di Felice Besostri

Montante sinistro e jab destro al mento in rapida sequenza  e con tutta la forza e il KO è assicurato, basta che l’arbitro non sia stato corrotto ed interrompa il countdown. 

Elezione 2013, Elettori  46.905.154, Votanti  35.270.926 pari al 75,20 %: Coalizione Bersani (4 liste) voti 10.049.393, 29,55% dei voti validi, 340 seggi – coalizione Berlusconi (9 liste) voti 9.923.600, 29,18%, 124 seggi di sole 3 liste- M5S Beppe Grillo (lista unica) voti 8.691.406, 25,56%, seggi 108 – coalizione Monti (3 liste) voti 3.591.541, 10,56%, seggi 45, le altre 30 liste non hanno superato la soglia e quindi non hanno avuto eletti, come 6 delle liste Berlusconi e 1 delle liste Monti. La differenza tra 340 e 124 seggi è stata prodotta  da  soli (10.049.393 – 9.923.600) 125.793 voti.

L’apporto delle liste di contorno Berlusconi è stato di 1.200.932 voti, la differenza rappresenta appena il 10,47% dei loro voti. Per colmarla bastava allargare la coalizione Berlusconi a destra con  FORZA NUOVA  e FIAMMA TRICOLORE, rispettivamente  90.047 e 44.408 voti, pari  a voti complessivi 134.455>125.793. Lo stesso risultato, anzi leggermente superiore con Forza Nuova e Casa Pound,  47.911 voti, per  137.958>125.793. Una coalizione Salvini, vigente il Porcellum, poteva vincere la sfida già nel 2013. Sotto un’altra prospettiva la coalizione Bersani ha vinto grazie alla SVP che ha raccolto voti 146.80>125.7930, un apporto che avrebbe sconfitto anche un parziale allargamento a destra  della coalizione. Il suo apporto è stato profumatamente pagato con l’Italikum e il Rosatellum e la SVP, incassato il prezzo dal  PD si è sdebitata con l’elezione di Boschi e Bressa nel 2018. La SVP aveva già fatto vincere il Centro Sinistra nel 2006 con i suoi 182.704 voti, che hanno annullato i 27.000 voti di differenza. Tornata libera alle prossime elezioni europee sarà , salvo sorprese, coalizzata con FI,  meno compromettente della Lega, con la quale regge la Provincia e grazie al fatto, che per una norma speciale( art. 22 l.n. 18/1979) della legge europea ha un seggio assicurato basta che Forza Italia  elegga nel Nord-Est più di un eurodeputato.

Il M5S ha fatto numericamente saltare il bipolarismo di coalizione, ma senza l’annullamento parziale per incostituzionalità della legge n. 270/2005, nel gennaio 2014 grazie ad un’iniziativa di avvocati milanesi, coordinati dall’avv. Aldo Bozzi, iniziata nel 2008, in tempi di bipolarismo di coalizione politicamente e culturalmente imperante, non ci sarebbero state conseguenze. L’annullamento, per quanto solo parziale, ha colpito il cuore del maggioritario di coalizione: premio di maggioranza e liste bloccate è stato deciso dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.1/2014, deposita il 13 gennaio 2014 . Ciò malgrado il sistema di alternanza bipolare di coalizione resiste e, dopo il fallimento di ogni dialogo PD Bersani-M5S dopo le elezioni, il Patto del Nazareno tra il PD Renzi e FI del 18 gennaio 2014 avrebbe dovuto consolidarlo.  Tuttavia le elezioni europee dell’aprile 2014 alterano l’equilibrio tripolare in quanto il PD percentualmente distacca tutti con il suo  40,82% rispetto al 16,83% di FI, che anche ricostituendo la coalizione di cdx arriverebbe al 26,66% o al più con il  4,38% di NCD-UDC al  31,04%.

