«Ruolo Gen. n.5 del 2014
TRIBUNALE DI CAGLIARI Il giudice designato
Letto il ricorso presentato in data 2 gennaio 2014 ai sensi dell’art.702-bis cpc da CABITZA FLAVIO, CARBONI MARIO, COCCO ANDREA, COLLI GIOVANNI, GOLME SARAH, MELIS LEONARDO, MUREDDU CELESTINO, MURRU PIETRO, PATTA ANTIOCO, PATTAROZZI ANDREA, PILI MAURO, SATTA MARIO e ZEDDA PAOLO FLAVIO, domiciliati elettivamente in Cagliari presso lo studio delle procuratrici avvocato Luisa Armandi e Roberta Campesi che, unitamente al procuratore avvocato Felice C. Besostri, li rappresentano tutti, salvo Pattarozzi Andrea, avvocato che sta in giudizio personalmente, in forza di altrettante procure speciali alle liti apposte su fogli separati in calce al ricorso e li difendono ; letta la comparsa di risposta depositata in data 8 aprile 2014 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica e del MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari sono legalmente domiciliati; esaminati gli atti e le note illustrative depositate dalle parti in data 23 aprile 2014; ritenuta, a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 11 aprile 2014, la propria competenza per territorio a decidere la presente controversia; ritenuto che le difese svolte dalle parti non richiedano un’istruzione non sommaria e che la causa possa essere decisa sulla base delle risultanze documentali in atti, osserva. 1. L’oggetto del giudizio.
I ricorrenti hanno convenuto al giudizio di questo tribunale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Interno affinché venga accertato che il diritto all’esercizio del voto libero, eguale, personale e diretto per le elezioni dei rappresentati italiani al Parlamento Europeo – di cui ciascuno ha assunto essere titolare in quanto cittadino elettore iscritto in Comuni appartenenti alla Circoscrizione europea V Insulare della Sardegna e Sicilia – non può
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essere esercitato nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli articoli 1, 2, 3, 48, 49, 51, 56, 58, e 117, primo comma, della Costituzione e dell’art. 3 della Convenziona Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché degli artt. 20, 22 ,223 e 224 TFUE, artt 2, 6, 9, 10 e 14 TUE , Preambolo cpv 2°, artt. 10, 12, 20, 21 e 39 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, art. 1 c. 1 nn. 2), 3) e 8), decisione 2002/772/CE che modifica l’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 CECA, CEE, EURATOM e della sentenza 23 aprile 1986 in causa 294/1983 Parti Ecologiste-Les Verts vs. Parlament Européen. I ricorrenti, in particolare, hanno rassegnato con il ricorso introduttivo le seguenti conclusioni: “ Piaccia al Tribunale Civile di Cagliari, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare: previo rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’UE delle questioni relative all’interpretazione/applicazione del diritto comunitario; previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la loro non manifesta infondatezza: – accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti – cittadini italiani ed elettori iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione V (doc. 1. e 2. ) – di esercitare il proprio diritto di voto libero, eguale, personale e diretto, così come attribuito e garantito nel suo esercizio dalla Costituzione Italiana e dai vigenti Trattati sull’Unione Europea e il suo funzionamento e norme comunitarie – In caso di resistenza alla domanda attrice, spese compensate in quanto non vi è un interesse privato nel suo accoglimento, ma interesse personale come cittadini elettori alla regolarità del processo elettorale.”
1.1. I convenuti si sono opposti all’accoglimento delle domande di parte ricorrente eccependo, in via preliminare di rito, la carenza dell’interesse ad agire e la nullità della Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
domanda per la assoluta indeterminatezza delle conclusioni e chiedendone, nel merito, il rigetto in ragione della loro infondatezza. 2. Le questioni preliminari di rito. 2.1. L’Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di una delle condizioni dell’azione assumendo che i ricorrenti non sarebbero portatori di un interesse ad agire “munito dei requisiti di concretezza ed attualità indispensabili per potere ingenerare il dovere del Giudice di pronunciare nel merito”. L’eccezione deve essere disattesa. Sul punto è sufficiente richiamare l’autorevole precedente rappresentato dalle pronunzie della Corte di Cassazione di cui alla ordinanza interlocutoria n.12060/ 2013 del 21.3.2013 e della sentenza n.8878/2014 del 4 aprile 2014 in cui la Corte ha affrontato espressamente – e positivamente risolto – la questione relativa alla sussistenza, ai sensi dell’art.100 cpc, dell’interesse in capo alla parte ricorrente – che aveva proposto in quel giudizio una domanda di accertamento in ordine all’esercizio del diritto di voto in modo libero, diretto e conforme alle previsioni contenute nella Costituzione e nel Protocollo 1 della Cedu del tutto simile a quella oggetto del presente giudizio – a proporre un’azione il cui petitum sostanziale era diretto al riconoscimento della pienezza del diritto di voto, quale diritto politico di rilevanza primaria, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme, in tesi, lesive di tale posizione soggettiva. 2.2. Le parti convenute hanno altresì eccepito che la assoluta indeterminatezza delle conclusioni rassegnate dai convenuti determinerebbe la nullità della domanda. La semplice lettura delle conclusioni formulate dai ricorrenti, in uno con lo stretto nesso di consequenzialità che esiste tra la rappresentazione contenuta nelle pagine del ricorso espositive della lamentata lesione del diritto di voto e la tutela invocata, consente di escludere che vi sia nel ricorso introduttivo una qualche incertezza sul contenuto del petitum la cui portata sia tale da rendere nullo l’atto introduttivo. 3. La prova della titolarità del diritto di voto che si assume leso.
