Nuovi rapporti per i cittadini dopo la riforma del processo amministrativo e dei controlliData inserimento:11/03/2004 01:23Autore: Avvocato Felice Besostri
Con la riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione è stato abrogato l'art. 130 della Costituzione, quello che prevedeva che un organo della Regione avrebbe esercitato il controllo di legittimità degli atti delle Province dei Comuni e degli altri enti locali. Peraltro, da tempo, a partire dall'entrata in vigore della legge 142/90 e delle cosiddette leggi Bassanini, l'area dei controlli preventivi era stata drasticamente ridotta. Il controllo preventivo e generalizzato era una forma di tutela in contrasto con l'autonomia degli enti locali e rappresentava spesso una mortificazione per i Comuni e le Province. Tuttavia la complessità e contraddittorietà della legislazione avrebbe dovuto consigliare una riduzione drastica dei controlli, da esercitarsi in forma eventuale e successiva, piuttosto che una totale abrogazione. Senza un controllo amministrativo esterno l'Amministrazione non è in grado di conoscere in tempi rapidi i motivi di illegittimità dei suoi atti. Senza controlli rapidi ed esterni ogni contenzioso di legittimità si può tradurre in un intervento della Corte dei Conti o della magistratura penale ovvero in un ricorso innanzi al TAR in primo grado ed al Consiglio di Stato in appello. Si tratta di eventualità più pericolose di un annullamento in sede di controllo ed in ogni caso di procedure lente e costose, sia per l'Amministrazione che per i cittadini. Il rispetto della legalità è nell'interesse dell'Amministrazione e dei suoi cittadini. Con la riforma del processo amministrativo (art. 21bis L 1034/1971) è colpito più severamente che in passato il silenzio della pubblica amministrazione. Inoltre, prima in via giurisprudenziale (sentenza Cass. Civ., SS.UU., 22.07.1999 n. 500) e poi, legislativa (art. 7 L 205/2000 che ha modificato l'art. 35 del D.Lgs. 80/98) è stato introdotto il risarcimento del danno da lesione degli interessi legittimi. Le sorprese di condanna dell'amministrazione e di amministratori a distanza di molti anni dai fatti, sono una ben amara esperienza. E' perciò nell'interesse dell'Amministrazione far funzionare al meglio i propri controlli interni, sia di legittimità che di merito ed attraverso modifiche statutarie dotarsi di organi di controllo, dotati di autonomia ed indipendenza, di nuovo tipo. L'istituto del difensore civico può e deve essere rafforzato. I rapporti tra Amministrazione e cittadini, anche in caso di contrasto, devono essere improntati alla cooperazione piuttosto che essere definiti in via contenziosa. E' una esigenza di trasparenza e partecipazione, in altre parole di democrazia. Felice Besostri |