Niente pericoli a destra, irrilevanza della sinistra in tutte le sue espressioni autonome 5,73% nel 2013 e 4,93% nel 2014, consenso mediatico alle stelle per il suo leader e la sua Ninfa Egeria si coniugano con l’elezione di Mattarella alla Presidenza della Repubblica nel gennaio 2015, convincono il PD Renzi a conservare l’apparenza di un sistema bipolare maggioritario, ma non più di coalizione, ma con un Partito egemone, che esprime un Premierato forte, padrone, grazie a legge elettorale maggioritaria con ballottaggio e deforma costituzionale, del Parlamento in seduta comune, quindi della elezione del Presidente della Repubblica e della sua messa in stato d’accusa e della composizione di Corte Costituzionale e CSM. Le tappe:

1) approvazione della  legge 6 maggio 2015 n. 52, anche grazie alla compiacenza della Presidente della Camera nell’ammettere ben tre voti di voti d fiducia, richiesti dal Governo 2) approvazione della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. Nel frattempo si stavano organizzando iniziative politiche per contrastare la deforma costituzionale intorno, anche se non in via esclusiva, al Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, che ha partorito il Comitato per il NO al referendum costituzionale. Il Coordinamento Avvocati Antitalikum  promuoveva, fin dal dicembre 2015, in 22 Tribunali ricorsi contro la legge elettorale collegata,  di cui 5  emettevano ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale prima della celebrazione del referendum.  La Corte in ottobre 2016 aveva opportunamente deciso di discuterle tutte riunite, con abbreviazione termini, nel gennaio 2017.

Per continuare nella metafora pugilistica fu assestato , con un gancio sinistro e un diretto destro il definitivo KO al sistema politico/elettorale bipolare e maggioritario con la vittoria massiccia ed inequivocabile dei No al Referendum costituzionale  e poco più di un mese col secondo annullamento  per incostituzionalità di una legge elettorale con la sentenza n. 35/2017, festeggiata dal solo M5S in quanto tale ( Di Maio, Fico, Di Battista, Toninelli, Morra, Lombardo e Lezzi erano tra i ricorrenti più noti) e da singoli deputati di altri partiti[1].  Parliamoci chiaro un premio di maggioranza in seguito a ballottaggio, come nei Comuni e in alcune Regioni, non piaceva più nemmeno ai suoi inventori, perché il 19 giugno Chiara Appendino vinceva a Torino  con  il 54,56% contro un esterrefatto Piero Fassino. Questo risultato è più espressivo di quello contestuale di Virginia Raggi a Roma con il 67,15%  a fronte di un improbabile e rassegnato Roberto Giachetti, perché Fassino era stato un buon Sindaco e Giachetti, oltre che se stesso, l’esponente di un PD romano, che fustigato da Fabrizio Barca, aveva liquidato il suo Sindaco Ignazio Marino dopo un biennio. Nel 2014, in concomitanza con le europee Livorno, vinta da Nogarin( M5S) contro Ruggeri (PD) con il 53,06 % era stato un segnale e prima ancora Pizzarotti a Parma nel 2012. Quelle esperienze  erano ancora all’interno del bipolarismo, nel senso che nei due casi gli elettori del polo di destra avevano  per votato per i minoritari M5S per punire il PD, come in atri Comuni meno importanti è successo l’inverso con voti di sinistra al candidato M5S per punire FI.

Abbiamo un corpo elettorale progressivamente disaffezionato, che inizialmente ha reagito con l’astensione e poi con il voto punitivo. La vittoria dei NO in difesa della Costituzione esistente avrebbe dovuto tradursi un’azione positiva di attuazione della stessa, in particolare delle parti che riguardavano i rapporti economici ( Parte prima- Titolo III) e politici (Parte Prima-Titolo IV) e i controlli di costituzionalità: c’è sicuramente del marcio in quella Danimarca mediterranea, chiamata Italia, se è stato possibile votare per tre volte(2006, 2008 e 2013) con una legge della cui incostituzionalità la Corte Costituzionale avvertito chiaramente e autorevolmente avvertito il Parlamento, il  Presidente della Repubblica, il Governo  e il complesso delle forze politiche con le due sentenze n. 15  e n. 16 del 2008: alla Corte Costituzionale hanno opposto un fin de non recevoir di fatto, come se non li riguardasse e nel complice silenzio mass-mediatico. L’incostituzionalità di una legge elettorale accertata dopo un’elezione, non soltanto lascia inevitabilmente in carica i parlamentari proclamati eletti, ma anche, per mancanza di controlli interni e/o esterni, le graduatorie delle liste e la ripartizione tra le liste dei seggi, in caso di annullamenti di proclamazioni, in autodichia ex art. 66 Cost.,  da parte delle Giunte delle Elezioni ed in caso di surroga per dimissioni o incompatibilità sopravvenuta. Non il linea teorica, si parla di fatti veri accaduti nella XVII Legislatura dopo le elezioni europee 2014. Non è neppure rimedio effettivo ex art. 13 C.E.D.U., sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di impugnazione di operazioni elettorali preparatorie di elezioni amministrative, regionali ed europee, perché limitate alle esclusioni di liste ex art. 129 c.p.a,[2]  ed impossibile per mancata attuazione della delega ex art. 44 c. 2 lett. d) legge n. 69/2009 per le elezioni del Parlamento. Pur in assenza di una legge organica d attuazione dell’art. 49 Cost., i partiti e o movimenti  politici organizzati hanno il monopolio della presentazione di liste e candidati ex art. 14 dpr n. 361/1957, malgrado i rilievi formulati dagli osservatori O.S.C.E.-O.D.H.I.R,[3] anche in occasione delle elezioni 2018 .