Tutti i ricorrenti ad esclusione di Pattarozzi Andrea (il quale non ha effettuato sul punto Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
alcuna produzione) hanno dimostrato di essere elettori iscritti nelle liste elettorali. Tutti i ricorrenti ad esclusione di Pattarozzi Andrea e Pili Mauro (il quale ha prodotto un attestato della Camera dei Deputati XVII Legislatura dal quale risulta il luogo e la data di nascita, la qualità di Deputato ma non la sua attuale residenza) hanno dimostrato di essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune appartenente alla Circoscrizione europea V Insulare della Sardegna e Sicilia. In assenza della prova di tali presupposti di fatto, idonei a dimostrare in concreto la titolarità in capo ai ricorrenti Pattarozzi Andrea e Pili Mauro del diritto a tutela del quale è stata esercitata la presente azione di accertamento, la domanda da costoro proposta manca dei presupposti di merito per potere essere accolta. 4. Le doglianze dei ricorrenti in generale. Le doglianze dei ricorrenti sono state esposte in ricorso nei seguenti termini riassuntivi e generali. < Con la domanda di merito si chiede l’accertamento del diritto degli attori di esercitare il proprio diritto di voto libero, eguale e diretto, così come costituzionalmente garantito nel suo esercizio, lamentandone la lesione a causa della dedotta illegittimità costituzionale e della contrarietà alla normativa europea comunitaria della legge L. 24 gennaio 1979, n. 18 – Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia così come modificata Legge 20 febbraio 2009, n. 10 “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”.
Le censure d’incostituzionalità traggono principalmente origine dalle modificazioni, introdotte con la Legge n. 10/2009, nella disciplina previgente sulla elezione del Parlamento Europeo, contenuta nei testi originari, nonché di modifiche legislative nazionali e comunitarie entrate in vigore successivamente all’adozione della l. 18/1979, come la Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche ” e il Trattato di Lisbona. Le modificazioni evidenziano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la incompatibilità della normativa attuale con le norme costituzionali e comunitarie in materia, avuto riguardo ad alcune delle disposizioni introdotte a modifica o a integrazione delle Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
precedenti.> 4.1. Gli articoli della legge 24 gennaio 1979 n.18 “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”, come modificata dalla legge 20 febbraio 2009 n.10, che si assumono in tesi di parte ricorrente lesivi dell’esercizio di voto secondo i principi costituzionali e comunitari sono i seguenti: – 12, comma 4, 5 e 9; -20,c 1, n.1); – 21, c. 1 n.1) bis, 2 e 3); – 22, commi 2 e 3 . 4.2. Le norme di rango costituzionale che si assumono violate da tali disposizioni sono gli articoli: – 1; – 2; – 3; – 48; – 49; – 51; – 56; – 58; – 117, primo comma, della Costituzione. 4.3 Le norme di rango comunitario che si assumono violate da tali disposizioni sono gli articoli: – 3 della Convenziona Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; 20, 22, 223 e 224 TFUE; – 2, 6, 9, 10 e 14 TUE , Preambolo cpv 2°; – 10, 12, 20, 21 e 39 Carta dei diritti fondamentali dell’UE; – 1 c. 1 nn. 2), 3) e 8), decisione 2002/772/CE che modifica l’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 CECA, CEE, EURATOM e della sentenza 23 aprile 1986 in causa 294/1983 Parti Ecologiste-Les Verts vs. Parlament Européen. 5. Le singole doglianze. Si procede ora all’esame delle singole doglianze seguendo l’ordine espositivo contenuto in ricorso. 5.1. Ricorso Paragrafo 8 pag.6. “Con l’assegnazione di seggi al di fuori della Circoscrizione a causa del comportamento elettorale dei votanti nella circoscrizione si viola il principio del voto personale e diretto”.
