Felice Besostri su decisione Corte Costituzionale ammissibilità conflitto di attribuzione Gruppo Senato PD su legge di bilancio.

“Se non si mette in discussione il voto di fiducia per le materie previste dall’articolo 72 della Costituzione al comma 4, e tra queste le leggi elettorali e la legge di bilancio, di fatto non si vuole che il ricorso sia ammesso. Lo strozzamento del dibattito riguarda il comma 1 dell’ art. 72 non il c.4, quello decisivo”. E’ l’opinione espressa dall’avvocato Felice Besostri, ex senatore e promotore dei ricorsi sul Porcellum, l’Italicum e il Rosatellum, leggi elettorali su cui si è espressa la Corte costituzionale.

Secondo Besostri “l’argomento principale addotto nel ricorso presenta elementi di debolezza, perché è un argomento di fatto: ossia la compressione dei tempi di esame e discussione. Vale a dire che se in Senato avessero potuto parlare per ore e giorni, andava bene la fiducia?”, osserva Besostri, secondo il quale c’è stato un deficit di “coraggio”. “Mettere in discussione il potere di chiedere la fiducia – dice infatti – era troppo per chi non si era peritato da chiederle in materia elettorale, cioè materia indissolubilmente legata alla materia costituzionale”.

Il riferimento di Besostri è all’iter di approvazione dell’Italicum nel 2015 con voto di fiducia e poi del Rosatellum nel 2017 “con il ricorso a otto voti di fiducia”. Sulle modalità di approvazione del Rosatellum, tra l’altro, Besostri predispose un ricorso per conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale che lo giudicò però inammissibile. “Eppure – conclude – i precedenti sulle leggi elettorali sono più gravi dei casi relativi alla manovra, che più volte è stata approvata, in passato, con la fiducia e il ricorso a maxi-emendamento”.

COMMENTO DEL GIORNO 11 GENNAI0 2019

Il comunicato della Corte Costituzionale conferma dei dubbi sulla prevista inammissibilità, ma costituisce un passo avanti sulla strada aperta dai precedenti tentativi di conflitti di attribuzione sulle leggi elettorali Italikum e Rosatellum esempi di compressione del dibattito mediante l’apposizione di una questione di fiducia da parte del Governo, che fa decadere tutti gli emendamenti e taglia la discussione. Questo significa che in casi di grave crisi istituzionale il Presidente della Repubblica non è solo, ma dispone dell’ausilio della Consulta. Che il singolo parlamentare sia un organo dello Stato è una del grande giurista pubblico tedesco Georg Jellinek, che finalmente è stata accolta 110 anni dopo in Italia, benché ci fossero tutti i presupposti normativi. Il parlamentare rappresenta la Nazione (art. 67 Cost.), cioè il popolo cui appartiene la sovranità per l’art. 1 c. 2 Cost.