I partiti devono trasmettere i propri statuti (art. 14 c. 1 dpr cit.), ma non ci sono sanzioni tempestive ed efficaci per liste di candidati  presentate in violazione degli Statuti  dai delegati designati dal segretario o presidente del partito o movimento politico. L’amore per liste bloccate ha il suo incentivo in queste norme, che nessuna forza politica presente in Parlamento ha mai cercati di modificare nemmeno per le candidature in collegi uninominali. Il risultato referendario  non ha avuto seguito, come coagulo di nuove o rinnovate forze politiche ed anche la vittoria con la sentenza n. 1/2014 in Corte Costituzionale sulla legge elettorale n. 270/2005, perché il Parlamento, eletto  con legge incostituzionale, ha prodotto una seconda legge incostituzionale la n. 52/2015, come già detto. Era una legge elettorale  applicabile solo alla Camera dei deputati a far tempo dal 1° luglio 2016, l’ultima a prevedere un premio di maggiorana, figlio del bipolarismo artificiale senza nemmeno le coalizioni a nascondere la riduzione del pluralismo in nome di una governabilità intesa come stabilità fine a se stessa. Un piccolo omaggio alla Corte Costituzionale era rappresentato da un parzialissimo sblocco delle liste. La terza legge elettorale non poteva ignorare il secondo annullamento di un premio di maggioranza esplicito e distorsivo delle libere scelte degli elettori. In un sistema tripolare autentico occorre trovare un’intesa tra due delle tre forze principali in campo e la nuova legge nasce da un’intesa PD-FI con i rispettivi contorni che saranno spazzati via dalle elezioni 2018 ed escludendo i M5S, che rafforzeranno così presso l’opinione pubblica la loro immagine di forza estranea ai giochi della politica. Per evitare  di essere travolti da nuove iniziative giudiziarie bastava giocare d’anticipo approvare una legge elettorale a ridosso delle elezioni, non curandosi del Codice di Buona Condotta in Materia Elettorale del Consiglio d’Europa[4], che è parametro  di legalità soltanto per la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che non poteva allora essere adita in via preventiva. La XVII legislatura era iniziata il 23 marzo 2013, per rispettare l’articolo 61 Cost. si poteva votare entro 70 giorni dal 22 aprile 2018, si e votato invece il 4 marzo, grazie ad un provvidenziale scioglimento tecnico anticipato.   Nell concatenazione degli eventi non si può dimenticare, che per il 12 dicembre 20112 era già fissata.