La norma che determina la violazione rappresentata dai ricorrenti in ordine al c.d. slittamento dei seggi dalle circoscrizioni territoriali dell’Italia Meridionale ed Insulare con minore affluenza è in realtà l’art.21, primo comma n.3 della legge 24 gennaio 1979 n.18
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“Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”, come modificata dalla legge 20 febbraio 2009 n.10. Tale norma, per la parte qui in rilievo, è da considerarsi abrogata per incompatibilità in conseguenza dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 9 aprile 1984 n.61. Il fenomeno dello slittamento è da ritenersi superato in ragione dell’applicazione anche alle elezioni del Parlamento Europeo della disciplina prevista dall’art.83, primo comma, n.8 del Dpr n.361/1957 in materia di elezione della Camera dei Deputati. Le considerazioni difensive svolte sul punto dalla Avvocatura dello Stato sono condivisibili in quanto viene offerta un’interpretazione della legge 24 gennaio 1979 n.18 conforme ai principi costituzionali e comunitari che si basa sul contenuto delle pronunzie del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n.2886 del 2011 ed in sede consultiva n.4748 del 2013. 5.2. Ricorso Paragrafo 9 pag.9. “L’introduzione della soglia del 4% è incostituzionale e contraria ai trattati in quanto la sola base che lo consente è la decisione 2002/772/CE nella parte in cui introduce con l’art.1 c.1 n.3) l’art. 2 bis nella decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, che ammette la possibilità di introdurre soglie di acceso fino ad un massimo del 5% nazionale.” I ricorrenti si dolgono sotto diversi profili della illegittimità costituzionale e della non conformità ai principi comunitari della normativa nazionale sopra richiamata per la parte in cui esclude dal riparto dei seggi le liste che non hanno superato lo sbarramento del 4% dei voti validi a livello nazionale. L’Avvocatura dello Stato contesta le argomentazioni svolte sul punto dai ricorrenti sulla base dei seguenti richiami: 1) alla normativa comunitaria per la parte in cui con l’Atto Unico firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 attribuisce al legislatore nazionale la facoltà di introdurre una soglia minima di sbarramento non superiore al 5% dei suffragi espressi senza prevedere alcun correttivo a beneficio delle liste che non la raggiungono; 2) alle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
a) ricorso n.10226/03 Yumak e Saddak c.Turchia in data 8 luglio 2008 (in forza della quale è stato escluso che l’imposizione di una soglia elettorale di sbarramento violi la libertà di espressione dei cittadini e in particolare l’art.3 del Protocollo n.1 della Cedu; cfr. paragrafi 105 e seguenti) ; b) ricorso n.11583/08 Saccomanno c. Italia in data 13 marzo 2012 (in forza della quale sono stati ribaditi i principi più volte espressi dalla Corte in ordine al fatto che il diritto soggettivo di voto di cui all’art.3 del Protocollo n.1 della Cedu non è assoluto, potendo essere sottoposto ad alcune «limitazioni implicite», le quali sono individuate con un ampio margine di discrezionalità dagli Stati contraenti e possono avere ad oggetto i correttivi previsti nei sistemi proporzionali per correggere gli effetti negativi di questo tipo di scrutinio ed assicurare una maggiore stabilità all’interno del Parlamento, ivi compresi i premi di maggioranza e le soglie elettorali di sbarramento; cfr. paragrafi 47, 48, 49, 50, 71, 73, 74);
3) alla decisione della Corte Costituzionale nella sentenza n.271 del 2010 resa in data 8 luglio 2010 con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.21, comma 1, n.2 della legge 24 gennaio 1979 n.18 in riferimento agli articoli 1, 3, 11, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione e in relazione all’art.10 del Trattato sull’Unione Europea, 10, 11, 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nella parte in cui prevede <<la soglia nazionale di sbarramento . . . senza stabilire alcun correttivo, anche in sede di riparto dei resti, in particolare <<non consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all’assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti >> (in forza della quale è stato affermato che “ ove pure si ammettesse che una clausola di sbarramento, che estrometta del tutto dall’attribuzione dei seggi le liste sotto il 4%, senza alcun correttivo, sia in contrasto con i parametri costituzionali indicati dal collegio rimettente, va osservato che quest’ultimo domanda una pronuncia additiva. Il giudice a quo, infatti, chiede a questa Corte di introdurre un meccanismo diretto ad attenuare gli effetti della soglia di sbarramento, consistente nel concedere alle liste che non l’abbiamo superata la possibilità di partecipare, con le rispettive cifre elettorali, all’aggiudicazione dei seggi distribuiti in base ai resti. Ma tale attenuazione non ha una soluzione costituzionalmente Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
obbligata, potendosi immaginare numerosi correttivi volti a temperare gli effetti della soglia di sbarramento, a partire dalla riduzione della soglia stessa. Ne deriva, secondo la costante giurisprudenza di questa corte, che la questione sollevata sollecitando l’intervento additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata deve ritenersi inammissibile – fra le più recenti, sentenza numero 58 del 2010; ordinanze n.59 e 22 del 2010)”;
