14-5-2003 - Diritti di cittadinanza e Concordato

Trascrizione dell’incontro introdotto da Alessandro Oddi

CGIL Nazionale - Ufficio Nuovi Diritti e Fondazione Critica Liberale

Felice Besostri

Volevo aggiungere rispetto alla tua presentazione, che sono ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche - Istituto di Dipartimento di Studi Internazionali e mi occupo di Diritto Costituzionale Comparato.

Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal professor Lariccia, dobbiamo partire dall'origine dell'applicazioni di queste norme, ed il Concordato, in una certa interpretazione, date alle norme pattizie, perché su quello si è sempre affermato che il controllo di costituzionalità mentre è escluso per le norme del trattato internazionale, non è escluso per le norme pattizie ed allora alla fine non si è riscontrato mai, nel caso concreto, che ci siano violazioni di norme costituzionali e di principi costituzionali.

Su questo, si può sicuramente lavorare, ma finché noi abbiamo questo articolo 7 e qui posso dare anche la mia esperienza La battaglia che feci . in commissione I° del Senato nella precedente legislatura, dove sulle questioni Commissione Costituzionale, ero isolato anche nel gruppo dei DS, contro questa sanatoria degli insegnanti di religione non è stata ripetuta in questa legislatura, da ciò si capisce che o c'è una sensibilità o non c'è una sensibilità particolare e certamente sul principio di laicità non c'è certo un indirizzo di carattere politico, che provenga dai partiti anche di sinistra; c'è invece la ricerca del compromesso il più possibile, si è visto anche in alcune legislazioni regionali dove la chiesa studiò l'urbanizzazione; mi ricordo il principio costruito dalla regione Emilia Romagna, per prima tra tutte le regioni italiane, dove c'era la corsa ad essere i primi.

Detto questo si capisce che quella sentenza della corte di cassazione è assolutamente. Perciò in linea. Parliamo anche dell'altro aspetto che riguarda i rapporti di lavoro che si costituivano in via privilegiata nel senso che chi veniva nominato insegnante di religione, uomo o donna che fosse non c'è alcuna distinzione, sceglieva una strada molto più comoda dei suoi colleghi per entrare nella scuola, e mi sembra chiaro che alla fine questo accesso privilegiato e facilitato avesse anche delle ricadute negative che mi sembra uno accettasse, tanto più che questo è già il secondo provvedimento, già si è fatto l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica e la revoca della idoneità adesso diventerà lo strumento per riempire la scuola di insegnanti clericali, donne e uomini. Proprio perché questo è uno strumento bisogna lottare perché gli insegnanti di religione sono assunti dalla chiesa cattolica e la chiesa cattolica li paghi sempre, anche in caso di revoca dell'incarico. Sono convinto che sarà un fenomeno di massa perché tra l'altro questa era un'indicazione già data da Comunione e Liberazione, che l'ha anche teorizzato in quanto la scuola era uno dei suoi settori privilegiati maniera massiccia. Certo che qui la violazione dei principi costituzionali è ancora più forte perché prima si ragionava su incarichi annuali, mentre invece adesso il principio viene affermato per incarichi a tempo indeterminato, è l'articolo 3 comma 9 del progetto di legge che sarà approvato e il 29 già calendarizzato per il 29 di questo mese più di metà dell'Ulivo è già a favore.

Passerà nel silenzio dell'opinione pubblica e non ci saranno battaglie e neanche una discussione vivace che serva quanto meno a far crescere.

Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro, previsti dalle disposizioni vigenti, si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario Diocesano competente per territorio, divenuta esecutiva la norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione collettiva di cui all'art. 4 comma 3, che era già stato citato prima, dal professor Lariccia.

Qui per altro si aprono alcuni problemi innanzi tutto vedere nell'ordinamento canonico quanto è riconosciuto al soggetto cui sia stata revocata l'idoneità, quanto possa opporsi e contrastare

E' su questo punto che dobbiamo soffermarci, non su quello che avviene nell'ambito del rapporto tra l'Ordinario sicuramente entrare in merito.

Vorrei accennare alla questione interessante delle graduatorie redatte in base alle diocesi. Mi ricordo la norma che c'era nel vecchio trattato laterano, dove si chiedeva alla chiesa di rivedere le sue diocesi in modo che coincidessero con le circoscrizioni amministrative italiane. Invece questa norma, che pure esiste ancora, è stata abbandonata ed si sono adeguate le circoscrizioni amministrative alle diocesi per dare attuazione alla nostra legge.

L'ultima notizia che vi voglio portare è questa, non so se èsia una specie di schizofrenia Ho insegnato diritto costituzionale comparato italiano nell'università di Minsk in Bielorussia l'anno scorso nel momento proprio della adozione della nuova legge sulla libertà religiosa in Bielorussia, che dava dei privilegi particolari alla chiesa ortodossa sostenendo che storicamente era la chiesa più presente.

Questa legge è stata contestata da tutti i paesi dell'Unione Europea; l'Italia era la capofila insieme agli Stati Uniti nella contestazione di questa legge asserendo che non rispettava gli standard minimi democratici in materia di libertà di religione, in quanto una confessione era privilegiata rispetto alle altre.

Il fatto interessante è che invece il nunzio apostolico si è tirato assolutamente fuori da questa opposizione, delle chise protestanti e degli stati dell'Unione Europea, perché evidentemente non voleva mettere in discussione dei principi.

La logica seguita è chiara: qui in Bielorussia la chiesa cattolica romana sarà minoranza, però riconosciuta come seconda religione più importante ed avrà un trattamento differenziato rispetto alle altre perché c'è anche coincidenza con una minoranza nazionale polacca.

C'è questo strano fatto: l'Italia difende dei principi di non discriminazione in Bielorussia ma nella sua legislazione c'è invece una differenza di trattamento tra la chiesa cattolica romana e le altre confessioni religiose che hanno raggiunto un'intesa con lo stato, per non parlare di quelle che non hanno ancora nessuna intesa.