La Camera di Consiglio di tre ricorsi per conflitto di attribuzione nn. 5, 6 e 7,  rispettivamente depositati in cancelleria il 23, il 25 e il 31 ottobre 2017, che sollevavano obiezione di costituzionalità sull’uso della fiducia, a richiesta del Governo, per l’approvazione di una legge elettorale in contrasto con l’art. 72 c. 4 Cost. riferita alla legge n. 52/2015,  Italikum, ma anche delle deliberazioni di Camera e Senato di approvazione della legge, che assumerà il n. 165/2018, Rosatellum. Al momento del deposito dei ricorsi l’iter della nuova legge non si era ancora completato con la promulgazione del 3 novembre 2017 e la pubblicazione nella G.U. n. 264 del 11/!!/2017 e la sua entrata in vigore il giorno successivo.  Si poteva procedere con la pubblicazione nella GU  29 dicembre 2017 Numero 302 dei decreti del Presidente della Repubblica 1) 28 dicembre 2017, n. 208. Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.; 2) 28 dicembre 2017, n. 209. Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.; 3) 28 dicembre 2017. Assegnazione alle circoscrizioni elettorali ….. del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei deputati.; 4) 28 dicembre 2017. Assegnazione alle regioni del territorio nazionale ….. nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica. L’elezione del Parlamento a quel punto era garantita quale che fossero stata la decisioni della Corte Costituzionale, anche di ammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzioni calendarizzati per il 12 di dicembre 2017, poiché andava comunque fissata l’udienza di merito. Il procedimento elettorale, dopo la convocazione dei comizi elettorali  non può essere sospeso od interrotto, neppure nel caso che parti della legge elettorale fossero dichiarate incostituzionali prima del giorno fissato per le votazioni.  Tuttavia l’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale e gli Uffici Centrali Circoscrizionali ne dovranno tenere conto, è pacifico in base alla sentenza n. 1/2014, che l’incostituzionalità di una legge non incide sulla proclamazione degli eletti, con la precisazione non fatta, ma assolutamente opportuna che siano stati anche convalidati.

Andrebbero anche regolati temporalmente i tempi per l’istruttoria e le proposte delle Giunte per le Elezioni di Camera e Senato e per le decisioni finali  delle Camere. L’affermazione del diritto di votare secondo Costituzione comporta che se le leggi elettorali sono “costituzionalmente necessarie”, cioè una legge sempre e immediatamente applicabile, la stessa debba essere necessariamente costituzionale  e che l’accertamento della sua costituzionalità debba precedere l’esercizio e presupporre la piena impugnabilità delle operazioni elettorali preparatorie, anche delle elezioni parlamentari.  In democrazia il diritto di voto è un diritto fondamentale inviolabile, permanente e incomprimibile, attraverso di esso il popolo, come corpo elettorale, esercita la sovranità che gli appartiene ex art. 1 c. 2 Cost..  Il corpo elettorale è non solo un potere dello Stato, ma il potere supremo dal quale tutti gli altri derivano, direttamente il potere legislativo e a cascata gli altri. Da qui discende la necessità di un controllo tempestivi, effettivo ed efficace. Tutti questi  sono concetti chiaramente espressi nei ricorsi contro l’Italikum e il Rosatellum , che il M5S aveva fatto propri, aderendo ai ricorsi, unico movimento politico organizzato ad averlo fatto, insieme con, secondo i diversi livelli di governo, parlamentari   e consiglieri regionali di diverso  orientamento in prevalenza di sinistra.

C’è una causa unica del loro successo alle ultime elezioni politiche, ma la loro immagine, di movimento per il rispetto della legalità,  un ruolo l’ha giocato: tra tutte le legalità quella costituzionale è la suprema.  Non è stato così. Hanno preferito intestarsi battaglie, che parlano a un popolo arrabbiato, di norma a ragione, contro chi li ha governati, come l’abolizione del divieto di mandato imperativo, come fosse questo il presupposto per il cambio di casacca più o meno veloce e non la debolezza umana, quando  non è corruttibilità e ricerca di privilegi e potere. Altra riforma costituzionale la drastica riduzione dei parlamentari (400 Camera e 200 Senato) motivata principalmente da ragioni di contenimento della spesa della politica. La riduzione non è un’invenzione dell’attuale contingente maggioranza di governo, anzi nei termini proposti ricalca quella della bicamerale D’Alema della XIII legislatura esattamente per il Senato e per la Camera si collocava nella forchetta proposta di 400/500 membri. Nella XIV legislatura, il Parlamento approvò in duplice deliberazione un disegno di legge costituzionale (A.S. n. 2544-D), in cui era prevista una Camera composta di 518 deputati (elettivi), un Senato di 252 senatori.  La Renzi-Boschi non toccava il numero dei deputati, altrimenti non sarebbe mai passata, e riduceva il Senato a 100 membri, non elettivi e con poteri ridotti. Il tema richiede di non dare i numeri, nel duplice significato dell’espressione. ma di definirli dopo aver ragionato intorno alla forma di stato e di governo: in uno stato federale, anche di grandi dimensioni come gli USA, non stupisce che siano 50, 2 per Stato. al pari della Svizzera per ogni Cantone . Si tratta di evitare che la California con i suoi quasi 40 milioni di abitanti, schiacci il Vermont, che non raggiunge il milione o Zurigo (1 406 083 ab.) Uri (35 693 ab.)[5].