4) alla decisione del Consiglio di Stato n.4786 del 2011 in data 16 agosto 2011 in ordine alla interpretazione da dare all’art.21, comma 1, n.2 della legge 24 gennaio 1979 n.18 in relazione sia alla compatibilità coi principi costituzionali e comunitari del quorum di sbarramento, sia con riguardo all’esclusione dell’assegnazione dei seggi che rimangono ancora da attribuire dopo la divisione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale a quelle liste che non hanno superato la soglia del 4% del quoziente elettorale nazionale (in forza della quale è stato riconosciuto che la previsione della clausola di sbarramento “non collide con le coordinate costituzionali in quanto persegue la ragionevole finalità di evitare una eccessiva frammentazione della rappresentanza parlamentare attraverso l’esclusione delle forze politiche che non dimostrino sul campo il possesso di un’adeguata rappresentatività . . . meccanismo che neppure collide con la normativa comunitaria visto che, al contrario, la decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom, come modificata dalla decisione 25 giugno 2002 e 23 settembre 2002, 2002/772/CE, riconosce la possibilità ai Paesi membri di introdurre una soglia minima di sbarramento per l’attribuzione dei seggi, entro il limite del 5% dei suffragi validamente espressi, senza prevedere alcun tipo di correttivo a beneficio delle forze politiche che non la raggiungano. Ne deriva che la normativa comunitaria, lungi dal considerare il principio di proporzionalità incompatibile con la fissazione una clausola di sbarramento, considera l’introduzione del quorum quale correttivo utile onde accrescere la stabilità degli organi elettivi. Si deve aggiungere che la normativa comunitaria non fissa vincoli puntuali agli Stati membri nazionali in quanto rimette alla discrezionalità politica del legislatore nazionale la scelta circa l’an e le modalità di esercizio dell’opzione. Non conduce ad un diverso esito la sottolineatura, operata in sede d’appello, dei principi di libertà, pluralismo e rappresentatività democratica Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
sanciti dai Trattati di Nizza e di Lisbona, posto che detti cardini ordinamentali non toccano in modo specifico la materia elettorale è, comunque, non ostano ad una scelta normativa tesa a razionalizzare la rappresentanza parlamentare con l’introduzione di un correttivo al principio di proporzionalità teso scongiurare il rischio di dispersione del voto e di frammentazione delle forze politiche nazionali. Detta opzione risulta immune ai rimproveri costituzionali rivolti dall’appellante in quanto la democraticità ed il pluralismo del sistema rappresentativo non sono lesi dalla previsione di quorum elettorali o di limitazione alla rappresentanza delle forze politiche concorrenti in una competizione elettorale. Il sistema della proporzionalità e, infatti, uno dei possibili sistemi utilizzati dal legislatore, suscettibile di deroga mediante temperamenti alla fedele traduzione in seggio dei consensi che favoriscono la governabilità e la razionalizzazione del consenso. La scelta di prevedere detta soglia di sbarramento nella misura del 4% non inficia poi l’eguaglianza del diritto di voto ex articolo 48 Cost. E non innesca una disparità di trattamento dei candidati in contrasto con l’art.51 Cost.. La differenziazione operata tra i candidati e le liste di appartenenza non è, infatti, frutto di una discriminazione legislativa aprioristica ma rappresenta la conseguenza fisiologica dell’espressione della volontà sovrana degli elettori. Alla stregua di dette coordinate non può ritenersi che il <diritto di tribuna>, ossia l’assegnazione dei seggi anche ai raggruppamenti politici che non hanno raggiunto la soglia minima, costituisca una pretesa qualificata sul piano costituzionale o comunitario in quanto la scelta di fissare una soglia di rappresentatività mira al ragionevole scopo di assicurare la presenza in Parlamento europeo di forze politiche che abbiano un ruolo adeguato nel sistema politico nazionale e che, come tali, siano idonee a concorrere in modo adeguato al processo di formazione delle scelte politiche in ambito europeo. . . . Il problema del riconoscimento delle minoranze linguistiche al pari di ulteriori problemi tecnici connessi alla legislazione settoriale – quali anche i contestati effetti dello sbarramento con riferimento al rimborso delle spese per le campagne elettorali – non possono mettere in discussione la scelta legislativa di limitare l’elezione alle sole liste maggiormente rappresentative nell’ambito di un meccanismo elettorale in questione che prevede un collegio unico nazionale pur se articolato in cinque circoscrizioni.) “ Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
Le osservazioni difensive svolte dall’Avvocatura dello Stato attraverso i suddetti richiami normativi e giurisprudenziali debbono essere condivise. In particolare, le decisioni richiamate (alla cui integrale motivazione si rimanda) hanno già avuto modo di affrontare la maggior parte delle questioni qui in esame come sollevate dai ricorrenti ed hanno tracciato un quadro preciso dei principi costituzionali e comunitari dalla cui interpretazione non v’è ragione di discostarsi (non essendo stati spesi argomenti ulteriori neppure nella memoria difensiva “conclusionale” depositata da parte ricorrente in data 23 aprile 2014) ed in forza dei quali è possibile escludere che l’esercizio del diritto di voto nelle elezioni europee sia leso dalla normativa nazionale vigente. 5.2.1. La difesa dei ricorrenti ha tratto ulteriori argomenti a sostegno della tesi della non rispondenza della soglia di sbarramento alla effettiva libertà del voto dalla circostanza che con l’introduzione del nuovo art.10 del TUE il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa e i cittadini sono direttamente rappresentati a livello dell’Unione nel Parlamento europeo, mentre gli Stati membri sono rappresentati dal Consiglio. Detta argomentazione è stata inoltre ricondotta ad uno dei passaggi chiave utilizzato nella sentenza del 9 novembre 2011 con la quale la Corte Costituzionale federale tedesca ha ritenuto la soglia di sbarramento del 5% presente nella normativa sulla elezione dei deputati nel Parlamento Europeo contraria ai principi dell’eguaglianza nel diritto di voto e delle pari opportunità dei partiti politici.
