni è “complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo”, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte Le leggi elettorali sono, infatti, “costituzionalmente necessarie”, in quanto “indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali” dovendosi inoltre scongiurare l’eventualità di “paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della repubblica previsto dall’art. 88 Cost.”».
La successiva decisione (pubblicata il 9 febbraio 2017, col n. 35) ha riguardato il sistema elettorale della Camera dei deputati, denominato «Italicum» (mai utilizzato, frutto dell’ultima legislatura, governo Renzi) e consiste nella dichiarazione di illegittimità delle disposizioni che prevedevano il ballottaggio dopo la celebrazione del primo turno e in quella sulle opzioni dei capilista. Anche in questo caso la Corte ha considerato la propria sentenza immediatamente applicativa, nel senso che il sistema delineato (dopo l’eliminazione delle norme incostituzionali) è subito utilizzabile.
Dopo i due pronunciamenti, ci troviamo con due sistemi elettorali diversi e disomogenei. Alla Camera abbiamo un proporzionale corretto, nel senso che può scattare un premio di maggioranza per la lista (alla Camera concorrono solo liste, non coalizioni) che superi il 40% dei voti espressi. Al Senato abbiamo un proporzionale puro senza premio con la possibilità di presentarsi in coalizioni. La valutazione dei voti è barocca e discutibile visto che dipende dalle modalità di presentazione: se in coalizione (soglia 20% e 3% per ogni lista coalizzata) o in lista singola (soglia 8%).
Se voteremo coi sistemi messi in piede dalla Corte (che li ha dichiarati autoapplicativi), voteremo in modi completamente diversi, anche se alla Camera non scattasse, come non scatterà, il premio di maggioranza. Che ora, avvicinandosi il confronto elettorale, nelle polverose aule della Corte costituzionale ci si preoccupi di un voto del genere è cosa abbastanza ridicola. Anche perché non mancano i profili estremamente discutibili (qualcuno sostiene: stravaganti) delle due sentenze: basti pensare al ballottaggio, in vigore in Italia da qualche decennio, e mai accusato di incostituzionalità.
La verità, a questo punto, è che il Paese non ha un sistema elettorale coerente e praticabile nell’ottica della governabilità (concetto che nella penna bulimica dei giudici costituzionali è stato più volte evocato come «valore» da perseguire). E non lo ha, a seguito di due decisioni della Corte che non si è preoccupata, come avrebbe potuto e come richiestole dal Tribunale di Messina, di armonizzare le due decisioni. Ora l’avvocato Besostri, già senatore socialista, sta cercando di incardinare un nuovo giudizio di costituzionalità che spinga la Corte a correggere la situazione attuale. Al di là di ogni riserva politica e istituzionale, a questo punto, gli si può dire solo: «Auguri!»
Infatti, che il Parlamento riesca nell’armonizzazione è da escludere. Se ci sarà un intervento, esso sarà marginale e, probabilmente, sarà adottato per decreto-legge (un errore marchiano che consentirà ai 5Stelle il peggiore sciacallaggio sin qui visto, quello relativo al «golpe» che il governo Gentiloni avrà operato alla vigilia delle elezioni). «Quos vult Iupiter perdere dementat prius». Più o meno: Dio acceca chi vuol perdere. Non è chiaro chi sia stato accecato da Dio. Molti sono gli indiziati: qualcuno, di certo, lo è stato.
Fonte: Italia Oggi