La prima bicamerale presieduta da Bozzi nella  IX legislatura, non  formalizzò riguardo al numero dei parlamentari,  una proposta di revisione costituzionale, tra le varie formulate, tra quali è da apprezzare quella per la Camera dei Deputati pari , alla media della composizione delle ‘Camere basse’ di Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, cioè di grandi stati  europei,  democratici e politicamente pluralisti. Richiede, quindi, un ragionamento sul tipo si sistema politico desiderabile, sulla forma di stato (centralista, autonomista, federalista) e di governo (parlamentare, semi-presidenzale, presidenziale) e sul ruolo del popolo, come corpo elettorale nella scelta dei propri rappresentanti  e negli istituti di partecipazione diretta. Il costo è la motivazione più volgare e pericolosa, perché non ha limite.  Un parlamento monocamerale costa di meno, a parità di membri, di un bicamerale. Se si vuol risparmiare un Parlamento bicamerale di 200 deputati e 100 senatori, costa di meno di quello proposto dalla maggioranza: un Parlamento abrogato ha un costo zero! Una diminuzione equilibrata e contestuale del numero dei deputati e delle loro indennità fisse comporterebbe una riduzione dei costi pari a quella prevista senza effetti collaterali pericolosi, come l’introduzione di soglie d’accesso di fatto, con effetti distorsivi sulla rappresentanza specialmente nelle circoscrizioni più piccole[6]. Infine la riduzione dl pluralismo politico dipenderà dal sistema elettorale, minore con un sistema proporzionale di collegi plurinominali, massima con solo collegi uninominali, variabile con sistemi misti o con recupero proporzionale dei collegi uninominali.

Il Codice di Buona Condotta in Materia elettorale[7] raccomanda  alla proposizione n. 93, che “    Il ricorso davanti al Parlamento, come giudice della sua propria elezione, è a volte previsto, ma rischia di comportare decisioni politiche. Esso è ammissibile in prima istanza laddove è invalso da lunga data, ma in tal caso, deve essere possibile un ricorso giudiziario.[8]. La raccomandazione non ha avuto alcun seguito in Italia, dove ex art. 66 Cost. il Parlamento è giudice delle proprie elezione, ma a differenza della Germania la decisione finale in seguito a ricorso alla Giunta delle Elezioni della Camera pertinente non è impugnabile innanzi alla Corte Costituzionale, né vi sono termini procedurali  certi, talché una legislatura può terminare con una Camera incompleta, come è avvenuto nella XIV legislatura alla Camera  dei Deputati con 11 seggi vacanti  e potrebbe accadere nella XVIII al Senato a causa di un seggio siciliano non assegnato. L’autodichia e la connessa autocrinia sono istituti  da maneggiare con cura e da riservare a casi eccezionali, quando sua in gioco l’autonomia di un organo costituzionale senza sacrificio di diritti fondamentali  dei cittadini costituzionalmente garantiti e i principi dello Stato di Diritto. Così non è stato, anzi a partire dal 1996 alla Camera si è estesa l’autidichia ai contratti di lavori, forniture, somministrazioni, locazioni e acquisto di immobili e malgrado l’autorevole monito della Consulta  con la sentenza n. 262/2017 nel 2018 si  voluto, regolare in autodichia, invece che con legge, la necessaria riforma dei vitalizi degli ex parlamentari, per evitare un controllo giurisdizionale esterno e procedere in tempi rapidi, pur di soddisfare una pubblica opinione, che non si riconosce più nelle pubbliche istituzioni  e nei suoi rappresentanti.  In materia elettorale  gli articoli 6 e 13 della C.E.D.U. non sono asservati e  per quanto riguarda le elezioni europee imminenti, 26/5/2019, non è garantito il rispetto delle procedure previste dall’art.223 TFUE e  il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale previsto dall’ art. 47 CDFUE. Finora i ricorsi contro la legge elettorale europea innanzi al giudice ordinario sotto il profilo dell’accertamento del diritto di votare secondo Costituzione e in conformità ai Trattati europei non hanno avuto lo stesso successo, ma senza mai essere state discusse nel merito, ma sull’ammissibilità a causa di un’interpretazione  della sentenza n. 110/2015 della Corte Cost., che è stata estesa  anche alle leggi elettorali regionali, ma la Corte di Cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione ha stabilito[9], che spetta al giudice ordinario. Una delle azioni giudiziarie, decisa in secondo grado è ora matura per la Cassazione, che come ultimo grado del giudizio è tenuto rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, per non far incorrere l’Italia in una procedura d’infrazione.