Il giudice delle leggi tedesco ha ritenuto che le giustificazioni fino ad allora adottate nel sistema costituzionale tedesco (ed in realtà del tutto simili a quelle espresse nella giurisprudenza comunitaria ed in quella costituzionale italiana) per ritenere conforme ai principi la soglia minima di rappresentatività – in ragione, principalmente, della utilità che il correttivo alla rappresentatività piena propria del sistema proporzionale puro garantisce in ordine alle esigenze di stabilità del Parlamento europeo ed alla non eccessiva frammentarietà dei gruppi in esso presenti – fossero superate dal fatto che il Parlamento europeo non è caratterizzato dalla contrapposizione tra una maggioranza di governo e una opposizione ed il processo di formazione della volontà parlamentare, anche quando i Trattati richiedono
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maggioranze qualificate, non è condizionato dall’esistenza di una maggioranza costante costituita da una stabile coalizione di gruppi determinati alla quale si contrappone una opposizione. Ora, il passaggio che si pone all’attenzione del giudicante in questo procedimento è quello di valutare se dette argomentazioni siano sufficienti a giustificare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata e per tale via determinare la sua rimessione alla Corte Costituzionale. La risposta è negativa e si fonda sulla interpretazione che la Corte Costituzionale italiana ha di recente fornito con la nota sentenza n.1 del 2014 in ordine alla valutazione di costituzionalità da compiersi allorquando si pongono a confronto le scelte del legislatore in materia di procedimenti elettorali con i principi sulla eguaglianza del voto. La Corte Costituzionale a) dopo avere premesso che
– “Questa Corte ha da tempo ricordato che l’Assemblea Costituente, «pur manifestando, con l’approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell’elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria» (sentenza n. 429 del 1995). Pertanto, la «determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa» (sentenza n. 242 del 2012; ordinanza n. 260 del 2002; sentenza n. 107 del 1996). Il principio costituzionale di eguaglianza del voto – ha inoltre rilevato questa Corte – esige che l’esercizio dell’elettorato attivo avvenga in condizione di parità, in quanto «ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi» (sentenza n. 43 del 1961), ma «non si estende […] al risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettore […] che dipende […] esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
consultazioni popolari» (sentenza n. 43 del 1961). Non c’è, in altri termini, un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta costituzionale, in quanto quest’ultima lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico .” – b) ha definito l’ambito entro cui operare il giudizio di legittimità costituzionale precisando che – “In ambiti connotati da un’ampia discrezionalità legislativa, quale quello in esame, siffatto scrutinio impone a questa Corte di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (sentenza n. 1130 del 1988). Il test di proporzionalità utilizzato da questa Corte come da molte delle giurisdizioni costituzionali europee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, ed essenziale strumento della Corte di giustizia dell’Unione europea per il controllo giurisdizionale di legittimità degli atti dell’Unione e degli Stati membri, richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi.” – c) per fondare, infine, il giudizio sulla non legittimità della norma censurata in presenza di un netto e significativo sbilanciamento dei valori a confronto
– “Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, detta disciplina non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente.” – Se, dunque, appare corretto ricavare da detta pronunzia il principio della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale allorquando la scelta del legislatore determina una compromissione rilevante ed evidente di uno degli interessi costituzionali in gioco, la conseguenza che deve trarsi – nell’affrontare nel caso in esame la questione della compatibilità della soglia di sbarramento prevista dalla legge sull’elezione al Parlamento europeo dei deputati italiani – è quella di ritenere che l’argomento cardine della coerenza dell’obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello dell’efficienza dei processi decisionali in ambito parlamentare, perseguito con lo stabilire una soglia di sbarramento per i gruppi di minore rappresentatività, non può considerarsi essere stato superato in maniera così netta e definitiva rispetto a tutte le considerazioni che la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato hanno sino ad ora svolto nelle rispettive decisioni sopra esaminate, così come, di contro, sostengono i ricorrenti con il richiamo alla pronunzia dei Giudici costituzionali tedeschi. In altri termini la questione di legittimità costituzionale in esame per non ritenersi manifestamente infondata dovrebbe avere ad oggetto una disposizione normativa che sia priva di giustificazione e che non sia interpretabile secondo canoni costituzionali adeguati. Seguendo l’interpretazione richiamata deve ritenersi che la soglia di sbarramento sia costituzionalmente legittima quando soddisfa i requisiti: del perseguimento di uno scopo legittimo; della proporzionalità nel raggiungimento di tale scopo.
Nel caso in esame è ben possibile trovare una valida giustificazione alla presenza della soglia di sbarramento in quanto lo scopo legittimo è quello della limitazione della frammentazione partitica ed il suo perseguimento è legittimo in quanto non è rivolto alla Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
indiscriminata esclusione dei gruppi che non raggiungono la soglia. E’ opportuno, al riguardo, evidenziare come nell’interpretazione giurisprudenziale richiamata la legittimità costituzionale della soglia di sbarramento è stata giustificata con riguardo non alla sola garanzia di stabilità del rapporto di formazione del governo da parte dell’organo legislativo ed al mantenimento della fiducia parlamentare, ma anche – ed essenzialmente – con riferimento alla << efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare >> (Corte Costituzionale, sentenza n.1 del 2014), costituendo la soglia di sbarramento un <<correttivo utile onde accrescere la stabilità degli organi elettivi>> attraverso << la presenza in Parlamento europeo di forze politiche che abbiano un ruolo adeguato nel sistema politico nazionale e che, come tali, siano idonee a concorrere in modo adeguato al processo di formazione delle scelte politiche in ambito europeo>>, nonché <<a scongiurare il rischio di dispersione del voto>> (Consiglio di Stato n.4786 del 2011).
Se, dunque, l’interesse degno di tutela che consente di ritenere costituzionalmente corretta l’introduzione di una soglia di sbarramento è rappresentato (anche ed essenzialmente) dalla efficienza dei processi decisionali in ambito parlamentare, allora non c’è da dubitare che tale valore sia stato adeguatamente tenuto in conto dal legislatore nazionale e ciò in ragione dell’esercizio delle funzioni legislative che sono attribuite al Parlamento Europeo, nonché di quelle riconosciute a tale Organo in materia di approvazione del bilancio – per di più – in presenza di un’ampia maggioranza e di controllo sulle altre Istituzioni dell’Unione. Esiste nell’ordinamento comunitario l’esigenza di garantire nel momento formativo della volontà del Parlamento europeo processi di aggregazione quanto più semplici e coesi. Restano, quindi, ancora del tutto valide le considerazioni che vedono bilanciate le contrapposte esigenze costituzionali della rappresentatività del voto e dell’efficienza dei processi formativi della volontà parlamentare.