Le maggioranze parlamentari, che avevano approvato le leggi dichiarate incostituzionali con le sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017, erano formalmente diverse, ma la ricostruzione degli eventi e i comportamenti tenuti dopo la loro pubblicazione dimostrano, che il consenso , in effetti, era più ampio. Per i gruppi dirigenti dei partiti, di tutti i partiti , le liste bloccate erano una benedizione del cielo.   Grazie al potere, che deriva al segretario o presidente del partito o movimento politici dal dpr n. 361/1957   e che prescinde dal fatto che statutariamente ne   sia anche il legale rappresentante, con le liste bloccate si assicura il controllo del Partito ed in ogni caso del corrispondente gruppo parlamentare: un atout irrinunciabile. Soltanto in tal modo si spiega come la sentenza n. 1/2014  non abbia portato ad una seria riflessione sui principi  affermati con il richiamo esplicito alla giurisprudenza elettorale della Bundesverfassungsgericht, che quando una legge elettorale è proporzionale, anche in parte, vi deve essere una corrispondenza tra i voti in entrata e i seggi in uscita. Ci si è ingegnati, piuttosto, a trovare scappatoie introducendo nella legge n,. 52/&2015, una soglia del 40% per l’attribuzione del premi di maggioranza, aggirato da un ballottaggio tra i primi due, addirittura escluso quando aveva maggior senso[10]. L’altra scappatoia era l’introduzione parziale di un voto di preferenza nel caso di più eletti oltre che il capolista, blindato e pluri-candidabile fino a 10 circoscrizioni. Soltanto la lista tributaria del premio di maggioranza avrebbe avuto una percentuale elevata di eletti con le preferenze, se avesse fatto un uso misurato delle pluricandidature, con appena 10 capilista candidati ciascuno in 10 collegi.

Il capolista era, comunque, era libero di scegliere il collegio di proclamazione.   Nelle altre liste di minoranza e con  al massimo un eletto per collegio, i capilista avrebbero monopolizzato le proclamazioni. Le simulazioni fatte davano, comunque, nella migliore delle ipotesi una maggioranza di deputati non scelti dai cittadini. L’annullamento parziale della legge non ha consentito una verifica effettiva  della riserva a favore dei capilista. La rinuncia nella legge n. 165/2017 ad un esplicito premio di maggioranza è stata compensata con liste totalmente bloccate. Con le elezioni del 2018 il tripolarismo è confermato: CDX 37%-M5S 32,68%-CSX 22,86%, ma meno equilibrato che nelle elezioni parlamentari nazionali precedenti del 2013:  CSX 29,55%-CDX 27,61%-M5S 25,56%. Nel sistema tripolare soltanto un alleanza tra due poli consente di formare una maggioranza ovvero in caso di veti reciproci scomponendo i poli di coalizione, favoriti dal  fatto che le coalizioni non dovevano più avere un programma e un capo comune, rendendo irrazionale e costituzionalmente discutibile i vantaggi nella distribuzione dei seggi.  A fronte del rifiuto del PD a qualsivoglia intesa con M5S e dell’impossibilità di rieditare un Nazareno bis in quanti nel CDX Forza Italia non era più la forza dominante, la maggioranza giallo-verdebruna del contratto di governo era l’unica possibile numericamente. Non è soltanto una maggioranza di seggi, ma  per la prima volta dal 1992 la maggioranza dei voti validamente espressi dal corpo elettorale, compresi quelli per liste sotto soglia. L’instabilità dell’accordo deriva da fattori politico-programmataci e di sistema, Il M5S non è un movimento con strutture territoriali a insediamento stabilizzato e consolidato e leadership locali riconoscibili. E’ ancora un movimento di opinione e rappresentativo di stati d’animo. Negli enti locali sono favorite dal premio di maggioranza le coalizioni, ma il ballottaggio può favorire  anche una minoranza, come dimostrano i casi di Torino e Roma con candidati sindaci M5S, ma anche  Napoli con De Magistris . La vera debolezza dei M5S è nelle Regioni dove il ballottaggio di norma non è previsto, ma il premio di maggioranza avvantaggia il candidato Presidente più votato e le liste a lui collegate. Il M5S è out prima ancora  giocare la partita, rifiuta le coalizioni e non contesta le leggi elettorali regionali , tranne che in Umbria, senza alcun sostegno centrale. In casi specifici come la Provincia di Bolzano, compie atti di autolesionismo, stroncando l’esperienza di una minoranza tedesca, che mette in discussione per la prima volta il monopolio della SVP. 

Una strategia di sostegno alle minoranze linguistiche non è mai stata neppure tentata lasciando alla Lega  anche questo terreno, come è stato col il Partito Sardo d’Azione.  Il populismo si struttura intorno ad un leader [11]dal cui successo dipendono le fortune del movimento. Ma il leader deve essere  il capo naturale di fondatore o rifondatore  del movimento. Questa qualità è in capo a Salvini, ma manca a Di Maio, che è stato scelto.  Le prossime elezioni europee saranno il banco di prova di questo tripolarismo instabile. La legge elettorale non premia le coalizioni e quindi non c’è l’handicap  regionale per i cinque stelle. La crisi del PD per non parlare della  divisissima sinistra sinistra  non sono un pericolo di richiamare all’ovile gli elettore delusi dalla sinistra, che si son riversati sul M5S. Anzi le preoccupazioni per il crescente destrismo reazionario potrebbero spingere  ad un voto tatticamente utile per il partner di governo meno pericoloso, per mantenerlo intornio ad una percentuale non troppo sotto al 25%, condizione essenziale per mantenere il tripolarismo, allo stato unica alternativa ad un governo di destra a guida Salvini, finché non rinasca una sinistra unita di alternativa di  governo e di valori.

TABELLE

2013 febbraio Voti validi 34.005.755

PARTITO DEMOCRATICO   8.646.034  25,43
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’   1.089.231  3,20
RIVOLUZIONE CIVILE    765.189   2,25
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 89.643 0,26
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 5.196  0,02
TOTALE SX 1.949.259 5,63
CENTRO DEMOCRATICO   167.328 0,49
SVP  146.800   0,43
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 7.332.134  21,56
LEGA NORD 1.390.534  4,09
FRATELLI D’ITALIA 666.765   1,96 
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT  8.691.406   25,56

TABELLE


2014  maggio Voti validi 27.371.747

PARTITO DEMOCRATICO  11.172.861  40,82
SVP  137.448 0,50
FORZA ITALIA  4.605.331 16,83
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA EURO 1.686.556  6,16
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE  1.004.037  3,67
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC 1.199.703 4,38 
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT  5.792.865 21,16
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS   1.103.203  4,03
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA 245.443   0,90
TOTALE SX  1.348.646   4,93

2018 MARZO Voti validi 32.841.025

PARTITO DEMOCRATICO 6.161.896 18,76
+EUROPA  841.468  2,56
ITALIA EUROPA INSIEME 190.601 0,58
CIVICA POPOLARE LORENZIN 178.107   0,54
Totali  sotto soglia  1.210.176    3,68 =16,09
SVP – PATT  134.651 0,41
COALIZIONE CSX 7.506.723 22,86

         

FORZA ITALIA  4.596.956 14,00
LEGA 5.698.687 17,35
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI    1.429.550  4,35
NOI CON L’ITALIA – UDC 427.152 1,30 = 3,51
COALIZIONE CDX  12.152.345  37,00 LIZ


MOVIMENTO 5 STELLE   10.732.066 32,68
LIBERI E UGUALI 1.114.799 3,39
POTERE AL POPOLO! 372.179 1,13
PARTITO COMUNISTA  106.816 0,33
TOTALE SX
1.593.794
POTERE AL POPOLO! 372.179 1,13
PARTITO COMUNISTA   106.816 0,33
TOTALE SX 1.593.794 4,85

*in corsivo liste sotto soglia e percentuale della coalizione

LEGA  5.698.687                                    17.35

M5S  10.732.066                                     32,68

16.430.763>16.420.512,5                      50 ,03

M5S e LEGA hanno la maggioranza dei voti validi compresi quelli di liste sotto soglia del corpo elettorale



[1] Stefano Fassina (Roma), Daniele Farina (Milano), Arturo Scotto(Napoli), Massimo Cervellini (Roma), Loredana De Petris (Roma) e Adriana Galgano (Perugia), che è giusto ricordate come testimonial dell’art. 67 Cost..