5.3. Ricorso Paragrafo 11 pag.19 . “Esistono altre disposizioni, oltre che le norme sul finanziamento delle campagne elettorali, che alterano la concorrenza tra i soggetti già presenti nel Parlamento Europeo e chi vuole accedervi in base ad elezioni libere e democratiche, quale è l’esenzione dalla raccolta di firme di presentazione ai sensi dell’art.12 c. 4 l. 18/1979, Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
mentre i nuovi soggetti devono raccogliere non meno di 30.000 sottoscrizioni e non più di 35.000 e in tutte le regioni.” Le osservazioni che sono state svolte in precedenza – nel richiamare i principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in ordine alla discrezionalità riconosciuta ai singoli Stati membri nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nel regolare l’elettorato attivo e passivo – portano ad escludere che la deroga contenuta nell’art.12 della legge 24 gennaio 1979 n.18 comma quarto alla necessaria sottoscrizione delle liste dei candidati da un certo numero di elettori (a mente della quale nessuna sottoscrizione è richiesta: per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere; per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale; per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo; nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere) rappresenti una irragionevole limitazione del diritto dei cittadini di partecipare alle elezioni e non garantisca le condizioni per assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo.
La scelta del legislatore è riconducibile non ad un arbitrario vantaggio che viene accordato ai soggetti politici che sono già presenti nelle istituzioni, ma all’apposizione di un filtro idoneo ad evitare che il procedimento elettorale sia aperto indistintamente a qualsiasi soggetto che non abbia raggiunto tra la popolazione un minimo di aggregazione e di consenso, filtro che opera attraverso la soglia di sbarramento rappresentato dal numero delle firme necessarie per la presentazione di una lista nuova e che non opera, viceversa, per quei partiti o gruppi
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politici la cui presenza in parlamento o la cui partecipazione a precedenti elezioni dimostra come sia già stato raggiunto e comprovato tra la popolazione quel minimo di aggregazione e di consenso. Sul punto non appare contenere alcun argomento decisivo per l’accoglimento della tesi rappresentata dai ricorrenti la decisione, richiamata da costoro, assunta dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea del 23 aprile 1986 nella causa C.294/83 Parti Ecologiste <<Les Vertes>> contro Parlamento Europeo. In tale decisione la Corte – nel valutare la diversa questione (rispetto a quella posta nel presente procedimento) della violazione dell’art.7 n.2 dell’atto 20 settembre 1976 relativo all’elezione dei rappresentanti dell’Assemblea a suffragio universale diretto da parte della decisione assunta dall’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 12 ottobre 1982, concernente la ripartizione degli stanziamenti iscritti nella voce 3708 del bilancio generale delle Comunità europee, e della decisione dell’Ufficio di presidenza ampliato del Parlamento europeo 29 ottobre 1983, recante adozione del regolamento per l’impiego degli stanziamenti destinati al rimborso delle spese delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni europee del 1984 – ha statuito che nella nozione della procedura elettorale uniforme di cui all’art.138 n.2 del Trattato rientra anche la regolamentazione dei rimborsi elettorali per i gruppi che partecipano alle elezioni con la conseguenza, costituente il motivo pregiudiziale rispetto a tutti gli altri di accoglimento del ricorso, che detta regolamentazione rientrava tra gli atti di competenza dei legislatori nazionali e non anche del Parlamento Europeo che lo aveva assunto. Prendendo, infine (ed ancora una volta), spunto dalle osservazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.1 del 2014 deve ritenersi che la scelta del legislatore di regolare il procedimento elettorale rispetta la Carta allorquando il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti a confronto è stato realizzato con modalità tali da non determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e, come tale, incompatibile con il dettato costituzionale.
Tale giudizio deve avvenire con le modalità illustrate dalla Corte Costituzione quali in Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
precedenza richiamate (cfr. sentenza citata paragrafo 3.1). La rimessione alla Corte delle questioni di costituzionalità dell’art.12 in esame è da escludersi poiché la scelta del legislatore di disporre uno sbarramento minimo in termini di semplice adesione di un certo numero di firmatari alla lista per quelle di nuova partecipazione al procedimento elettorale europeo non appare arbitrario, in quanto teso ad evitare il rischio di una frammentazione eccessiva dei soggetti partecipanti alla formazione delle politiche europee, nonché a scongiurare il rischio di dispersione del voto. 5.4. Ricorso Paragrafo 12 pag.19. “La legge elettorale europea 18/1979 e s.m.i. presenta problemi di costituzionalità in relazione alle norme speciali e derogatorie previste per alcune minoranze linguistiche e precisamente la francese della Val d’Aosta, la tedesca della Provincia di Bolzano e la slovena del Friuli Venezia Giulia ( art. 12 c. 8, 21 c. 1 nn 1) e 3) e 22 c. 2 e 3 l. 18/1979, come modificata dalla legge 10/2009. Ci sono tre ordini di problemi: A) Il trattamento differenziato rispetto alle norme elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati; B) il trattamento differenziato delle minoranze linguistiche francese, tedesca e slovena rispetto alle altre minoranze riconosciute con la legge n. 482/1999 di tutela delle minoranze linguistiche storiche; C) il trattamento in favore delle minoranze linguistiche rispetto alle minoranze politiche.” La questione sub A non ha alcuna rilevanza autonoma ai fini dell’accertamento oggetto della domanda.
Le questioni sub B – che è stata formulata in termini contraddittori, atteso che i ricorrenti affermano di non dolersi, in quanto contrari alle soglie di accesso alle elezioni europee, che certe facoltà siano concesse alle minoranze linguistiche ma che si limitino solo ad esse e non operino anche in altri casi – e sub C si risolvono nella valutazione della conformità ai principi posti dagli artt. 3, 48, 49 e 51 della Costituzione della previsione contenuta nel combinato degli artt.12, comma 9, 21, comma 1 nn. 1 e 3, e 22, commi 2 e 3della legge n.18 del 1979 in considerazione del riconoscimento da parte del legislatore di una deroga alla regola della previsione della soglia di sbarramento in favore dei partiti o gruppi politici espressione di alcune (e, segnatamente, delle sole tre minoranze linguistiche richiamate nell’art.12 comma 9 Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
della legge n.18 del 1979) e non di tutte le altre minoranze sia linguistiche, sia politiche. 5.4.1. La questione appare manifestamente infondata con riferimento al diverso grado di tutela delle minoranze non linguistiche, rispetto a queste ultime, atteso che la distinzione caratterizzante una minoranza linguistica da una minoranza politica, in uno con la previsione contenuta nell’art.6 della Costituzione, è di per sé idonea a giustificare la regolamentazione da parte del legislatore con modalità differenti per la prima, ma non anche per la seconda, del procedimento elettorale senza con questo violare alcun principio costituzionale. 5.4.2. Oltrechè rilevante, appare non manifestamente infondata la questione relativa alla discriminazione che la norma opera tra le liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia e le liste eventualmente presentate da altre minoranze linguistiche riconosciute e tutelate da una legge dello Stato o da Convenzioni Internazionali sottoscritte e ratificate dall’Italia . Le norme censurate sono: a) l’art.12, comma 9, L.18/1979; b) l’art. 21, comma 1 nn. 1 e 3 L. 18/1979; c) l’art.22, commi 2 e 3 L.18/1979 . Le ragioni della censura sono state così espresse dai ricorrenti. “Soltanto le liste espressione delle minoranze linguistiche specificate possono partecipare alle elezioni in coalizione con altre liste, con l’unico limite che si tratti di una lista presente in tutte le circoscrizioni. Questa possibilità consente soltanto a queste liste di poter sottrarsi alla soglia di accesso del 4% su scala nazionale.
Si pone una questione di disparità di trattamento vietata dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost. e trattandosi di elezioni anche dell’art. 51 Cost., in quanto un candidato in una lista espressione di minoranza linguistica, tedesca o slovena partecipa alle elezioni in una condizioni di maggior favore. . . . Il mancato riconoscimento nella legge elettorale di altre minoranze linguistiche riconosciute e tutelate da una legge dello Stato e da convenzioni internazionali sottoscritte(La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie conclusa a Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
Strasburgo il 5 novembre 1992 ) e anche ratificate (Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata con L. 28 agosto 1997, n. 302 in Gazzetta Ufficiale n. 215 S.O. del 15 settembre 1997 ) dall’ Italia oltre che discriminazione in violazione dell’art. 3 Cost. limita gravemente la libertà di voto e la possibilità di candidarsi per gli appartenenti alle minoranze linguistiche diverse da quelle slovena, francese e tedesca con violazione degli artt. 48 e 51 Cost.”. La questione di legittimità costituzionale in esame è rilevante al fine dell’accoglimento dell’azione di accertamento-costitutiva proposta dai ricorrenti e la sua non manifesta infondatezza può apprezzarsi per le seguenti ragioni. La Carta Costituzione riconosce all’art.6 la tutela delle minoranze linguistiche. Il legislatore nazionale con la legge 15 dicembre 1999 n.482 ha previsto all’art.2 che <<in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo>>. Il riconoscimento delle minoranze linguistiche era già presente nella normativa nazionale e regionale del nostro ordinamento anche prima della entrata in vigore della legge n.482 del 1999 e le misure di tutela delle minoranze linguistiche sono andate successivamente sempre più ampliandosi.