[2] L’impugnazione, che avesse sollevato questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, non avrebbe  potuto essere decisa  e le q.l,.c. risolte in tempo utile per poter votare secondo le disposizioni degli articoli 48 e 51 Cost., anche  con la più favorevole decisione possibile: l’ammissione con riserva in sede cautelare di una lista esclusa con contestuale adozione di un’ordinanza e art. 23 legge n. 87/1953.

[3] Estratti: “La maggior parte delle precedenti raccomandazioni dell’ODIHR non sono state prese in considerazione, comprese quelle relative al consolidamento della legislazione elettorale, alle disparità nel valore dei voti, alla nomina dei funzionari dei seggi elettorali, alla registrazione dei candidati, al controllo giurisdizionale dei risultati elettorali e alla pubblicazione dei risultati elettorali per seggio.”. Tra le precedenti osservazioni si segnala: “… La legislazione non prevede la possibilità di candidati individuali indipendenti, in quanto tutti i candidati devono essere nominati dai partiti o dai movimenti, anche in collegi elettorali uninominali. Ciò non garantisce pari diritti politici a tutti i cittadini, senza discriminazioni, come previsto dal paragrafo 7.5 del Documento di Copenaghen dell’OSCE del 1990.

[4] Estratto:” Inoltre, contrariamente alle buone pratiche[ nota Cfr. la sezione II.2.b del Codice di buone pratiche in materia elettorale della Commissione per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa del 2002]  i cambiamenti significativi nella legislazione elettorale sono stati introdotti solo pochi mesi prima delle elezioni, senza consultazioni pubbliche e con una procedura frettolosa, attraverso un voto di fiducia.  La costituzionalità della procedura di approvazione della nuova legge è stata contestata da un gruppo di elettori ed è in attesa della decisione della Corte Costituzionale[ si riferisce al ricorso per conflitto di attribuzione n.8/2017 promosso da avvocati dell’associazione. Attuare la Costituzione, che sarebbe stato discusso il 4 luglio successivo alle elezioni e dichiarato inammissibile con l’ordinanza n.181/2018 del 27 luglio 2018, tuttavia prodromica all’ammissibilità di un ricorso per conflitto di attribuzione promosso da singoli parlamentari (cfr. ordinanza n. 17/2019, sull’argomento Anticipazioni n. !/2019 di Nomos http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/02/Besostri_convegno-conflitto-di-attribuzione.pdf]                                                   

[5] A proposito di argomentazioni idiote sentite in Italia: in Svizzera mai nessuno ha mai polemizzato che il Consiglio degli Stati abbia 54 membri, cioè 4 di più del Senato  americano o confronti tra il numero complessivo dei propri parlamentari con il Congresso degli Stati Uniti, senza tenere conto delle assemblee legislative dei singoli stati, spesso  bicamerali

[6] Chi ha tempo e voglia può fare le più varie e opportune simulazionr avvalendosi delle Tabelle alle pp. 11-13 del Dossier RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI A.C. 1585 del  27/02/2019     http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0167B.pdf

[7] Consiglio d’Europa, Strasburgo, 23 maggio 2003     CDL-AD(2002)023rev Or. fr.- Parere n° 190/2002

[8] Parte II. Le condizioni di attuazione dei principi. Cap.3. Le garanzie procedurali. § 3.3. 3.3. L’esistenza di un sistema di ricorso efficace

[9] SS.UU. Civili, n.21262/16 del 11-28.10.3016, Regione Umbria c. Guaitini, Galgano, Gallinella.

[10] Nel caso che due liste superassero il 40% si assegnava il premio a chi avesse un solo voto in più. Se una lista superava il 40% era indifferente, che la seconda fosse a poca distanza, anche nel caso 40,001% a 39,999%

[11]Sull’intreccio tra legge elettorale e la forma di governo “leadercratica” si consiglia  Trucco Lara, Rosatellum-bis e la forma di governo “leadercratica” sul far del nascere della XVIII Legislatura, Costituzionalismo, Fascicolo 3/2018, 28 marzo 2019- http://www.costituzionalismo.it/articoli/691