La normativa comunitaria riconosce inoltre, accanto alla tutela particolarmente accentuata delle lingue regionali o minoritarie (di cui alla Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa il 5.11.1992), << la protezione delle minoranze nazionali e dei diritti delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze>> e garantisce <<ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all’eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione dalla legge>> attraverso l’adozione di <<misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale una eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza>> (artt. 1 e 2 della Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali Strasburgo 1.2.1995 ratificata con la legge n.302 del 1997) . Gli Stati europei hanno predisposto una varietà di strumenti per garantire la rappresentanza politica delle minoranze etniche e linguistiche nei paesi in cui vivono ed, in particolare, nella materia elettorale. Alcuni ordinamenti conoscono regole specifiche a favore delle minoranze per limitare gli effetti conseguenti alla previsione delle soglie di sbarramento. Rientrano in detta categoria le deroghe nella applicazione della generale clausola di sbarramento previste per i partiti espressione delle minoranze etniche o linguistiche, per effetto delle quali tali partiti non devono più raggiungere la percentuale minima dei voti prevista per l’acquisizione dei seggi. L’ordinamento italiano prevede il predetto tipo di correttivo nella legge elettorale per l’elezione della Camera dei deputati (art.83, c.1. n.3 del DPr n.361 del 1957 e sue successive modifiche). Fanno parte di tale categoria e perseguono anch’esse la funzione di facilitare l’accesso alla partecipazione parlamentare delle minoranze anche quelle norme che ammettono il collegamento tra liste. In tal senso gli articoli 12, 21 e 22 della legge sulle elezioni al parlamento europeo qui in esame ammettono per il riparto dei seggi il collegamento di liste di candidati dei partiti delle minoranze tedesca, slovena e francese con un altro partito che sia presente in tutti i collegi. Le regole in questione volte ad assicurare una tutela delle minoranze non sono state considerate contrarie al principio di eguaglianza (vedi i punti 22 e 23 del Codice di buona condotta in materia elettorale adottato dalla Commissione di Venezia nella sessione del 18/19 ottobre 2002) poiché non mirano a garantire una rappresentanza alle minoranze in quanto tali, ma sono, bensì, dirette a creare una situazione di effettiva eguaglianza nel procedimento elettorale sia tra minoranze e resto della popolazione e sia tra diverse minoranze.
La stessa Corte Costituzionale nella sua giurisprudenza ha più volte affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
costituzionale poiché si situa al punto di incontro con altri principi, definiti “supremi”, che qualificano indefettibilmente e necessariamente l’ordinamento vigente, quali il principio pluralistico riconosciuto dall’art. 2 ed il principio di eguaglianza riconosciuto dall’art. 3 della Costituzione (cfr. Corte Costituzionale sentenza n.159 del 2009 ed ulteriori richiami ai precedenti ivi contenuti). Inquadrate in un simile contesto, le norme in esame paiono porsi effettivamente in contrasto con il fondamentale principio di eguaglianza e con le garanzie costituzionali riconosciute dall’art.48 al diritto di voto in condizioni di eguaglianza e dall’art.51 per l’accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, posto che la previsione nel procedimento elettorale europeo di correttivi a tutela delle minoranze linguistiche ed etniche non è rivolta in egual misura e con identica efficacia nei confronti di tutti i gruppi espressione delle minoranze linguistiche riconosciute espressamente nel nostro ordinamento. Solo le liste dei candidati dei tre gruppi delle minoranze previsti nell’art.12 comma 9 godono della particolare regola elettorale sopra vista che facilità l’accesso alla carica elettiva di parlamentare europeo, senza che sia individuabile una valida giustificazione del trattamento deteriore che viene riservato in legge alle liste rappresentative di partiti o gruppi appartenenti alle altre minoranze albanesi, catalane, greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo pure riconosciute dalla legislazione di settore nazionale. 6. Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFEU alla Corte di Giustizia dell’UE.
La richiesta del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFEU alla Corte di Giustizia dell’UE può essere disattesa non solo in forza di buona parte delle considerazioni di merito sopra svolte, ma anche considerando che dalle decisioni sopra richiamate della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei ricorsi n.10226/03 Yumak e Saddak c.Turchia in data 8 luglio 2008 e n.11583/08 Saccomanno c. Italia in data 13 marzo 2012 si evince il principio del riconoscimento agli Stati membri di un ampio margine di discrezionalità in materia elettorale dal quale consegue (secondo l’insegnamento contenuto nella Sentenza della Corte Costituzionale n.1 del 2014 paragrafo 5) che la compatibilità di tali norme con i vincoli Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
derivanti dall’ordinamento comunitario si traduce in una valutazione riservata alla Corte Costituzionale. 7. L’accoglimento parziale del ricorso e la sospensione del giudizio. Alla stregua delle considerazioni tutte sin qui svolte, deve ritenersi che: a) non possa trovare accoglimento il ricorso presentato da Pattarozzi Andrea e Pili Mauro; b) debba essere respinta la richiesta dei restanti ricorrenti di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’UE delle questioni relative all’interpretazione/applicazione del diritto comunitario; c) tra tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti Cabitza Flavio, Carboni Mario, Cocco Andrea, Colli Giovanni, Golme Sarah, Melis Leonardo, Mureddu Celestino, Murru Pietro, Patta Antioco, Satta Mario e Zedda Paolo Flavio debba ritenersi rilevante e non manifestamente infondata solamente quella avente ad oggetto gli artt.12, comma 9, 21, comma 1 nn. 1 e 3, e 22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 così come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia” in relazione agli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione; d) il presente giudizio debba essere sospeso per effetto della rimessione della predetta questione di legittimità costituzionale alla decisione della Corte Costituzionale. p.q.m. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.12, comma 9, 21, comma 1 nn. 1 e 3, e 22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, in relazione agli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione. Dispone che la Cancelleria notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne dia comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati, oltrechè alle parti del presente giudizio.
Dispone che la Cancelleria provveda alla immediata trasmissione alla Corte Costituzionale degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle notificazioni Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 885f1
e comunicazioni indicate nel capoverso del dispositivo che precede. Dispone la sospensione del presente giudizio.
Cagliari 12 maggio 2014.
Il giudice designato dott. Ignazio Tamponi